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La sospensione della prescrizione deve tener conto della riforma Orlando per i reati commessi tra il 2017 e il 2019 (Cass. Pen. n. 7803/2025)

Corte di cassazione

Con la sentenza n. 7803/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il calcolo della prescrizione deve includere il periodo di sospensione introdotto dalla Riforma Orlando, fino a un massimo di un anno e sei mesi.

La decisione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, confermando la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato prescritto il reato di porto di oggetti atti ad offendere contestato a D.


Il caso: prescrizione contestata per errore di calcolo della sospensione

L’imputato D. era stato condannato dal Tribunale di Bari per minaccia grave e danneggiamento, mentre per il reato di porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975) la Corte d’Appello aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione, calcolando la scadenza del termine senza includere la sospensione della Riforma Orlando.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che:

  • Il calcolo della prescrizione doveva comprendere la sospensione della Riforma Orlando, applicabile ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017 fino al 31 dicembre 2019, per un massimo di un anno e sei mesi.

  • Considerando questa sospensione, il reato non sarebbe risultato prescritto alla data della sentenza d’appello (7 marzo 2024).


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, stabilendo che:

  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la sospensione della Riforma Orlando

Le Sezioni Unite della Cassazione (informazione provvisoria n. 19/2024) hanno chiarito che per questi reati si applica il regime della L. 103/2017, che prevede la sospensione della prescrizione fino a un massimo di un anno e sei mesi.

Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la Riforma Cartabia, che ha eliminato tale sospensione.

  • Nel caso in esame, il reato si è comunque prescritto prima della sentenza d’appello

Il reato di porto di oggetti atti ad offendere era stato commesso l’11 agosto 2017.

Anche includendo la sospensione massima di un anno e sei mesi, il termine di prescrizione era già spirato l’11 febbraio 2024, prima della sentenza di appello (7 marzo 2024).

La Corte d’Appello di Bari ha quindi correttamente dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione.

Il principio è chiaro: il giudice deve calcolare la prescrizione tenendo conto delle sospensioni normative applicabili al momento del reato, senza estendere retroattivamente nuove regole.

  • Contestata la credibilità delle dichiarazioni accusatorie e il bilanciamento delle attenuanti

Il difensore dell’imputato ha contestato la valutazione della credibilità della persona offesa nel riconoscimento fotografico

La difesa ha sostenuto che la vittima non aveva fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore prima del riconoscimento fotografico.

Inoltre, il riconoscimento non era stato corroborato da elementi esterni di conferma, poiché la perquisizione e il sequestro erano avvenuti giorni dopo il fatto.

Il mancato bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti

Il difensore ha contestato che la Corte d’Appello non aveva considerato la giovane età e l’incensuratezza dell’imputato.

  • La decisione della Cassazione sulla credibilità delle dichiarazioni e il trattamento sanzionatorio

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, stabilendo che:

  1. Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole costituire prova di colpevolezza, purché siano precise, coerenti e prive di intenti calunniatori.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha evidenziato che la vittima aveva descritto dettagliatamente l’aggressore prima del riconoscimento fotografico, confermando l’attendibilità della testimonianza.

Non è necessario che le dichiarazioni della vittima siano supportate da riscontri esterni, se il giudice le ritiene intrinsecamente credibili (Cass. Sez. 2, n. 46277/2018).

Sulla quantificazione della pena, i giudici di merito godono di ampia discrezionalità, e nel caso in esame la motivazione sulla gravità del reato e la personalità dell’imputato era adeguata.

L’incensuratezza da sola non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche se l’imputato ha dimostrato una pericolosità concreta, come emergeva dagli atti processuali.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di prescrizione, attendibilità delle dichiarazioni e trattamento sanzionatorio:

  1. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il calcolo della prescrizione deve includere la sospensione della Riforma Orlando fino a un massimo di un anno e sei mesi.

  2. Il giudice deve applicare la normativa sulla prescrizione vigente al momento del reato, senza applicare retroattivamente nuove disposizioni.

  3. Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna, purché siano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni significative.

  4. L’incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche se il giudice ritiene l’imputato socialmente pericoloso.

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