
Con la sentenza n. 9171/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato che il mandato di arresto europeo può essere rifiutato se la condanna è stata pronunciata in contumacia senza assistenza legale, purché la pena venga eseguita in Italia.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di L., confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano di rifiutare la consegna all'autorità belga e di far eseguire la pena in Italia.
Il caso: mandato di arresto europeo per truffa e vendita di prodotti contraffatti
L. era stato condannato in Belgio dal Tribunale di primo grado di Limburg con sentenza del 15 ottobre 2018 alla pena di 3 anni e 1 mese di reclusione per truffa continuata e vendita di prodotti contraffatti in concorso con altri.
Il 4 giugno 2024, il Pubblico Ministero di Limburg ha emesso un mandato di arresto europeo (MAE) per l’estradizione di Leone, richiesta accolta in prima battuta dalla Corte d’Appello di Milano il 14 novembre 2024.
L. ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando che la sentenza belga era stata pronunciata in sua assenza e senza difensore, contestando quindi la legittimità della sua consegna alle autorità belghe.
La Cassazione, con la sentenza n. 46360 del 12 dicembre 2024, ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Milano, disponendo un nuovo esame.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2025, ha rifiutato la consegna di Leone, disponendo l’esecuzione della pena in Italia.
L. ha nuovamente impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che la normativa italiana ed europea dovesse prevedere un rifiuto obbligatorio della consegna in caso di condanna in contumacia senza difesa.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:
La decisione della Cassazione nel giudizio di annullamento non può essere rimessa in discussione nel rinvio
Ai sensi dell’art. 628, comma 2, c.p.p., il giudice del rinvio non può rimettere in discussione punti già decisi dalla Cassazione.
La decisione della Cassazione aveva già stabilito che la consegna poteva essere rifiutata solo se la pena fosse eseguita in Italia.
Il nuovo ricorso di L. cercava di riaprire una questione già decisa, rendendo il ricorso inammissibile.
Il rifiuto della consegna è legittimo solo se la pena viene eseguita nello Stato di cittadinanza
L’art. 18-bis della legge n. 69/2005 prevede la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino italiano se la pena può essere eseguita in Italia.
La Corte d’Appello di Milano ha correttamente applicato questa norma, evitando di lasciare impunito Leone e garantendo il rispetto della sentenza belga.
Le sentenze pronunciate in contumacia senza difensore non determinano un rifiuto obbligatorio della consegna
La normativa italiana ed europea non prevede il rifiuto automatico della consegna se l’imputato ha diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione del MAE.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-504/24, Anacco) ha già stabilito che l’Italia può eseguire la pena in patria, ma non può rifiutare automaticamente la consegna solo per la contumacia del condannato.
Non sussiste un contrasto con la Costituzione
La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 69/2005 è manifestamente infondata, poiché la normativa garantisce comunque il diritto di difesa attraverso la possibilità di scontare la pena in Italia.
Il ricorrente non può contraddirsi opponendosi all’esecuzione della pena in Italia dopo averla chiesta
La Cassazione ha sottolineato che Leone aveva già chiesto di scontare la pena in Italia e il suo interesse era stato soddisfatto.
Non può quindi opporsi alla stessa soluzione che lui stesso aveva richiesto, rendendo il ricorso privo di interesse giuridico.
Condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione economica
Data l’inammissibilità del ricorso, Leone è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa sentenza ha affermato i seguenti principi in tema di mandato di arresto europeo:
La consegna può essere rifiutata solo se la pena viene eseguita in Italia, garantendo che la condanna non resti impunita.
Non esiste un rifiuto automatico della consegna per sentenze emesse in contumacia, se l’imputato ha diritto a un nuovo processo o a un riesame del merito.
Il principio del giudicato cautelare impedisce di rimettere in discussione le decisioni già adottate dalla Cassazione nel giudizio rescindente.
Le impugnazioni in fase di rinvio non possono essere utilizzate per riaprire questioni già definite, altrimenti si rischia la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.