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La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo può essere impugnata per Cassazione prima della sua irrevocabilità (Cass. Pen. n. 5847/2025)

Tribunale

Con la sentenza n. 5847/2025, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale stabilendo che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, emessa ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., può essere impugnata con ricorso per Cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, c.p.

La decisione segna un punto fermo nel dibattito sulla natura e impugnabilità di questa particolare tipologia di pronuncia processuale, che si caratterizza per una peculiare struttura "bifronte": da un lato, sospende il processo per consentire la ricerca dell’imputato; dall’altro, è destinata a divenire irrevocabile se l’imputato non viene rintracciato entro il termine di prescrizione raddoppiato.


Il caso: la dichiarazione di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo

L’imputato era stato destinatario di una sentenza di non doversi procedere pronunciata dal GIP del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., in quanto il giudice aveva ritenuto non dimostrata la conoscenza del processo da parte dell’indagato.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha impugnato tale decisione con ricorso per Cassazione, sostenendo che:

  • La sentenza era stata emessa in violazione di legge, in quanto l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini, e questo elemento avrebbe dovuto far presumere la sua conoscenza del processo.

  • La mancata dichiarazione di assenza era frutto di un’errata interpretazione dell’art. 420-quater c.p.p., che, secondo il PM, avrebbe dovuto condurre alla prosecuzione del processo in contumacia.

  • La sentenza di non doversi procedere era immediatamente impugnabile per Cassazione, e il suo carattere "revocabile" non ne precludeva il controllo di legittimità prima della sua definitiva stabilizzazione.

  • Il GIP, in primo grado, aveva ritenuto che la semplice elezione di domicilio presso il difensore non fosse sufficiente a provare la conoscenza del processo e aveva quindi dichiarato la mancata procedibilità, ordinando contestualmente la prosecuzione delle ricerche dell’imputato.


Il contrasto giurisprudenziale sull’impugnabilità della sentenza ex art. 420-quater c.p.p.

Prima della pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza risultava divisa sulla questione della ricorribilità immediata della sentenza di non doversi procedere:

  1. Un primo orientamento (Sez. II, sent. n. 50426/2023 e n. 11757/2024) riteneva che la sentenza non fosse impugnabile fino alla sua irrevocabilità, poiché la sua funzione era solo quella di sospendere il processo in attesa del rintraccio dell’imputato.

  2. Un secondo orientamento (Sez. V, sent. n. 20140/2024) affermava che la sentenza era immediatamente impugnabile per Cassazione, almeno nella parte in cui fissava la durata delle ricerche dell’imputato, incidendo concretamente sulla sua posizione giuridica.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto, affermando che la sentenza è ricorribile per Cassazione fin da subito, per tutti i motivi previsti dall’art. 606, comma 1, c.p.p..


Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, stabilendo che:

  • La sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. è immediatamente impugnabile per Cassazione

Il carattere revocabile della pronuncia non ne preclude il controllo di legittimità.

Il principio del controllo di legalità sul processo impone che le eventuali violazioni di legge possano essere sindacate immediatamente, senza attendere la stabilizzazione della sentenza.

La possibilità di revoca non priva la sentenza della sua natura decisoria, in quanto essa definisce una fase processuale e incide sui diritti delle parti.

  • L’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia deve ritenersi consapevole del processo

La conoscenza del processo da parte dell’imputato non deve essere provata in modo assoluto, ma può essere desunta da elementi indiziari concreti, come la nomina di un difensore di fiducia.

La semplice elezione di domicilio presso il difensore non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo, ma se accompagnata da altri elementi (come la partecipazione dell’imputato ad atti del procedimento), può legittimare la dichiarazione di assenza.

  • Il pubblico ministero, la parte civile e lo stesso imputato possono impugnare la sentenza per tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p.

La Cassazione ha chiarito che tutte le parti del processo hanno interesse a impugnare la sentenza di non doversi procedere:

  1. Il pubblico ministero, per evitare la sospensione del processo in casi non giustificati.

  2. La parte civile, per garantire il diritto alla celebrazione del processo.

  3. L’imputato stesso, se intende ottenere una pronuncia di merito anziché una dichiarazione di improcedibilità.


Le decisione in sintesi

La sentenza ha affermato i seguenti principi in materia di dichiarazione di non doversi procedere e diritto di difesa:

  1. Le sentenze ex art. 420-quater c.p.p. sono immediatamente ricorribili per Cassazione, anche prima della loro irrevocabilità.

  2. Il giudice deve valutare con attenzione gli elementi indiziari sulla conoscenza del processo da parte dell’imputato, evitando di applicare automaticamente il principio della mancata conoscenza.

  3. Il diritto di difesa è garantito sia per l’accusa che per l’imputato, che può impugnare la sentenza per far valere il proprio interesse alla celebrazione del processo.

  4. La nomina di un difensore di fiducia può costituire elemento indiziario sufficiente per ritenere la conoscenza del processo, evitando il ricorso improprio alla dichiarazione di non doversi procedere.

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