Procedura penale
Con la sentenza n. 5540 del 16 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha affrontato il tema dell'opposizione a decreto penale di condanna, analizzando le modalità corrette di deposito dell'atto e la loro conformità al quadro normativo vigente.
Il caso trae origine dall'ordinanza del 17 gennaio 2024 del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a un decreto penale di condanna in quanto trasmessa tramite PEC a un indirizzo giudiziario errato. Il ricorrente, contestando tale decisione, ha sollevato la questione della validità delle diverse modalità di deposito previste dalla normativa.
Il ricorso si fondava su tre motivi principali:
la violazione di legge in relazione agli artt. 461 e 582 c.p.p. e all’art. 87 del D.Lgs. 150/2022, che secondo il ricorrente avrebbe consentito fino al 31 dicembre 2024 il deposito dell’opposizione anche in forma cartacea.
l’omessa motivazione sull'inammissibilità dell'opposizione, che secondo il ricorrente non rientrava tra le ipotesi tassative previste dall’art. 461 c.p.p.
la violazione del diritto di difesa, con riferimento al principio della validità del deposito non rituale se l’atto viene comunque ricevuto dall’ufficio competente.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarandolo assorbente rispetto agli altri. Il punto dirimente della decisione è stato l’esame dell’art. 461 c.p.p., che disciplina la presentazione dell'opposizione a decreto penale. La Cassazione ha evidenziato che:
L’opposizione è un rimedio impugnatorio speciale volto a garantire l’accesso al contraddittorio, e quindi soggetto a una disciplina più flessibile rispetto ad altre impugnazioni.
Nonostante l’introduzione del deposito telematico con il D.Lgs. 150/2022, è rimasta in vigore la possibilità di deposito cartaceo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o presso il tribunale o il giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
L’inammissibilità dichiarata dal Tribunale di Pisa non aveva base normativa, essendo ancora consentite forme alternative di deposito.
La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per la prosecuzione del procedimento.
Questa decisione riafferma l’importanza del favor impugnationis, ovvero l’interpretazione favorevole all’ammissibilità dei rimedi difensivi, e chiarisce le modalità di presentazione dell’opposizione a decreto penale, confermando la possibilità di utilizzare sia il deposito telematico che quello cartaceo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del Tribunale di Pisa, a seguito di opposizione a decreto penale n. 14/2024 emesso il 17.01.2024 dal Tribunale di Pisa, proposta nell'interesse di Pa.Gi., dichiarava inammissibile l'opposizione siccome presentata a mezzo pec presso un indirizzo giudiziario di ricezione erroneo, ai sensi dell'art. 87-bis del D.Lgs. 150/2022.
2. Avverso la predetta ordinanza Pa.Gi., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Si contesta, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. 87 del D.Lgs. 150/22 e D.M. 217/2023. In contrapposizione a quanto sostenuto dal Gip, si afferma che ai sensi dell'art. 87 prima citato e del D.M. 217/2023, sino al 31.12.2024 sarebbe rimasta la possibilità di deposito dell'atto di opposizione anche in modalità cartacea e non solo quindi telematica. Quanto poi alla tesi del Gip della impossibilità di depositare l'opposizione presso un ufficio giudiziario diverso da quello che abbia adottato il provvedimento opposto, si osserva che il D.Lgs. 150/2022 non avrebbe abrogato e/o modificato l'art. 461 cod. proc. pen., laddove dispone che l'opposizione va proposta nella cancelleria del gip che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. L'opponente avrebbe quindi proposto opposizione in modalità cartacea presso la cancelleria del Tribunale ove in quel momento si trovava e, per quanto così sostenuto, legittimamente.
4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 461 commi 2 e 4 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione. Si richiama la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della opposizione a decreto penale ex art. 461 cod. proc. pen. e si rileva che tra esse non rientra il caso per il quale il Gip, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. Il Gip inoltre, neppure avrebbe motivato circa le ragioni e le norme suffraganti la dichiarazione di inammissibilità.
5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 461 e 582 cod. proc. pen. Si contesta il richiamo giurisprudenziale operato dal Gip a supporto della propria decisione e si afferma il principio della validità del deposito non rituale in caso in cui l'atto sia stato comunque ricevuto in termini dall'ufficio competente, seppure per il tramite di altro ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e assorbente rispetto agli altri. Va premesso che l'esame complessivo della giurisprudenza conduce a ritenere che l'integrazione della disciplina speciale dell'opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis, o meglio oppositionis, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa. Le stesse norme proprie dell'opposizione sono state interpretate dalle Sezioni Unite sempre con la ratio di favorirla. In sostanza, l'opposizione è rimedio impugnatorio ma speciale, perché funzionale alla rimozione del decreto penale e alla attivazione del contraddittorio, quest'ultimo precluso fino al momento della dichiarazione di opposizione: da qui la ratio ispiratrice che estende la disciplina delle impugnazioni, in aggiunta a quella propria del procedimento per decreto, solo in quanto favorevole al condannato (cfr. amplius Sez. 5 - n. 4613 del 09/01/2024 Rv. 285978 - 01).
Tanto precisato, appare dirimente il dato di cui all'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. laddove, se da una parte il novellato comma ha visto introdotto il richiamo alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen. quanto alle modalità di proposizione della opposizione, a partire da quella telematica, nonché con possibilità altresì di deposito in forma cartacea presso il giudice che ha emanato l'atto impugnato, dall'altra è rimasta inalterata la pregressa previsione per cui l'opposizione stessa può essere proposta presso la cancelleria del giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. In altri termini, a partire dal 17.1.2024 oltre a prevedersi con la novella in precedenza citata, la proponibilità dell'atto di impugnazione e dell'opposizione a decreto penale anche a mezzo di deposito telematico, deve ritenersi ancora ammessa, quanto alla opposizione, la modalità di presentazione della stessa presso la cancelleria del giudice dell'indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. La specifica peculiarità dell'istituto in esame, come sopra evidenziato, fa sì che nonostante il richiamo alle forme di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. - che contemplano il deposito telematico oltre che il deposito, personalmente o a mezzo di incaricato, dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - conservi efficacia, senza alcuna possibilità di abrogazione, ancorché implicita, la speciale previsione che amplia, per l'opposizione, gli uffici giudiziari presso cui procedere al possibile deposito cartaceo.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2025.