Il semplice fatto che un parente del detenuto sia coinvolto in attività illecite non è di per sé sufficiente per negare un beneficio premiale (Cass. Pen. n. 9936/2025)
- Avvocato Del Giudice

- 20 mar
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Con la sentenza n. 9936/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che aveva rigettato l’istanza di riammissione alla semilibertà di C.U., condannato all’ergastolo per associazione per delinquere, omicidio, sfruttamento della prostituzione e violazione della normativa sull’immigrazione.
La decisione ribadisce che la semilibertà può essere negata solo se esistono concreti elementi che dimostrano la non idoneità del soggetto a beneficiare della misura, e non su mere congetture o sospetti non supportati da prove.
Il caso: Semilibertà sospesa per la condotta del figlio e nuove proposte di lavoro
C.U. era stato ammesso al regime di semilibertà il 13 giugno 2018, con autorizzazione a lavorare presso la carrozzeria del figlio D.U. a Torino.
Nel febbraio 2024, la semilibertà è stata sospesa a seguito dell’arresto del figlio per traffico di stupefacenti, ritenendo venuto meno il requisito essenziale della misura, ossia l’attività lavorativa offerta.
C.U. ha quindi proposto una nuova istanza di riammissione alla semilibertà, allegando una proposta di lavoro presso la cooperativa sociale Dorcas s.c.a.r.l., operante nel reinserimento lavorativo di detenuti.
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza, ritenendo che:
C.U. fosse verosimilmente a conoscenza delle attività illecite del figlio, dato il loro quotidiano contatto lavorativo.
Il nuovo lavoro offerto dalla cooperativa Dorcas fosse inappropriato per la natura commerciale e la mancanza di controllo sugli spostamenti del detenuto.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di C.U., stabilendo che:
1. La semplice connivenza non è sufficiente per negare la misura di semilibertà
Il Tribunale di Sorveglianza ha fondato la sua decisione su mere congetture circa la presunta conoscenza da parte di C.U. delle attività del figlio, senza elementi concreti che dimostrassero tale consapevolezza.
La Cassazione ha ribadito che il mancato intervento di un familiare per impedire l’operato illecito di un congiunto non può essere considerato di per sé rilevante ai fini della concessione della semilibertà.
2. Il diniego deve fondarsi su elementi concreti e non su ipotesi astratte
La misura della semilibertà era stata revocata esclusivamente per la mancanza di un’opportunità lavorativa adeguata, non per la violazione delle prescrizioni o per un comportamento inappropriato da parte di C.U.
Non è emerso alcun elemento che indicasse il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle attività del figlio o la violazione del rapporto fiduciario con le autorità di sorveglianza.
3. Le nuove opportunità lavorative devono essere adeguatamente valutate
Il Tribunale ha ritenuto inappropriato il nuovo lavoro proposto senza approfondire la questione o verificare la possibilità di stabilire vincoli e controlli adeguati.
L’attività proposta dalla cooperativa Dorcas prevede un sistema di controllo sui movimenti del ricorrente e sulla rendicontazione del lavoro svolto, elementi che il Tribunale ha ignorato nella sua valutazione.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di misure alternative alla detenzione:
La semilibertà non può essere negata sulla base di congetture o ipotesi prive di riscontri oggettivi.
Le proposte di lavoro presentate da detenuti devono essere adeguatamente esaminate, considerando la possibilità di imporre controlli e limitazioni per garantire la compatibilità con il regime della semilibertà.
Il semplice fatto che un parente del detenuto sia coinvolto in attività illecite non è di per sé sufficiente per negare un beneficio premiale, a meno che non emergano prove concrete di connivenza o di coinvolgimento attivo.
La discrezionalità del giudice di sorveglianza deve essere esercitata in modo coerente con il principio del graduale reinserimento sociale del detenuto.




