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Bancarotta documentale:il dolo comprende anche la consapevolezza dell'impossibilità di ricostruzione

Bancarotta fraudolenta documentale

Bancarotta documentale:il dolo comprende anche la consapevolezza dell'impossibilità di ricostruzione

In questo articolo si affronta il caso di un imprenditore condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, accusato di aver omesso la tenuta della documentazione contabile relativa all'impresa e di aver reso, in tal modo, impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari.

Nella sentenza analizzata si affronta il tema del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.



Indice:

1. Il caso

2. Il processo

3. I riferimenti

4. La linea difensiva dei medici

5. La massima

6. Le ragioni della condanna

7. La sentenza della corte di cassazione


1. Il caso

All'imprenditore veniva contestato il reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall. (bancarotta fraudolenta documentale), perché, nella sua qualità di socio unico e legale rappresentante della società fallita, ometteva di tenere qualunque documentazione contabile relativa all'impresa, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari.


2. Il processo

All'esito del processo di primo grado, l'imprenditore veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta e la sentenza veniva confermata nel successivo giudizio di appello.

La corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinviava per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.


3. I riferimenti

Giudici di merito: Tribunale di Bologna - Corte di Appello di Bologna

Autorità Giudiziaria: Quinta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Bancarotta fraudolenta documentale

Sentenza: n.4352 (ud. 17/01/2023, dep. 01/02/2023)


4. La linea difensiva dell'imprenditore

Secondo la difesa, la società fallita sarebbe entrata in una grave crisi economica e finanziaria, a partire dall'anno 2012, a seguito del fallimento del suo unico cliente.

Tale crisi avrebbe poi condotto al successivo fallimento nonostante gli sforzi personali profusi dallo stesso imprenditore imputato.

Cosicché, fino al 2012, la contabilità sarebbe stata regolarmente tenuta da un commercialista, ma, per gli anni successivi, a causa delle successive difficoltà economiche in cui versava la società, la tenuta della contabilità non sarebbe stata più tenuta, nell'incapacità del ricorrente di curarla.

Mancherebbe, quindi, il dolo tipico della bancarotta fraudolenta, essendo al massimo ravvisabile l'elemento soggettivo della bancarotta semplice, in quanto dalla sola successiva mancata istituzione della contabilità non si può dedurre la quella consapevolezza della successiva impossibilità di ricostruzione, necessaria per integrare il reato contestato.


5. La massima

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la bancarotta documentale semplice si differenza da quella fraudolenta non solo per il diverso oggetto materiale (le sole scritture contabili obbligatorie nella bancarotta semplice, a fronte di ogni documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell'impresa) e per la diversa condotta (omessa istituzione ed irregolare tenuta), ma anche per l'ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall'impossibilità di ricostruzione (che dell'irregolare tenuta rappresenta l'evento), elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma 2, della legge fallimentare.

E tanto, sotto il profilo soggettivo, si traduce nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell'agente. Cosicché il dolo, generico, che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito (seppur in termini di eventualità).


6. Le ragioni della condanna

Ad avviso dei giudici, la condotta contestata non doveva intendersi di omessa istituzione, ma di irregolare tenuta e non era limitata alle solo scritture contabili obbligatorie e della movimentazione degli affari, ma a tutta la documentazione necessaria per la corretta ricostruzione della consistenza patrimoniale e del movimento degli affari.