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Il rigetto della richiesta di semilibertà non può basarsi su mere congetture riguardanti la conoscenza di attività illecite altrui (Cass. Pen. n. 9936/2025)

Con la sentenza n. 9936/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino riguardante il diniego della semilibertà a C.U., condannato all’ergastolo per associazione per delinquere, omicidio, sfruttamento della prostituzione e violazione della normativa sull’immigrazione.


Il caso: rigetto della richiesta di semilibertà per motivi inappropriati

C.U. era stato ammesso al regime di semilibertà nel giugno 2018, lavorando presso la carrozzeria gestita dal figlio D.U. a Torino.

A seguito dell’arresto del figlio nel febbraio 2024 per reati legati allo spaccio di stupefacenti, il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva revocato la misura di semilibertà, considerando venuta meno l’opportunità lavorativa e ipotizzando la conoscenza da parte del condannato delle attività illecite del figlio.

Successivamente, C.U. aveva richiesto la riammissione alla semilibertà, proponendo un nuovo impiego presso la cooperativa sociale Dorcas s.c.a.r.l..

Tale richiesta veniva rigettata con l’argomentazione che il nuovo lavoro non offriva adeguati controlli sugli spostamenti dell’interessato.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:

1. Insufficienza e illogicità della motivazione

Il provvedimento impugnato si è basato su congetture prive di fondamento concreto, ipotizzando che C.U. fosse a conoscenza delle attività delittuose del figlio senza alcuna prova.

La Corte ha ribadito che la semplice connivenza non costituisce reato e che non è configurabile il favoreggiamento personale nei confronti dei prossimi congiunti.

2. Inadeguata valutazione della proposta lavorativa

La Cassazione ha sottolineato che la valutazione negativa della proposta di lavoro presso la cooperativa Dorcas è stata superficiale e non basata su un’analisi concreta.

Non è stata considerata la possibilità di imporre vincoli o limitazioni agli spostamenti e agli orari di lavoro per garantire il controllo necessario, come già avvenuto in passato quando C.U. aveva lavorato con mansioni analoghe in regime di semilibertà senza violare le prescrizioni imposte.

3. Obbligo di considerare i progressi del trattamento individualizzato

La misura di semilibertà deve essere valutata in base ai progressi compiuti nel corso del trattamento e alle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento nella società.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza non ha adeguatamente preso in considerazione le relazioni psicologiche favorevoli e i miglioramenti rilevati nel percorso trattamentale di C.U..


Conclusioni

La sentenza afferma i seguenti principi in materia di misure alternative alla detenzione:

  • Il diniego della semilibertà non può basarsi su mere congetture o su presunzioni relative alla conoscenza di attività illecite di terzi.

  • Le opportunità lavorative devono essere valutate con attenzione, considerando anche la possibilità di imporre condizioni restrittive adeguate.

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