top of page

Non pagare le imposte può diventare bancarotta fraudolenta, ma non ogni dissesto è imputabile a chi ha amministrato

4 ore fa
Tempo di lettura: 16 min

BANCAROTTA / Cass. n. 35490/2026

Hai ricevuto una contestazione fallimentare, un avviso di garanzia o sei coinvolto in un procedimento per bancarotta?

Contattaci subito per una consulenza riservata.

Lo Studio assiste imprenditori, amministratori e professionisti nei procedimenti per bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e altri reati fallimentari.

Il debito tributario può essere la conseguenza di una crisi d'impresa. Ma può anche esserne la causa deliberatamente alimentata.

È lungo questo confine che si colloca la bancarotta impropria da operazioni dolose, disciplinata dall'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare.

La Cassazione ribadisce che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali può integrare un'operazione dolosa quando costituisca una consapevole scelta gestionale, idonea a provocare il dissesto attraverso il progressivo aggravamento dell'esposizione debitoria.

Non occorre la volontà di determinare il fallimento: è sufficiente il dolo generico delle operazioni, accompagnato dalla prevedibilità del loro effetto sulla sorte dell'impresa.

L'illiquidità, dunque, non rappresenta di per sé una causa di esclusione della responsabilità. Né la congruità del prezzo rende necessariamente lecita, sotto il profilo concorsuale, la cessione di un ramo aziendale che privi la società della possibilità di proseguire la propria attività.

Ma la pronuncia pone anche un limite essenziale all'estensione della responsabilità penale.

La successione nelle cariche sociali non autorizza a imputare indistintamente a tutti gli amministratori le distrazioni patrimoniali e l'occultamento delle scritture contabili. 

Occorre individuare quando le condotte siano state realizzate e quale contributo, materiale o morale, abbia concretamente fornito ciascun soggetto.

Richiamando le Sezioni Unite Andreotti, la Corte ricorda che l'atipicità del concorso morale non equivale all'indifferenza della prova.

La sentenza distingue così due piani che non possono essere confusi: la prevedibilità del dissesto, sufficiente sul versante soggettivo delle operazioni dolose, e la prova individuale della partecipazione ai diversi fatti di bancarotta.

Il dissesto può essere il risultato di una gestione complessiva; la responsabilità penale resta, invece, necessariamente personale.

Cassazione penale sez. V, 25/09/2026, (ud. 25/09/2026- dep. 06/10/2026) - n. 35490


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale di Castrovillari del 17 dicembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ur.Ma. e di Ca.Fi. in ordine al reato di cui al capo I) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena da applicare nei loro confronti per i residui reati di cui ai capi D), E), F) e H) in anni tre e mesi sei di reclusione, e ha confermato la condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione inflitta a Ca.Fr. in relazione ai reati di cui ai capi A) e B).

I fatti oggetto di imputazione, limitatamente alle posizioni di Ca.Fr., Ur.Ma. e Ca.Fi., attengono alle vicende della Tecnobetonaggio Srl., per il primo imputato, e della Moviter Srl., per la seconda e terza imputata, società entrambe dichiarate fallite, in relazione alle quali si è contestato agli imputati di averne cagionato il dissesto mediante operazioni dolose (capi A) e D)), nonché di avere posto in essere condotte distrattive dei beni sociali (capi B) ed E)) e, per quanto riguarda la Moviter Srl., anche condotte di bancarotta documentale (capo F)) e di occultamento delle scritture contabili al fine di evadere le imposte (capo H)).


2. Hanno proposto ricorso per cassazione Ca.Fr., con atto autonomo, e Ur.Ma. e Ca.Fi. con atto congiunto; successivamente, le difese hanno depositato memoria contenente motivi nuovi, insistendo per l'annullamento della decisione impugnata.


2.1. Il ricorso principale nell'interesse di Ca.Fr. consta di quattro motivi, enunciati nei limiti di quanto strettamente necessario per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1.1 Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 223, secondo comma, n. 2, L.Fall. nonché vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo A). Si assume che la Corte territoriale avrebbe qualificato come operazioni dolose il ritenuto sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, la cessione delle quote a soggetto privo di qualunque attitudine gestoria e il trasferimento della sede in Trieste, sulla sola base di dati presuntivi, frutto di valutazioni della polizia giudiziaria non corroborate da alcun riscontro probatorio. Si deduce, inoltre, che non sarebbe stata dimostrata né la sistematicità dell'inadempimento né il nesso causale con il dissesto, né l'elemento soggettivo del dolo e, soprattutto, non sarebbe stata considerata l'allegazione difensiva, sostenuta da puntuali evidenze istruttorie, secondo cui il mancato pagamento dei debiti fiscali era dipeso da una situazione di illiquidità (tanto essendo stato dichiarato dai testi St. e Ba.). Si contesta, altresì, la riferibilità al ricorrente delle operazioni di svuotamento patrimoniale, cessione delle quote e trasferimento della sede, sostenendosi che tali condotte sarebbero state poste in essere da amministratori successivi e che difetterebbe la prova di un concorso, anche morale, del Ca.Fr. in tali condotte.


2.1.2 Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 L.Fall. nonché vizio di motivazione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo B). Si assume che la sentenza impugnata non avrebbe indicato gli elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esistenza nel patrimonio della Tecnobetonaggio Srl. dei beni indicati come distratti, né le ragioni della loro sottrazione alla garanzia dei creditori, essendosi fondata l'affermazione di responsabilità del ricorrente su dati contabili ritenuti inattendibili e su ricostruzioni prive di riscontro.


2.1.3 Con il terzo motivo si eccepisce l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, assumendosi che, avuto riguardo alla data di dichiarazione di fallimento della Tecnobetonaggio Srl., ossia all' 8 agosto 2012 e ai periodi di sospensione del corso della prescrizione, il termine massimo della stessa sarebbe spirato.


2.1.4 Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentandosi il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'assenza di adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena, anche in relazione all'entità dell'aumento per la continuazione.


2.2. I tre motivi nuovi nell'interesse di Ca.Fr. constano dei seguenti rilievi:


- con il primo motivo si reiterano le censure relative alla configurabilità delle operazioni dolose, deducendosi che la sentenza impugnata, per un verso, avrebbe indebitamente ricondotto a tale nozione le vicende di successione nelle cariche amministrative e i trasferimenti della sede sociale, in assenza di prova del concorso del ricorrente con gli amministratori successivi e di dimostrazione del collegamento causale con il dissesto; per altro verso, avrebbe illegittimamente operato l'equiparazione tra il mero inadempimento tributario e l'operazione dolosa, non avendo né verificato la sussistenza di un disegno complesso e consapevole, né considerare le risultanze difensive attestanti che l'inadempimento era dipeso da difficoltà finanziarie e dalla necessità di soddisfare altri debiti della società;


- con il secondo motivo si ribadiscono le doglianze già articolate con riferimento al reato di bancarotta per distrazione, sostenendosi che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata a dispetto del fatto che egli al momento del fallimento della società non rivestisse più la carica di amministratore e, comunque, in assenza di prova di un accordo concorsuale con i successivi gestori e anche di dimostrazione dell'effettiva esistenza nel patrimonio della società dei beni asseritamente sottratti;


- con il terzo motivo si insiste nell'eccezione di prescrizione dei reati, chiedendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.


2.3. I ricorsi principali, proposti con unico atto nell'interesse di Ur.Ma. e di Ca.Fi., constano di quattro motivi, parimenti enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.3.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 223, secondo comma, n. 2, L.Fall., nonché vizio di motivazione, in relazione al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo D), sul rilievo che la posizione debitoria verso l'Erario della Moviter Srl. sarebbe stata ricostruita sulla base di mere presunzioni tributarie e, comunque, sarebbe stata ritenuta senza dimostrare la sistematicità dell'inadempimento e il dolo che l'avrebbe animato, invece inesistente, perché il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie sarebbe stato determinato da una situazione di illiquidità. Si contesta, inoltre, la riferibilità alle ricorrenti delle operazioni di svuotamento patrimoniale, di cessione delle quote e di trasferimento della sede sociale a Lecco, sostenendosi che tali condotte sarebbero imputabili esclusivamente al nuovo amministratore, perché non sarebbe stata raggiunta la prova del loro concorso con quest'ultimo nella realizzazione di quelle. In particolare, si deduce che le cessioni di rami d'azienda sarebbero state poste in essere mediante atti pubblici, con indicazione di un corrispettivo del quale non sarebbe stata provata la natura vile, e, comunque, senza che di tali operazioni negoziali fosse stata dimostrato il collegamento con il dissesto.


2.3.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 216 e 223, primo comma, L.Fall. e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo E), deducendosi il difetto di prova dell'effettiva esistenza dei beni indicati come distratti nel patrimonio della Moviter Srl. e la carenza argomentativa in ordine alla loro sottrazione.


2.3.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 216 e 223, primo comma, L.Fall. e 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo F) e di occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale di cui al capo H), sul rilievo che di essi non avrebbero potuto rispondere le ricorrenti perché non più amministratrici della Moviter Srl. al momento del fallimento ed essendo state consegnate le scritture contabili societarie all'amministratore subentrante, con conseguente insussistenza tanto della condotta materiale quanto dell'elemento soggettivo dei delitti contestati.


2.3.4 Con il quarto motivo si censura il trattamento sanzionatorio applicato, lamentandosi il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'assenza di adeguata motivazione sul punto.


I due motivi nuovi articolati nell'interesse di Ur.Ma. e di Ca.Fi. Ca.Fr. constano delle seguenti censure:


- con il primo motivo si reiterano, in relazione ai reati di cui ai capi D) ed E), le medesime censure già formulate con riguardo alla posizione di Ca.Fr., sostenendosi l'insussistenza delle operazioni dolose e delle distrazioni nonché l'assenza di prova del nesso causale delle prime rispetto al dissesto e del concorso delle ricorrenti con l'amministratore subentrante; si aggiunge che si sarebbe dovuta riconoscere la piena liceità delle cessioni di rami d'azienda, in quanto avvenute a fronte della pattuizione di un prezzo congruo e regolarmente contabilizzato;


- con ulteriore motivo, afferente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale, si deduce la violazione dei principi in materia di concorso nel reato proprio, perché le scritture contabili societarie sarebbero state consegnate al nuovo amministratore e perché non sarebbe ravvisabile in capo alle ricorrenti il dolo specifico richiesto per l'integrazione delle indicate fattispecie, come dimostrato dal fatto che durante la loro gestione le dette scritture erano state regolarmente tenute e depositate.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Ca.Fr., essendo i reati ascrittigli estinti per prescrizione, in quanto il ricorso non è complessivamente inammissibile.


1.1. Le deduzioni difensive articolate con il primo motivo del ricorso principale e con il primo motivo nuovo non sono, infatti, manifestamente infondate.


Quanto al primo motivo, in particolare, va rilevato che la ricostruzione del sistematico inadempimento da parte della Tecnobetonaggio Srl. delle obbligazioni tributarie e delle obbligazioni previdenziali, negli anni compresi tra il 2007 e il 2009, allorché della stessa era ancora amministratore il ricorrente, non è stata effettuata sulla base di valutazioni presuntive.


La sentenza impugnata ha, infatti, ricostruito l'esistenza e il volume del debito erariale della società fallita sulla base della "documentazione amministrativa estrapolata dalle banche dati (" Clifo " e " Anagrafe Tributaria ")", che ha restituito i nominativi di "tutti i clienti e i fornitori che avevano avuto rapporti con la società", le cui "fatture di acquisto e di vendita" sono state "raffrontate con i dati riportati nei bilanci e nelle dichiarazioni" presentate dalla Tecnobetonaggio Srl.; tanto avendo dimostrato che "i fornitori avevano dichiarato importi inferiori rispetto ai costi indicati dalla società", la quale, pertanto, li aveva gonfiati (cfr. pag. 13 e 14).


Donde, il predetto mancato assolvimento degli obblighi verso l'Erario è stato correttamente considerato espressivo di operazioni dolose atte cagionare il fallimento della società fallita, considerato, oltretutto, che a seguito di tali operazioni la società, oramai non operativa, era stata abbandonata al proprio destino d'insolvenza a seguito della cessione a terzi e dello spostamento della sede sociale in luoghi in cui l'azienda non aveva alcun radicamento.


La giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, espressa nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2), L.Fall. si estende a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissesto dell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degli interessi e delle relative sanzioni (Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025, dep. 2026, Vita, Rv. 289457–01). Né rileva che il predetto sistematico inadempimento del debito erariale sia stato dovuto a una condizione di illiquidità, che aveva suggerito all'amministratore della società fallita di impiegare le poche risorse monetarie esistenti per far fronte ai costi imprenditoriali (pagamento di fornitori e dipendenti), posto che, come affermato da questa stessa Corte, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349–01; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337-01). Per altro va anche rimarcato che la ricostruzione in fatto proposta dal ricorrente sul tema della illiquidità non è rispondente al fatto come emerge dalla sentenza impugnata, che accerta come non di distrazione di risorse liquide si verteva, bensì in evasione a mezzo di appostazione di costi inesistenti. Per altro, la deduzione sul tema della illiquidità attacca solo un profilo della contestazione, che si sostanzia in plurime operazioni dolose, coordinate, consistite oltre che nelle ripetute e costanti evasioni tributarie e previdenziali anche nella cessazione di rami di azienda.


Non trova invece risposta puntuale la doglianza mossa dal ricorrente in ordine alla circostanza che gli siano state imputate anche condotte successive al venir meno della carica sociale: a riguardo la sentenza impugnata fa riferimento esclusivamente alla circostanza che i successivi amministratori lo fossero fittiziamente, senza sviluppare alcun ulteriore argomento in ordine al concorso di Ca.Fr. quale amministratore di fatto o concorrente esterno.


1.1.2. Quanto al secondo motivo, le questioni dedotte, ossia che non vi fosse prova dell'esistenza nel patrimonio della fallita dei beni distratti e della riconducibilità della loro sottrazione al ricorrente, sono invece genericamente prospettate.


A fronte delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, ossia, che i beni aziendali enumerati nel capo B) risultavano dall'ultimo bilancio approvato (quello del 2009) e che la loro sottrazione era avvenuta prima che Ca.Fr. dismettesse la carica di amministratore della società fallita, il ricorrente nulla di specifico e di concreto ha addotto.


1.1.3. A fronte della non inammissibilità del ricorso, alla luce della sentenza impugnata, non emergono elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.


Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).


Pertanto, fondato è il terzo motivo – come il relativo motivo aggiunto in quanto l'estinzione dei reati è intervenuta in data 18 febbraio 2026: infatti, il termine di prescrizione andava a scadere in data 8 febbraio 2025 – essendo pari ad anni dodici e mesi sei, a partire dalla data della sentenza di fallimento, 8 agosto 2012 – e a tale termine vanno aggiunti i periodi di sospensione per complessivi gg. 375 (dal 9 maggio 2018 al 13 giugno 2018 rinvio per impedimento dell'imputato, gg. 35; dal 6 luglio 2021 al 2 novembre 2021 su richiesta delle parti, per gg. 119; D.L. 2 novembre 2021 al 2 dicembre 2021, per analoga richiesta, gg. 30; dal 2 dicembre 2021 al 17 dicembre 2021, su richiesta delle parti, gg. 15; dal 14 novembre 2024 al 12 dicembre 2024, per legittimo impedimento. Gg. 28; per analoga causa dal 12 dicembre 2024 al 4 marzo 2025, gg. 60; per la stessa causa dal 4 marzo 2025 al 3 giugno 2025, gg. 60; dal 3 giugno 2025 al 1 luglio 2025, per impedimento dell'imputato, gg. 28).


Il quarto motivo di ricorso è, evidentemente, assorbito.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a Ca.Fr., essendo estinti per prescrizione i relativi reati.


2. I ricorsi nell'interesse di Ur.Ma. e di Ca.Fi. sono solo in parte fondati.


2.1. Sono infondati il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo che formulano censure in punto di configurabilità delle operazioni dolose, di nesso causale delle stesse rispetto al fallimento della Moviter Srl. e di concorso delle ricorrenti nella realizzazione delle condotte di cui al capo D).


Le censure attinenti alla ricostruzione del debito erariale effettuata sulla base di presunzioni tributarie e alla mancata dimostrazione della sistematicità dell'inadempimento e del dolo che l'avrebbe animato vanno disattese richiamando quanto già esposto al paragrafo 1.1. della presente motivazione in diritto, cui si fa qui integrale rinvio.


La sentenza impugnata ha, infatti, respinto le corrispondenti doglianze di gravame evidenziando come anche il debito erariale della Moviter Srl., della quale, peraltro, non erano stati rinvenuti libri e scritture contabili, fosse stato ricostruito tramite una lettura congiunta dei dati desunti dalla documentazione amministrativa estrapolata dalle banche dati di rilievo pubblicistico, dalle fatture emesse da clienti e fornitori della società poi fallita e dai bilanci e dalle dichiarazioni presentati nel suo interesse (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Quanto già esposto in diritto nel punto 1.1. che precede, in ordine all'attitudine del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributare e previdenziali ad integrare il delitto di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, L.FALL. e all'irrilevanza sul piano dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato della condizione di illiquidità aziendale, deve essere qui integralmente ripetuto per disattendere i rilievi al riguardo articolate dalle ricorrenti. Le quali, tra l'altro, nel contestare la riconducibilità allo schema del delitto indicato delle cessioni dei rami d'azienda meglio descritte al capo D), non solo non si sono confrontate con il pacifico approdo di questa Corte secondo cui costituisce operazione dolosa la vendita a prezzo di mercato di un bene immobile costituente l'unico ramo d'azienda di una società, che, ancorché seguita dall'effettivo conseguimento del corrispettivo, abbia tuttavia privato l'impresa della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188–01; conf. Sez. 5, n. 14405 del 30/01/2024, Temperoni, Rv. 286274–01), ma anche con la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale che ha evidenziato come le due cessioni di ramo d'azienda, riferibili, l'una, a Ur.Ma., che l'aveva sottoscritta il 21 dicembre 2007, e, l'altra, a Ca.Fi., che l'aveva sottoscritta il 23 dicembre 2010, non solo non fossero state accompagnate dal versamento del prezzo pattuito nei confronti della cedente (che, infatti, non l'aveva incamerato), ma avessero determinato anche lo svuotamento del patrimonio aziendale (cfr. pagg. 10 e 13 della sentenza impugnata); svuotamento, che valutato assieme alle circostanze della cessione delle quote della società, divenuta ormai inoperativa, e dello spostamento della sua sede in un immobile inagibile, ha congruamente dato conto di come il fallimento costituisse un effetto ampiamente prevedibile delle condotte ascritte alle ricorrenti nel capo in disamina.


2.2. Sono, invece, fondati il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo, nonché il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo nuovo.


2.2.1. Premesso che nella sentenza impugnata si è dato conto delle ragioni per le quali si è ritenuto che vi fosse prova della preesistenza nel patrimonio della Moviter Srl. dei beni indicati come distratti nel capo E), perché si è detto che "tra la documentazione acquisita dal curatore vi erano i prospetti delle fatture ed altra documentazione grazie alla quale era stato possibile individuare i beni che erano stati presenti nel patrimonio sociale ma mai rinvenuti" (cfr. pag. 13, sesto capoverso), va, tuttavia, rilevato che non sono state indicate le evidenze probatorie attestanti l'epoca in cui i suddetti beni erano stati distratti e, di conseguenza, a quali degli amministratori, succedutisi fino alla dichiarazione di fallimento della Moviter Srl., fosse da ascrivere la responsabilità.


Nessuna spiegazione è stata comunque offerta per indicare quale sarebbe stato il contributo offerto dalle odierne ricorrenti alla realizzazione plurisoggettiva della distrazione contestata, né, come invece ritiene la Procura generale in requisitoria, il motivo è inedito (cfr. foll. 8 e 9 dell'atto di appello).


2.2.2. Apodittica e assertiva risulta essere, altresì, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 16, terzo capoverso) a sostegno del ritenuto coinvolgimento di Ur.Ma. e di Ca.Fi. nella sottrazione delle scritture contabili della società, pacificamente consegnate l'11 maggio 2011 dal consulente contabile della Moviter Srl. a Pasquale Gentile, nuovo amministratore della società. L'eventuale concorso morale delle ricorrenti nelle condotte di sottrazione o di occultamento delle scritture contabili societarie avrebbe, infatti, meritato una ben più approfondita motivazione atta ad illustrare gli elementi fattuali atti a denotare l'effettivo apporto da loro arrecato alla realizzazione delle condotte contestate ai capi F) ed H), in ipotesi da altri materialmente commesse; tanto, oltretutto, in ossequio al principio di diritto secondo cui "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).


Tanto comporta che il Giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni relative alla prova del concorso delle ricorrenti nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo E), di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo F) e di occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale di cui al capo H) emendando le carenze motivazionali rilevate e attenendosi ai principi di diritto richiamati.


Rimane assorbito il motivo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.


3. Per tutte le ragioni esposte, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Ca.Fr. perché i reati ascrittigli sono estinti per intervenuta prescrizione. Va, altresì, disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Ur.Ma. e di Ca.Fi. limitatamente ai reati di cui ai capi E), F) ed H), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Nel resto i ricorsi nell'interesse di Ur.Ma. e di Ca.Fi. devono essere rigettati.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ca.Fr. in ordine ai reati ascrittigli ai capi A e B perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ur.Ma. e di Ca.Fi. limitatamente ai reati ascritti ai capi E, F, H con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi delle medesime.


Così deciso in Roma il 25 settembre 2026.


Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2026.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

760496a7-7c82-4561-8cf8-b7db100f3477_edi
bottom of page