Nullità
Con la sentenza n. 35378 del 12 settembre 2024, la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, ha affrontato il tema della omessa notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia dell’imputato. La sentenza ha ribadito l’importanza della corretta notificazione al difensore scelto dall’imputato, principio tutelato dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), annullando senza rinvio la pronuncia impugnata.
Il procedimento trae origine dalla condanna inflitta a Es.An. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (artt. 582 e 585 c.p.), con riferimento a un episodio avvenuto a Napoli, in cui l’imputato si era opposto agli agenti della Polizia ferroviaria, provocando loro delle lesioni mentre veniva invitato a scendere da un treno giunto a fine corsa.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 settembre 2023, aveva confermato la condanna di primo grado. Tuttavia, il difensore di Es.An. ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge derivante dalla mancata notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia, avv. D., nominato in data 2 maggio 2023. La notifica era stata invece effettuata al difensore d'ufficio.
Il ricorso si fondava sulla circostanza che la nomina del difensore di fiducia era stata regolarmente formalizzata il 2 maggio 2023, giorno in cui lo stesso avv. D. aveva depositato diverse istanze per conto dell’imputato, tra cui una richiesta di revoca della misura cautelare e successivamente una richiesta di riesame, accolta.
Ulteriore conferma del suo ruolo emergeva dal fatto che la cancelleria della Corte d’appello di Napoli aveva notificato all’avv. D. sia l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare sia il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, presentato il 30 maggio 2023.
Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio d’appello emesso il 13 luglio 2023 era stato notificato all'avv. A., difensore d'ufficio, e non all’avv. D., difensore di fiducia, violando così il diritto dell’imputato di essere difeso da un difensore di sua fiducia.
La Cassazione ha richiamato i precedenti di legittimità, secondo cui l’omessa notificazione dell’avviso per il giudizio d'appello al difensore di fiducia costituisce una nullità di ordine generale insanabile. A nulla rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, poiché l'imputato ha il diritto inalienabile di essere rappresentato dal difensore scelto liberamente, ai sensi dell’art. 6 CEDU (Cass. Pen. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015; Cass. Pen. Sez. III, n. 26266 del 18/01/2018).
Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l’istanza e annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Corte d’appello di Napoli affinché si proceda a un nuovo giudizio.
La sentenza in esame ha ribadito che la notifica al difensore di fiducia dell’imputato non è un mero adempimento formale, ma una garanzia fondamentale per l'esercizio del diritto di difesa, il cui mancato rispetto comporta una nullità insanabile.
Questo principio rispecchia non solo la normativa interna, ma anche i dettami della CEDU, che riconosce all’imputato il diritto di essere assistito da un difensore di sua scelta.