Medicina
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, con la sentenza n. 286 del 18 marzo 2024, ha annullato un avviso di accertamento IVA dell'Agenzia delle Entrate relativo a prestazioni sanitarie di natura estetica, ribadendo un principio fondamentale: l'esenzione IVA per le prestazioni mediche non si limita alle sole terapie strettamente curative, ma si estende a tutte quelle finalizzate alla tutela della salute, anche psico-fisica.
L'Agenzia delle Entrate contestava a un medico il mancato assoggettamento ad IVA delle proprie prestazioni, sostenendo che le fatture emesse con la generica dicitura "prestazioni mediche" non dimostrassero lo scopo terapeutico richiesto per l'esenzione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente dato ragione all’Ufficio, ma in appello la decisione è stata ribaltata. La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto che le prestazioni contestate, benché di natura estetica, avessero finalità terapeutiche e di benessere psico-fisico, con ciò rientrando nell’ambito dell’esenzione IVA.
La finalità terapeutica non deve essere interpretata in senso restrittivo – La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, causa C-91/12) secondo cui l’esenzione IVA riguarda tutte le prestazioni che hanno un obiettivo sanitario, non solo quelle strettamente curative.
La perizia medica di parte ha valore probatorio – A differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte ha riconosciuto che una perizia giurata di un medico può costituire fonte di convincimento per il giudice tributario, se ben motivata.
L’evoluzione normativa conferma la tendenza verso l’esenzione – Il D.L. 145/2023, pur non applicabile retroattivamente, ha chiarito che le prestazioni sanitarie estetiche possono rientrare nell’esenzione IVA.
La tutela della privacy del paziente non può ostacolare l'esenzione – La Corte ha respinto la tesi secondo cui il medico dovrebbe raccogliere il consenso del paziente per dimostrare la finalità terapeutica ai fini fiscali, ribadendo che non esiste alcun obbligo normativo in tal senso.
Questa decisione rappresenta un precedente favorevole per i professionisti sanitari, in particolare per coloro che operano nel settore della medicina estetica.
L’onere della prova per l’esenzione IVA non deve spingersi fino alla divulgazione di informazioni riservate sui pazienti.
Una perizia medica ben argomentata può essere sufficiente per dimostrare la finalità terapeutica delle prestazioni.
Le prestazioni estetiche possono rientrare nell’esenzione IVA se mirano a risolvere disagi psico-fisici e non solo a miglioramenti meramente cosmetici.
Indicare in fattura la specifica finalità terapeutica della prestazione, evitando generiche diciture "prestazione medica".
Documentare adeguatamente la diagnosi e la terapia, conservando eventuali perizie di specialisti.
Consultare un avvocato tributarista per impostare correttamente la propria strategia fiscale e difendersi in caso di accertamento.
Questa sentenza offre un importante chiarimento per i medici e le cliniche che operano in ambito estetico e sanitario. L’Agenzia delle Entrate non può esigere IVA su prestazioni sanitarie solo perché hanno un risvolto estetico, se queste hanno una comprovata finalità terapeutica.
Per proteggersi da contestazioni fiscali e garantire il corretto inquadramento delle proprie prestazioni, è fondamentale adottare una gestione documentale accurata e, se necessario, farsi assistere da un avvocato esperto in diritto tributario.
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