La prova dell'amministrazione di fatto richiede l'accertamento di attività gestorie concrete, continuative e significative (Cass. Pen. n. 2502/2023)
- Avvocato Del Giudice
- 29 mar
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Con la sentenza n. 2502 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso complesso riguardante il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, definendo importanti principi in materia di amministrazione di fatto e bancarotta riparata.
La vicenda ha origine dalla condanna inflitta a M.C. e D.M.T.L. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla gestione della società “P. s.r.l.”, dichiarata fallita nel 2013.
I due imputati, amministratori di fatto della società, avevano agito con l’intento di eludere le proprie responsabilità amministrative, operando tramite un soggetto formalmente incaricato (M.S.) ritenuto mero prestanome.
Amministratore di fatto e bancarotta documentale
La Corte di Cassazione ha rilevato come la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato la qualificazione del M.C. come amministratore di fatto della società, essendo mancata l’indicazione precisa delle attività gestorie concretamente svolte in modo continuativo e significativo.
La giurisprudenza richiede, infatti, l’individuazione di prove concludenti e significative dello svolgimento di funzioni direttive (Sez. 5, n. 4865/2021).
Inoltre, il reato di bancarotta documentale rimane proprio dell’amministratore di diritto, che non può essere ritenuto responsabile della mancata tenuta della contabilità successivamente alla dismissione della carica, a meno che non emerga un’effettiva ingerenza nella gestione societaria.
Bancarotta riparata e prova del bonifico
Il Collegio ha affrontato anche la questione della cosiddetta bancarotta riparata, con riferimento a un bonifico di oltre un milione di euro disposto dalla D.M.T.L. nel 2008 per ripianare le perdite della società.
La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante tale operazione, adducendo la mancanza di traccia contabile.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che la bancarotta riparata si configura quando un'attività di segno contrario rispetto alla distrazione di beni avviene prima della dichiarazione di fallimento, annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 57759/2017).
La valutazione della rilevanza del bonifico disposto avrebbe richiesto una motivazione più approfondita, considerando l’intento di ricostituire il patrimonio sociale in vista della crisi.
Conclusioni
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, disponendo un nuovo esame sia per la posizione di amministratore di fatto di M.C. sia per la valutazione della bancarotta riparata in relazione al bonifico effettuato da D.M.T.L.
Inoltre, ha invitato il giudice di rinvio a riesaminare la questione della recidiva contestata.