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Sequestro per equivalente

Sequestro per equivalente annullato: se i beni appartengono a terzi è necessaria una motivazione dettagliata

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Sequestro per equivalente

La recente sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, n. 34776 del 16 settembre 2024, ha affrontato il tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, concentrandosi in particolare su quei casi in cui i beni sequestrati sono intestati a terzi non direttamente coinvolti nei reati contestati.


Il caso

La vicenda trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati contestati all'indagato, quantificato in circa 99.500 euro. I beni oggetto del sequestro erano due veicoli, una Fiat 500 e un motoveicolo Yamaha T-Max, formalmente intestati al figlio dell'indagato, un giovane da poco diciottenne.

Il giovane ha presentato istanza di riesame, sostenendo di essere il legittimo proprietario e utilizzatore dei veicoli, acquistati in occasione del suo diciottesimo compleanno con risparmi personali e donazioni familiari. Tuttavia, il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza, confermando il sequestro sulla base del presunto carattere fittizio dell'intestazione dei beni, ritenuti effettivamente nella disponibilità del padre.


Le motivazioni del Riesame

Il Tribunale ha giustificato la propria decisione utilizzando le seguenti argomentazioni:

  1. Sproporzione economica: Il Tribunale ha ritenuto che vi fosse una sproporzione tra il valore dei veicoli, circa 10.000 euro complessivi, e le risorse economiche dichiarate dal giovane, rendendo improbabile che egli avesse effettivamente potuto acquistare i beni con i propri mezzi.

  2. Età e mancanza di patente di guida: Al momento dell’acquisto, il giovane aveva appena compiuto 18 anni e non disponeva della patente necessaria per guidare i veicoli, elemento considerato sospetto e indicativo di una possibile intestazione fittizia.

  3. Coinvolgimento di un altro veicolo: Il Tribunale ha sottolineato che, secondo le risultanze investigative, un altro veicolo (una Jeep Renegade) utilizzato per il trasporto di stupefacenti era stato precedentemente intestato in modo fittizio al giovane quando era ancora minorenne.


Le argomentazioni della difesa

Il difensore del giovane ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano, evidenziando il carattere non fittizio dell'intestazione dei beni:

  1. Acquisto regolare dei veicoli: il ricorrente ha dichiarato di aver acquistato i veicoli con i risparmi personali e con donazioni ricevute dai nonni, sostenendo che non vi fosse una sproporzione significativa tra il prezzo d'acquisto e le sue disponibilità economiche.

  2. Conseguimento delle patenti di guida: Il ricorrente ha dimostrato di aver conseguito regolarmente la patente di guida per entrambi i veicoli poco tempo dopo l'acquisto, rendendo dunque plausibile l’effettivo utilizzo dei beni da parte sua.

  3. Errore relativo alla Jeep Renegade: Il difensore ha sottolineato come il Tribunale avesse commesso un errore materiale, attribuendo al giovane la fittizia intestazione di un veicolo in realtà intestato al nonno.


La decisione della Corte: accolta la tesi difensiva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2024, ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il caso al Tribunale di Milano per un nuovo esame.

Nella motivazione della sentenza, la Cassazione ha ribadito alcuni principi giurisprudenziali consolidati in materia di sequestro preventivo e confisca per equivalente.

In particolare, ha evidenziato come, nei casi in cui i beni siano formalmente intestati a terzi non indagati, sia necessario fornire una motivazione rigorosa e dettagliata che dimostri la disponibilità effettiva dei beni da parte dell'indagato.

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale per il riesame aveva basato la propria decisione principalmente su presunzioni e argomenti insufficienti, come la presunta sproporzione tra le risorse economiche del ricorrente e il valore dei beni.

La Cassazione ha sottolineato che, per legittimare un sequestro preventivo su beni intestati a terzi, non è sufficiente dimostrare la mancanza di risorse finanziarie del soggetto intestatario, ma è necessaria la prova concreta della disponibilità effettiva dei beni da parte dell'indagato.

La sentenza n. 34776/2024 della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a garantire un'applicazione rigorosa e non arbitraria delle misure di sequestro preventivo finalizzate alla confisca per equivalente.

In particolare, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’onere probatorio a carico dell’accusa deve essere particolarmente stringente quando il provvedimento colpisce beni formalmente intestati a soggetti terzi, estranei al reato.

Sequestro per equivalente annullato: se i beni appartengono a terzi è necessaria una motivazione dettagliata

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