Riforma Cartabia
Sommario:
1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela
1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela
1.2 Correlato regime transitorio
1.3 Disposizioni transitorie in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela
4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante
In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l’ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale 446. Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto ed alla sovranità della persona offesa, tale opzione – inaugurata per la prima volta con la legge 24 novembre 1981, n. 689, proseguita con la legge 25 giugno 1999 n. 205 e da ultimo ribadita col d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – è emblematica della tendenza ad una privatizzazione 447 (o patrimonializzazione 448) della tutela penale e denota l’importanza crescente della “funzione selettiva” della cd. “querela-selezione” (o “querela-opportunità”) 449, intesa come filtro processuale e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione di fatto 450 in tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione tout court appaia una scelta troppo radicale 451; in altri termini, la querela diventa lo strumento politicocriminale volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena in concreto, in coerenza con la sua natura di extrema ratio, con il contenimento del sovraccarico giudiziario 452.
Nell’ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato col d.lgs. n. 150 del 2022 dovrebbe altresì incentivare – secondo i propositi dei compilatori – le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l’estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (cfr. l’inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all’art. 152 cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150 del 2022, con i correlati correttivi processuali: v. postea) 453, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all’art. 162-ter cod. pen. (applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela) 454, con ciò rinnovandosi il crescente favor legislativo per le condotte “antagoniste all’offesa”, poste in essere dal reo in funzione della riparazione e ricomposizione del conflitto generatosi col reato 455.
In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, dando attuazione ai criteri di delega dettati dall’art. 1, comma 15, lett. a) e b), della legge n. 134 del 2021 456, apportano una serie di modifiche di favore alla parte speciale del codice penale (Libri II e III), prevedendo un ulteriore ampliamento del perimetro dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio (puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) nonché per due contravvenzioni – autentica novità di “sistema”, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d’ufficio (art. 11 disp. att. cod. pen. – selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non di beni collettivi 457 (artt. 659, comma primo, cod. pen.458 e 660 cod. pen.459).
Resta salva, nella gran parte dei reati resi a regime procedibili a querela (v. artt. 582, comma secondo, ultimo periodo, 605, comma sesto, 610, comma terzo, ultimo periodo, 612, comma terzo, 614, comma quarto, ultimo periodo, 624, comma terzo, 634, comma terzo, 635, comma quinto, cod. pen.), come stabilito dal pertinente criterio di delega 460, la procedibilità d’ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica), come finora già previsto dall’art. 649-bis, ultima ipotesi, cod. pen.
A tal fine, potrà essere d’ausilio interpretativo la nozione di “incapacità” declinata con riferimento al delitto di cui all’art. 643 cod. pen., ai fini del quale la giurisprudenza richiede che la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve sussistere in termini obiettivi, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (così, da ultimo, Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021, dep. 2022, D., Rv. 282587-01, per la quale non è necessario che tutti siano consapevoli ictu oculi di tale stato deficitario, essendo sufficiente che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la persona offesa una relazione significativa ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva; cfr. altresì Sez. 2, n. 45327 del 10/11/2011, P.G. in proc. Scapolo e altri, Rv. 251219-01; Sez. 2, n. 8443 del 02/12/2017, dep. 2018, Patuano, non mass.).
Analogamente, il riferimento all’«età», quale possibile causa (alternativa all’infermità) di incapacità senile della vittima, è ampiamente enucleato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, cod. pen., come novellata dalla legge n. 94 del 2009 (da ultimo v. Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741-01, secondo cui la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, l’aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario; nel senso dell’obbligo del giudice di valutare specificamente l’incidenza dell’età senile rispetto al fatto-reato, v. Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, P.M. c. Bona, Rv. 277780-01, secondo cui l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio; conf. Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 262564-01; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cacò, Rv. 250948-01; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, P.M. in proc. Licciardello e altri, Rv. 248163-01 461; diff., nel senso invece che l’agevolazione all’agire illecito derivante dall’età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell’età della persona offesa, v. Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305-01).
Le fattispecie di reato interessate dall’odierna riforma – come precisa la Relazione illustrativa 462 - sono «reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie» 463; il loro comun denominatore è la natura individuale dei beni giuridici protetti, mentre se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica o – come previsto dalla norma di delega – vi è una particolare ragione di tutela delle vittime vulnerabili, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale (con ricadute sostanziali) di presentare una querela, resta la perseguibilità d’ufficio.
Di seguito la tabella riepilogativa dei reati (delitti e contravvenzioni) divenuti, a regime (ossia dal 30 dicembre 2022), procedibili a querela per effetto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, con le relative eccezioni officiose:
DELITTI CONTRO LA PERSONA
Lesione personale (art. 582, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità (nuovo comma secondo), con indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace; procedibilità d’ufficio se ricorre una delle aggravanti previste dagli artt. 61, n. 11- octies, cod. pen. (fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale), 583 (lesioni gravi e gravissime) e 585 (fatto commesso con armi anche improprie o da persona travisata o da più persone riunite; ipotesi dell’art. 576 cod. pen.), ad eccezione di quelle indicate nell’art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo cod. pen. (fatto commesso contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge o convivente o l’altra parte dell’unione civile);
Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nell’ipotesi-base di lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale 464; procedibilità d’ufficio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste dall’art. 590-bis (nuovo comma nono);
Sequestro di persona (art. 605, comma primo, cod. pen.) Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma sesto) e nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 605, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.;
Violenza privata (art. 610, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se concorrono le condizioni previste dall’art. 339 cod. pen. (nuovo comma terzo); -
Minaccia (art. 612, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nell’ipotesi-base (anche in caso di recidiva); procedibilità d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi dell’art. 339 cod. pen., oppure se la minaccia è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa 465 è incapace, per età o per infermità (nuovo comma terzo);
Violazione di domicilio (art. 614, commi primo e secondo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nella fattispecie-base e anche in quella aggravata del fatto commesso con violenza sulle cose 466; procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato oppure se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma quarto).
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Furto (artt. 624, comma primo, 625, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nella fattispecie-base e anche nelle ipotesi aggravate dell’art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, cod. pen.;
procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità ovvero se ricorre alcuna delle aggravanti di cui ai nn. 7 (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, escluse le cose esposte alla pubblica fede) e 7-bis (fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica) dell’art. 625 cod. pen. 467;
Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634, commi primo e secondo, cod. pen.)
Procedibilità a querela; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma terzo)
Danneggiamento (art. 635, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.)
Procedibilità a querela; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. (nuovo comma quinto);
Truffa (art. 640, commi primo e secondo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nelle ipotesi-base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma terzo dell’art. 640 cod. pen.; procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate speciali previste nel capoverso
Frode informatica (art. 640-ter, commi primo secondo e terzo, cod. pen.) Procedibilità a querela nelle ipotesi-base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma quarto dell’art. 640-ter cod. pen.); procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate ai sensi del secondo e terzo comma e in quella aggravata ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età
Appropriazione indebita (artt. 646 in riferimento all’art. 649-bis, comma primo, cod. pen.) Procedibilità a querela nelle ipotesi-base (anche in caso di recidiva) e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma primo dell’art. 649- bis, cod. pen.); procedibilità d’ufficio nelle ipotesi dell’art. 649-bis cod. pen. (esclusa la recidiva)
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITÀ PUBBLICA
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici (nuovo comma terzo) oppure se il fatto è commesso da chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità (comma secondo)
Molestia o disturbo alle persone (art. 660, comma primo, cod. pen.)
Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma secondo).
Tra i delitti contro la persona resi procedibili a querela si annovera anzitutto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, cod. pen., nell’ipotesi-base non aggravata), la cui perseguibilità officiosa aveva dato origini a questioni di legittimità costituzionale avverso il d.lgs. n. 36 del 2018 per asserita violazione dell’art. 1, comma 16, lett. a) e b), della legge delega n. 103 del 2017, nella parte in cui non annoverava tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità anche il delitto previsto dall’art. 590-bis, comma primo, cod. pen. 468: il legislatore delegato del 2022, nel rendere questo reato – di frequente verificazione nella prassi – procedibile a querela di parte nell’ipotesibase 469 (ferma la cognizione del tribunale: cfr. Sez. 4, n. 46394 del 12/06/2018, P.G. c. D’Angelo, Rv. 274273-01; Sez. 1, n. 48249 del 20/06/2017, Confl. comp. in proc. Coppa, Rv. 271318-01), ha recepito il monito del giudice costituzionale che, pur dichiarando infondata la relativa questione, aveva sollecitato il legislatore ad una “complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis” cod. pen. (così Corte cost. n. 248 del 2020470; cfr. già Corte cost. n. 223 del 2019471).
La novella interviene, altresì, sul reato di lesioni personali (art. 582, comma primo, cod. pen.), che, ai fini della sua perseguibilità, viene ora “svincolato” dalla durata della malattia non superiore ai venti giorni (cd. lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche nelle ipotesi delle cd. lesioni lievi (malattia compresa tra ventuno e quaranta giorni); tuttavia, quando le lesioni sono commesse contro persona incapace, per età o per infermità, scatta la procedibilità d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni (nuovo comma secondo dell’art. 582 cod. pen.).
Inoltre, la procedibilità d’ufficio è prevista se ricorre una delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 11-octies, cod. pen. (fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale), 583 (lesioni gravi e gravissime) e 585 (fatto commesso con armi, anche improprie 472, o da persona travisata o da più persone riunite, nonché nell’ipotesi dell’art. 576 cod. pen.), ad eccezione di quelle indicate nell’art. 577, comma primo n. 1 e comma secondo, cod. pen. (fatto commesso contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge o convivente o l’altra parte dell’unione civile).
Come chiarito nella Relazione illustrativa, l’intervento, «limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell’art. 162 ter cod. pen. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l’effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l’intervento di riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte».
A ben vedere, quest’ultima previsione, a rigore, richiama testualmente l’art. 582 «limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente»474, ossia un segmento normativo topograficamente diverso da quello oggi inciso dalla novella; tuttavia, pur in difetto di un coordinamento sistematico, coerentemente con la declamata intentio legislatoris, sembra non potersi prescindere dalla considerazione che il “microsistema” del giudice onorario sia stato selezionato illo tempore con riferimento alle fattispecie penali che attingono l’area della conflittualità individuale, connotate per l’appunto dalla perseguibilità a querela475 ovvero agli illeciti comportanti lesioni o danni ad un soggetto privato che rendono possibile l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno476.
Inoltre, diversamente opinando, il mantenimento della competenza del tribunale motivato su tale “disallineamento” topografico comporterebbe una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (perché determinerebbe l’applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000: così Sez. 6, n. 13708 del 03/03/2020, B., Rv. 279260-01) e si porrebbe in antitesi con gli obiettivi deflazionistici della riforma. Dunque, con l’entrata a regime della riforma dovrebbe ritenersi mutata anche la disciplina regolatrice del processo – certo processuale ma con effetti anche sostanziali – per modificazione normativa susseguente, con conseguente ritenuta competenza ratione materiae del giudice di pace per i reati di lesione personale procedibili a querela (a tal fine rilevando il momento dell’esercizio dell’azione penale: così Sez. 6, n. 18710 del 31/03/2016, Bonaglia, Rv. 266987-01); residua il dubbio, nondimeno, per i «fatti commessi contro uno dei soggetti di cui all’art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente», siccome espressamente eccettuati dall’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, ma, oggi, divenuti procedibili a querela per espressa eccettuazione normativa.
Il nuovo regime di procedibilità a querela si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto, ora fissata dall’art. 99-bis (aggiunto dal d.l. n. 162 del 2022) al 30 dicembre 2022. Trattandosi di modifica di favore, in quanto riguardante un istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto (così, in tema di procedibilità d’ufficio per i reati sessuali, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999-01 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188-01; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862-01), esso si applica retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. (così Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5477) anche ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022.
Non vale, tuttavia, la regola della cedevolezza del giudicato: non è infatti possibile assimilare il caso di specie né ad un’ipotesi di abrogatio criminis con sequenziale applicazione del disposto di cui all’art. 673 cod. proc. pen., non trattandosi di una modifica idonea ad incidere su un elemento costitutivo della fattispecie (così Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, Cela, Rv. 277925-01: fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. n. 36 del 2018), né ad una pronuncia di incostituzionalità potenzialmente idonea a travolgere gli effetti anche delle sentenze divenute irrevocabili ed in astratto anche se più favorevoli. L’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 – modificato dall’articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, reca un’espressa disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità.
Regolando positivamente la retroattività di tale nuovo regime di favore (art. 2, comma quarto, cod. pen.), tale disciplina ab origine ricalcava pedissequamente quella dei precedenti interventi sistematici operati, nella medesima direzione della “querela-selezione”, con gli artt. 12 del d.lgs. n. 36 del 2018 (su cui v. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01478, § 3.1), 19 della legge n. 205 del 1999 e 99 della legge n. 689 del 1981 (su quest’ultima norma v. già Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076/77/78-01).
Come in passato, le disposizioni transitorie ex art. 85 d.lgs. n. 150 inizialmente erano modellate su uno schema “bifasico” adattato alle tralatizie regole lex interpellat pro iudice (comma 1) e, rispettivamente, iudex interpellat pro lege (comma 2), secondo il quale: 1) per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto [quindi fino al 29 dicembre 2022] divenuti perseguibili a querela in base agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 150 del 2022, l’ordinario termine per proporre querela (trimestrale: art. 124 cod. pen. 479) decorre dall’entrata in vigore della riforma [30 dicembre 2022], se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato non ancora iscritto (artt. 85, comma 1, e 99-bis, d.lgs. n. 150 del 2022); 2) per i reati già procedibili d’ufficio per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma [30 dicembre 2022] fosse stata già esercitata l’azione penale, l’autorità giudiziaria [id est: il pubblico ministero in fase di indagini preliminari, tramite segreteria; il giudice in fase dibattimentale, a mezzo cancelleria] avrebbe dovuto informare la persona offesa – ricorrendo, se del caso, ad ogni utile ricerca anagrafica – della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine per la sua proposizione sarebbe decorso “dal giorno in cui la persona offesa è stata informata” (art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, nell’originaria versione).
Tale correttivo del comma 2 rispetto alla regola posta nel comma 1 era da spiegare – secondo quanto già statuito dal giudice nomofilattico sugli omologhi antecedenti precetti normativi surrichiamati – «con l’intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della fictio legis secondo cui lex interpellat pro iudice e non già dopo una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della querela» (così Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, cit., Rv. 154076-01; principio di diritto ripreso integralmente, con riferimento all’omologo art. 19 della legge n. 205 del 1999, da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit.; conf. Sez. 5, n. 3780 del 6/07/2000, Giordo, Rv. 216730-01; conf. Sez. 4, n. 31472 del 04/07/2002, P.G. in proc. Stankovic, Rv. 222207-01).
Senonché l’art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, ha interamente sostituito il comma 2 dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali (v. postea § 1.3), prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 150 del 2022 (fissato al 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022), perdono efficacia se, entro venti giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina (quindi entro il 18 gennaio 2023, laddove si computi anche il giorno iniziale; entro il 19 gennaio 2023, laddove non lo si computi 480), l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela.
In seguito all’operata modifica del citato comma 2 dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, dovrebbe ritenersi onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro l’ordinario termine trimestrale, da ritenersi decorrente dall’entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022, senza più diritto alla previa informazione da parte dell’autorità giudiziaria che procede; solo nel caso in cui siano in corso di esecuzione misure cautelari personali, infatti, il Parlamento ha mantenuto l’onere in capo all’autorità giudiziaria che procedere di cercare la persona offesa, al fine di verificare se intenda coltivare l’animus puniendi e quindi legittimare la prosecuzione dell’intervento cautelare (nuovo comma 2).
A ben vedere, con la riscrittura del comma 2 dell’art. 85, non vi è più alcuna espressa previsione transitoria che assegna alla parte offesa la facoltà di esercitare il diritto di querela rispetto a reati per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma [30 novembre 2022], risulti già esercitata l’azione penale sulla base della pregressa procedibilità officiosa, tanto da potersi in astratto ipotizzare persino definitivamente caducata tale possibilità, in difetto di espressa previsione normativa che assegni tale potestà.
Senonché, una tale soluzione – che condurrebbe alla declaratoria di immediata improcedibilità per estinzione del reato per difetto di querela, senza attendere il termine trimestrale (da computare dal 30 dicembre 2022) – condurrebbe ad esiti di irragionevolezza e creerebbe disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto alla situazione (tutt’ora) disciplinata, in via transitoria, dall’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, ove, per i reati, sempre commessi prima della data di entrata in vigore della riforma ma per i quali non è ancora stato iscritto il procedimento penale, si prevede in favore della persona offesa che il termine per la presentazione per la querela decorra da tale data.
D’altro canto – come già aveva chiarito la Relazione illustrativa (anche se rispetto all’originario assetto di diritto transitorio) – «l’improcedibilità dell’azione penale, in questo caso, sarebbe stata legata ad un factum principis del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che, conseguentemente, avrebbe visto diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole.
Si tratta di un esito del tutto estraneo alle ragioni della persona offesa, il cui ruolo deve essere invece adeguatamente valorizzato e tutelato (secondo svariate linee normative, anche di carattere sovranazionale, affermatesi negli ultimi anni e secondo diversi principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega). La necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa dal reato per fatto “incolpevole” ha costituito, dunque, una ragionevole (art. 3 Cost.) giustificazione per introdurre una deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole»481, attuata in seno all’art. 85 del d.lgs. n. 150. Dovrebbe quindi ritenersi che la fattispecie complessa di improcedibilità si perfezioni, nella specie, solo dopo il decorso del termine trimestrale entro il quale la parte offesa, autonomamente, può determinarsi rispetto ad un fatto per il quale, fino al 30 dicembre 2022, nutriva la legittima aspettativa di punizione confidando nella procedibilità officiosa. Il nuovo comma 2-ter aggiunto all’art. 85 del d.lgs. 150 ad opera dell’art. 5- bis del d.l. n. 162 del 2022, come convertito con legge n. 199 del 2022, chiarisce poi che per i reati previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen., commessi prima dell’entrata in vigore della riforma [fino al 29 dicembre 2022] continua a procedersi d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela per effetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022.
A ben vedere, le norme incriminatrici surrichiamate prevedono già procedibilità d’ufficio nel caso in cui i fatti risultino connessi con altri reati procedibili d’ufficio. Con il nuovo comma 2-ter si vuole quindi precisare che il mutamento di procedibilità dei reati connessi non incide sulla perdurante procedibilità officiosa dei reati di violenza sessuale, di atti persecutori e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. “reverge porn”).
La disciplina transitoria ex art. 85 del d.lgs. n. 150 deve ritenersi operativa anche in riferimento ai procedimenti pendenti in Cassazione (v. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit., § 3.1, con riferimento all’omologo art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36 cit.). Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall’art. 85 cit., il corso della prescrizione non resta sospeso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit., § 9).
Nella primigenia versione l’art. 85 d.lgs. n. 150 non affrontava la problematica – di sicuro impatto nella prassi giudiziaria – della sorte delle misure cautelari emesse per reati (cautelabili) commessi prima del 30 dicembre 2022 già procedibili d’ufficio (per tutti, ad es. il furto aggravato dalla violenza sulle cose o dall’esposizione a pubblica fede, ovvero la violenza privata), divenuti a regime procedibili a querela e nei quali la persona offesa, per quanto occorrer poteva, non abbia mai espresso una volontà di punizione.
Posto che lo ius superveniens recato dall’art. 2 d.lgs. n. 150 in tema di nuova condizione di procedibilità a querela trova immediata applicazione anche nei procedimenti de libertate, con la precedente relazione di questo Ufficio n. 68/2022 è stata posta la questione intertemporale in ordine alla revocabilità o meno, anche d’ufficio, ex art. 299, comma 1, cod. proc. pen.482, in riferimento all’art. 273, comma 2, cod. proc. pen.483, delle misure cautelari personali (coercitive o interdittive) in atto alla data dal 30 dicembre 2022, in ragione della (provvisoria) carenza della condizione di procedibilità per il reato in precedenza commesso, già procedibile d’ufficio; ovvero se, al contrario, in ordine alla possibilità di loro mantenimento, in pendenza del termine per proporre querela concesso alle parti offese ai sensi dell’art. 85 d.lgs. n. 150, fino alla scadenza del suddetto termine.
Nell’iniziale silenzio sul punto delle norme transitorie, questo Ufficio si era determinato per una soluzione intertemporale “conservatrice” favorevole a sostenere, in via provvisoria, in attesa delle determinazioni querelatorie della parte offesa ex art. 85 d.lgs. n. 150, una sorta di “perpetuatio cautelae”, in ragione di una ritenuta ultrattività della procedibilità officiosa valevole “in precario” fino alla scadenza del termine di proponibilità della querela straordinariamente concesso dal legislatore onde affrancare la parte offesa dai subitanei effetti della lex mitior (art. 2, comma quarto, cod. pen.). La questione è stata espressamente affrontata dal legislatore che, con l’art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, con legge 30 dicembre 2022 n. 199, ha riscritto il comma 2 dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 prevedendo che le misure cautelari personali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma [30 dicembre 2022] perdano efficacia se, entro venti giorni484 da tale data, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela.
A tal fine, l’autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare ogni utile ricerca della persona offesa, anche tramite polizia giudiziaria. Per il periodo della durata delle ricerche e in ogni caso, non oltre il momento in cui la persona offesa ha proposto querela o rinunciato alla stessa i termini di fase della misura (art. 303 cod. proc. pen.) sono sospesi. In seguito alla modifica del comma 2 in disamina, nei procedimenti già pendenti solo nel caso in cui vi siano misura cautelari in atto alla data del 30 dicembre 2022 è mantenuto l’onere in capo alla autorità giudiziaria che procede di informativa verso la persona offesa, al fine di verificare se intenda coltivare l'animus puniendi; in tutte le altre ipotesi, è invece onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro il termine previsto, senza diritto alla previa informazione (v. retro § 1.2).
In base al successivo comma 2-bis pure aggiunto dall’art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, durante la pendenza del termine concesso alla persona offesa per proporre querela ovvero, nel caso del comma 2, all’autorità giudiziaria per rintracciarla, si applica l’art. 346 cod. proc. pen., per cui nel procedimento possono essere compiute le sole attività di raccolta delle prove a rischio di dispersione.
Sul versante correlato della remissione della querela (art. 152 cod. pen.), strumento che determina un effetto-filtro in itinere485 in quanto determina la chiusura anticipata del procedimento, con contrazione dei tempi processuali, mediante l’estinzione del reato (anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, se intervenuta nel corso del giudizio di legittimità: così, da ultimo, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301- 01), si registrano tre interventi novellistici, ascrivibili al generale obiettivo di ampliare le ipotesi di “accesso” o di “uscita” di quegli istituti processual-penalistici aventi finalità o ricadute deflative486. Una prima modifica si è resa necessaria per consentire all’operatività dell’istituto remissivo non più solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, nelle ipotesi in cui per esse è prevista a regime la procedibilità a querela (artt. 659, primo comma, e 660 cod. pen: v. retro).
A tal fine, l’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1, del d.lgs. n. 150 ha sostituito in seno al comma primo dell’art. 152 cod. pen. la parola «delitti» con «reati»: così facendo, la possibilità di remissione è d’ora in poi permanentemente estesa anche alle contravvenzioni (anche di futura introduzione con procedibilità a querela).
Nel codice di rito non si è reso necessario un analogo intervento correttivo, poiché le pertinenti disposizioni già si riferiscono ai «reati» in generale (vedi ad es. gli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. con riguardo alle formule proscioglitive).
Una seconda modifica, operata dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, del d.lgs. n. 150, introduce nel nuovo terzo comma aggiunto all’art. 152 cod. pen., al n. 1), quale inedita ipotesi di remissione tacita (extraprocessuale) della querela, la circostanza che il querelante abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo 487.
Una terza modifica, infine, in attuazione della direttiva di delega di cui all’art. 1, comma 15, lett. d), della legge n. 134 del 2021 («prevedere quale remissione tacita della querela l’ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone»), introduce al n. 2 del nuovo comma terzo dell’art. 152 cit. l’ipotesi di remissione tacita della querela in caso di mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo all’udienza alla quale sia stato citato a comparire come testimone. Il legislatore delegato ha qui consacrato iure positivo una prassi invalsa negli uffici giudicanti, a fini deflattivi, ed avallata dalla giurisprudenza, anche nomofilattica, che ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui costituisce un’ulteriore causa di remissione tacita, di ordine processuale – da affiancarsi a quella extraprocessuale prevista dall’art. 152, comma secondo, cod. pen. – l’assenza del querelante all’udienza dibattimentale, purché previamente ed espressamente avvertito dal giudice dell’interpretazione che sarebbe derivata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, P.G. in proc. Pastore, Rv. 267239-01488; conf. Sez. 5, n. 42334 del 20/10/2022, P.G. c. De Luca, non mass.; Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, P.M. c. Statuetta, Rv. 280484-01; Sez. 5, n. 12186 del 22/12/2015, dep. 2016, P.G. in proc. D’Orazio, Rv. 266374-01).
Come si spiega nella Relazione illustrativa, il riferimento al carattere ingiustificato della mancata comparizione all’udienza del querelante ha reso «superflua l’introduzione di clausole di salvaguardia assimilabili a quella dettata dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.», avendo il giudice (di ufficio o su impulso di parte) il generale «potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova di un fatto processuale (laddove vi siano elementi suggestivi dell’esistenza di indebiti condizionamenti sul teste)», sicché dovrà ritenersi «senza giustificato motivo» la mancata comparizione del querelante che si ritenga possa essere conseguenza di qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, diverse dal risarcimento del danno) 489.
Il nuovo comma quarto, altresì aggiunto all’art. 152 cod. pen., reca, infine, una clausola di salvaguardia a tutela delle fasce deboli: in forza di essa, la previsione di nuovo conio che annette effetti remissivi taciti alla mancata comparizione del querelante all’udienza in cui debba testimoniare non si applica quando il querelante è minorenne, è incapace (per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità) o sia persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater cod. proc. pen., oppure quando è persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (si pensi alle querele presentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli amministratori di sostegno - allorché ne abbiano il potere - e dai curatori speciali).
In tali casi, sono stati esclusi gli effetti dell’automatismo remissivo che, altrimenti, avrebbe determinato «il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato»490.
Il fatto che la mancata comparizione del querelante all’udienza ove debba essere escusso come teste – qualora l’assenza sia consapevole (all’esito di un rituale procedimento di notificazione) e ingiustificata – abbia come conseguenza ora tipizzata la remissione tacita della querela ha suggerito l’opportunità al legislatore delegato di introdurre nel codice di rito talune modifiche consequenziali.
La premessa fondamentale – anche alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità, ora “positivizzata” – è che il querelante sia stato previamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Pertanto, per evitare abusi della nuova disciplina, l’art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 ha appositamente inserito tra le informazioni che devono essere date dall’autorità procedente alla persona offesa, in occasione del primo contatto, ai sensi dell’art. 90-bis cod. proc. pen. («Informazioni alla persona offesa»): - alla nuova lett. n-bis), l’avvertenza del «fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela»; - alla nuova lett. a-bis), l’avvertimento circa l’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti del procedimento anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata; - alla nuova lett. a-quater), il correlato obbligo di comunicare i successivi mutamenti; - alla nuova lett. p-ter), l’avvertenza che la partecipazione a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato 491, comporta la remissione tacita di querela.
Con questo insieme di interventi coordinati sull’art. 90-bis cod. proc. pen. è stato arricchito il corredo delle garanzie informative che intendono assicurare alla persona offesa di partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento, adeguandosi così l’ordinamento interno alla cd. direttiva vittime492.
Ancora, l’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022 modifica la pertinente disposizione procedimentale relativa all’accompagnamento coattivo di un testimone non comparso (art. 133, comma 1, cod. proc. pen.), stabilendo che, nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, non si debba disporre l’accompagnamento coattivo.
Infine, in coerenza con gli interventi procedurali di cui sopra, l’art. 41, lett. t), del d.lgs. n. 150 del 2022 interpola l’art. 142 disp. att. cod. proc. pen. in modo da prevedere all’interno dell’atto di citazione a testimone inviato dall’autorità giudiziaria al querelante l’avvertenza che «la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita»
Sul correlato versante delle notificazioni al querelante è stato introdotto il novello art. 153-bis cod. proc. pen. avente ad oggetto la disciplina del domicilio del querelante e delle relative notificazioni.
Con esso si prevede che, nell’attivare lo strumento penale, la persona offesa querelante ha il dovere di farsi “parte diligente”: nella dichiarazione di querela e con le forme previste per la stessa, ha l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento493.
A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 90-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.: v. supra). Il mancato assolvimento dell’obbligo di legge – non incluso tra le formalità della querela ex art. 337 cod. pen. – non investe il piano della validità o dell’ammissibilità della querela: in tal senso, la dichiarazione o elezione di domicilio può avvenire anche in momento successivo alla presentazione della querela, con dichiarazione depositata presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice.
D’altra parte, il querelante può nominare – dopo la proposizione della querela – un difensore, che diventa legale domiciliatario (art. 33 disp. att. cod. pen.). Conseguentemente, la mancata dichiarazione o elezione di domicilio ha effetto sul piano della notificazione degli atti, ossia sull’attività cui è funzionale l’obbligo imposto al querelante.
Sono state introdotte, dunque, le modalità di notificazione degli atti in favore del querelante, esplicitando una gerarchia tra i vari luoghi ove deve perfezionarsi la notificazione: anzitutto, presso il domicilio dichiarato o eletto; in assenza, presso il difensore; in mancanza di difensore ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, mediante deposito presso la segreteria o la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente.
L’art. 153-bis, comma 5, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150, contempla, a regime, una modalità “semplificata” di notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela mediante deposito dell’atto da notificare presso la segreteria del p.m. procedente ovvero presso la cancelleria del giudice procedente, quando mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l’elezione di domicilio: adempimenti d’ora in poi richiesti in capo al querelante in termini di obbligo legale, il cui mancato assolvimento è così “sanzionato” a fini di speditezza del procedimento. 494
In deroga al principio del tempus regit actum, per l’art. 153-bis, comma 5, cod. proc. pen. è stata prevista una disciplina transitoria dall’art. 86 del d.lgs. n. 150 del 2022 per le modalità di notificazione degli atti in favore del querelante: in base ad essa, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio ovvero in assenza di difensore, si procederà nelle forme ordinarie (a norma degli art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, cod. proc. pen.)495.
Trattandosi di norma di stretta interpretazione (art. 14 prel.), la disposizione transitoria de qua non si applica (e dunque si procede in modalità semplificata con deposito in cancelleria) per i casi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea, ivi non contemplati, con conseguente “riviviscenza”, per queste sole ipotesi, della modalità di notificazione “semplificata” previste con l’entrata in vigore della riforma mediante deposito dell’atto in cancelleria ai sensi del novello art. 153-bis, comma 5, cit.
Tale diversità di regime per situazioni apparentemente analoghe si spiega – secondo la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150, il querelante ben può conformare il proprio comportamento alle nuove previsioni ivi previste a suo carico, senza contare che l’elezione di domicilio insufficiente o inidonea è comunque frutto di un proprio contegno496.
Note
A prima lettura, cfr. A. NATALINI, Ampliato il catalogo dei reati perseguibili a querela di parte, in Guida al diritto, 2022, n. 44, pagg. 63 ss.; A. MADEO, Procedibilità’ a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella “riforma Cartabia”, in Legislazione penale, 28 novembre 2022, pagg. 3 ss.; in senso critico, T. PADOVANI, Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti, in Guida al diritto, 2022, n. 41, pag. 11, secondo il quale, i pro e i contro dell’incremento dei casi di perseguibilità a querela, «si ripropongono immutati a ogni successiva dilatazione. Da un lato, si favorisce (mediante la remissione) una composizione del conflitto in termini riparatori, più utile e significativa dell’inflizione di una pena “nominale”; dall’altro, si rischia di ostacolare la persecuzione di un reato scaturito da un conflitto interpersonale, la cui stessa persistenza può impedire la proposizione della querela. Il delitto di violenza privata, ad esempio, diviene, salvo qualche eccezione, perseguibile a querela. Poiché la condotta è costituita da una violenza o da una minaccia a fare, omettere o tollerare, non è difficile ipotizzare che il reo, se prima minacciava per passare ad es. indisturbato sul terreno altrui, perpetui e rinforzi la minaccia per dissuadere dalla presentazione della querela».
C. IASEVOLI, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, in Legislazione penale, 7 dicembre 2017.
G.P. DEMURO, L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali applicative, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, pag. 439.
F. GIUNTA, Querela-selezione e condotte riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, pagg. 473 ss.; ID., Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, pagg. 38, 60 e 185 ss.
Correlata al mancato esercizio della querela da parte delle vittime quiescenti o all’eventuale remissione della querela stessa per il sopravvenire di una composizione monetaria, secondo la sequenza querela-remissione-accettazione: E. ANDOLINA, Gli strumenti di deflazione endo-processuale: prospettive applicative della riforma Cartabia, in Diritto penale e processo, 2022, pag. 1373.
Sottolinea la possibilità di gestire, tramite la querela, le ipotesi bagatellari in concreto, F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, loc. ult. cit.
F. GIUNTA, Querela-selezione, loc. cit.; E. ANDOLINA, loc. ult. cit.
A prima lettura cfr. A. NATALINI, Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare, in Guida al diritto, 2022, n. 44, in corso di pubblicazione.
Secondo E. ANDOLINA, Gli strumenti di deflazione, cit., pag. 1374, una delle maggiori criticità risiede nel campo di applicazione dell’istituto della riparazione estintiva ex art. 163-ter cod. pen., limitato ai reati procedibili a querela; ambito che viene ora a coincidere con quello proprio della “querelaselezione”, sovrapponendosi ad esso.
In argomento, G.P. DEMURO, L’estinzione del reato mediante riparazione, cit., pag. 439; con riferimento alla legge n. 134 del 2021, E. ADOLINA, op. ult. cit., pag. 1372.
Art. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021: «a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale; b) prevedere l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità».
Come spiega nella Relazione illustrativa, cit., pag. 496, l’espressione adottata dalla legge delega – «reati contro la persona e contro il patrimonio», e non già «delitti» (art. 1, comma 15, lett. b, legge n. 134 del 2021) – ha consentito, in sede attuativa, di modificare il regime di procedibilità non solo con riferimento ai reati dei titoli XII e XIII del Libro II del codice penale ma anche alle contravvenzioni del Libro III. D’altro canto, la procedibilità officiosa delle contravvenzioni è pur sempre frutto di una scelta del legislatore ordinario che, come tale, può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema, di talché si è ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per escludere la perseguibilità a querela quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, aprendo così il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell’istituto di cui all’art. 162-ter cod. pen. (che non si riferisce ai delitti ma ai «reati» in genere).
La procedibilità a querela è limitata all’ipotesi del comma primo dell’art. 659 cod. pen., ove l’offesa è diretta verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne); la procedibilità d’ufficio è invece fatta salva quando la vittima è incapace per età o per infermità e nei casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici; rimane, altresì, procedibile d’ufficio l’ipotesi - eterogena - di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen. che descrive un’offesa spiccatamente pubblicistica.
Come spiega la Relazione illustrativa, cit., pag. 497 s., la legge delega non consentiva la trasformazione della contravvenzione in delitto, ma consentiva di trasformare il regime di procedibilità, rimuovendo così, sotto questo profilo, la disparità di trattamento con le più grave ipotesi di molestie inquadrabili tra i delitti (sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dei delitti di cui all’art-612-bis cod. pen., non prevede[va] la procedibilità a querela, “con annessa rimettibilità della querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata”, vedi Corte cost. n. 220 del 2018 e Corte cost. n. 392 del 2018, che aveva dichiarato le questioni inammissibili).
Art. 1, comma 15, lett. b), legge n. 134 del 2021: «[…] facendo salva la procedibilità d’ufficio quanto la persona offesa sia incapace per età o per infermità».
Annotata da V. NOTARGIACOMO, La rilevanza dell’età della vittima ai fini dell'aggravante della minorata difesa, in Cass. pen., 2011, n. 6, pagg. 2151 ss.
Cfr. Relazione illustrativa, cit., pag. 487.
«Una delle linee di fondo della legge n. 134 del 2021 è infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, a beneficio dell’imputato, della vittima e del sistema giudiziario. Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell’offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l’attivazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 – ivi, pag. 61)»: in termini, Relazione illustrativa, loc. ult. cit. (corsivi originali).
Querela nell’ipotesi attenuata di cui al settimo comma (qualora l’evento non sia di esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole) e nell’ipotesi di pluralità di eventi lesivi, di cui all’art. 590-bis, ultimo comma, cod. pen. (ove non si configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati, da considerare separatamente).
Il legislatore delegato ha precisato di aver utilizzato l’espressione “persona offesa” e non “persona contro la quale è rivolta o diretta la minaccia” per evitare possibili equivoci, posto che il “bersaglio” della minaccia (la persona oggetto del male ingiusto minacciato) può non coincidere con la persona che percepisce la minaccia.
La modifica del regime di procedibilità non fa venir meno la possibilità di effettuare l’arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall’art. 381, co. 2, lett. fbis), cod. proc. pen.
La procedibilità d’ufficio, in queste ipotesi, è giustificata in ragione del maggiore disvalore penale del fatto all’offesa al patrimonio pubblico e per la dimensione pubblicistica dell’oggetto materiale della condotta.
Sebbene si trattasse di reati puniti con una pena compresa nella forbice edittale per la quale il legislatore delegante avesse previsto l’introduzione della procedibilità a querela (pena detentiva inferiore nel massimo al limite di quattro anni) e non rientranti in alcuna delle ipotesi per le quali dovesse mantenersi ai sensi dei commi successivi la procedibilità d’ufficio.
Secondo la Relazione illustrativa, cit., pag. 486, l’introduzione della procedibilità a querela per questo reato «rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento».
Pubblicata ne Il Penalista, 2019, con nota di A. SALERNO.
Pubblicata ne Il Penalista, 2019, con nota di A. TRINCI.
Cfr. Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, P.M. in proc. Vania, Rv. 268750-01: fattispecie aggravata relativa ad utilizzo di manico di scopa, arma impropria ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975, che ha determinato la procedibilità d’ufficio e l’esclusione della competenza del giudice di pace.
Relazione illustrativa, cit., pag. 488.
Le parole «ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente» sono state inserite dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. 4 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Per la quasi totalità delle ipotesi: in termini A.A. MARANDOLA, Il procedimento penale innanzi al Giudice di pace, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. VII – Modelli differenziati di accertamento, t. 1, a cura di G. GARUTI, Torino, 2011, pag. 96. Cfr. altresì D. POTETTI, Questioni in tema di reati contro la persona di competenza del giudice di pace, in Riv. pen., 2009, pag. 3.
A. MARANDOLA, op. ult. cit., pag. 97.
Su cui v. relazione di questo Ufficio n. 45/2018.
Su cui vedi relazione di questo Ufficio n. 45/2018, relativa alla risoluzione delle seguenti questioni: se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2018 per l’eventuale esercizio del diritto di querela. Se durante i novanta giorni decorrenti dall’avviso dato alla persona offesa, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. cit., operi la sospensione del termine di prescrizione. La sentenza è stata così massimata da questo Ufficio: «In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela» (Rv. 273551-01); «In tema di prescrizione, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di informativa alla persona offesa della facoltà di proporre querela, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto, non opera la sospensione del corso della prescrizione del reato, non potendo gravare sull'imputato l'impiego di un termine per consentire alla persona offesa di esprimersi, con la possibilità di far proseguire il processo pendente» (Rv. 273552-01).
Quello annuale di cui all’art. 609-septies, comma secondo, cod. pen. non viene qui in rilievo, in quanto i reati sessuali non sono incisi dall’odierna riforma; per le stesse ragioni, non viene in rilievo neppure quello semestrale di cui agli artt. 612-bis, comma quarto, e 612-ter, comma quinto e nono, cod. pen.
Ciò in relazione alla incidenza del termine sulla libertà personale con conseguente deroga alla disposizione dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Relazione illustrativa, cit., pag. 506 (enfasi e sottolineature aggiunte).
Nella parte in cui prevede l’immediata revoca delle misure coercitive e interdittive quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità dell’art. 273 cod. proc. pen.
Nella parte in cui richiama, tra l’altro, la sussistenza di una causa di estinzione del reato (v. art. 152 cod. pen.) a fondamento del divieto di applicazione delle misure cautelari. 484 Il termine di venti giorni individuato a questi fini dal legislatore trova un aggancio sistematico nel termine di venti giorni previsto dall’art. 27 cod. proc. pen.
A. MADEO, Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella “riforma Cartabia”, cit., pag. 14.
A prima lettura, cfr. A. NATALINI, Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare, in Guida al diritto, 2022, n. 44, pagg. 60 ss.; A. MADEO, loc. ult. cit.
Si fa rinvio, al riguardo, alla parte della presente relazione relativa alla giustizia riparativa.
Annotata da C. SANTANGELO, in Cass. pen., 2017, pag. 528 ss.
In termini, testualmente, Relazione illustrativa, cit., pag. 502 s. Sottolinea il rischio che ogni magistrato possa considerare discrezionalmente ingiustificata l’assenza in modo fittizio (usando, cioè, formulette di stile), senza indagarne i reali motivi, A. Madeo, op. cit., pag. 15, che lamenta un deficit di determinatezza della nuova fattispecie di remissione tacita, potendo «venire penalizzati gli interessi dell’offeso, come nel caso in cui questi non fosse comparso per un impedimento improvviso e imprevedibile, che non gli ha consentito di preavvisare l’autorità giudiziaria».
Relazione illustrativa, cit., pag. 503.
Si fa rinvio alla parte della presente relazione relativa alla giustizia riparativa.
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»: cfr. in particolare, l’art. 4, sul dovere degli Stati membri di dare informazioni in merito alle “procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure; l’art. 5, sui diritti della vittima al momento della denuncia; l’art. 6 sul diritto di ottenere informazioni sul proprio caso.
La previsione che il querelante abbia non la facoltà, bensì l’obbligo imposto dalla legge di dichiarare o eleggere domicilio, è funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, rendendo più efficiente il sistema processuale e responsabilizzando la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla parte realmente attiva in un procedimento penale condizionato alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa.
Sul punto si rinvia alla parte della presente relazione relativa alle notifiche.
La ratio (e la necessità) della disposizione transitoria de qua si spiega – secondo la Relazione illustrativa, cit., pag. 507 – in ragione del fatto che «la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell’atto da notificare in cancelleria) è la conseguenza di un mancato assolvimento dell’obbligo legale di dichiarare ovvero eleggere domicilio d’ora in poi previsto a carico della parte offesaquerelante. Tuttavia, non si può trascurare che tale obbligo legale non sussisteva, prima dell’entrata in vigore del decreto. Appare dunque logico che la modalità di notificazione “semplificata” – che è la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio – possa determinarsi nei soli casi in cui l’obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio già esisteva».
Ancora Relazione illustrativa, loc. ult. cit.
FONTE: Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario - 2022"