Corte appello Napoli sez. VI, 19/04/2022, (ud. 12/04/2022, dep. 19/04/2022), n.4510

Svolgimento del processo
Gli imputati, condannati in primo grado con la sentenza innanzi indicata, hanno proposto appello per il tramite del difensore.
All'udienza odierna il processo è stato deciso in camera di consiglio, senza partecipazione del difensore, non essendo stata presentata istanza di discussione orale e di partecipazione da parte degli imputati, mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.
Motivi della decisione
1. I giudici di primo grado sono giunti a ritenere Ga. An. e Vi. Ni. colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sulla base degli accertamenti compiuti dal curatore del fallimento e delle dichiarazioni rese da Ga. An. all'interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari (acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p.).
I fatti ed il ragionamento che hanno portato i giudici a condannare gli imputati possono essere così riassunti.
- La società C. Tr. s.r.l. era stata costituita nell'anno (omissis). Il capitale sociale era detenuto da Ga. An. per il 90% e da tale Ma. Fr. per il 10%. La società aveva per oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di pneumatici ed accessori per autoveicoli. La Ga. ne era stata nominata amministratrice.
- Nell'anno (omissis) Ga. e Ma. avevano ceduto tutte le quote di capitale sociale di loro proprietà a Vignale Ni., che era divenuto socio unico dell'ente.
- Nell'atto notarile con il quale era stata effettuata la suddetta cessione, Ga. An. aveva dichiarato di dimettersi dalla carica di amministratore. Alla dichiarazione, però, non era seguito alcun adempimento ed ella aveva formalmente continuato a rivestire la carica fino alla dichiarazione di fallimento.
- La società era stata dichiarata fallita nell'anno (omissis). Non erano state depositate le scritture contabili. L'ultimo bilancio depositato era relativo all'anno 2004. Dal medesimo risultavano giacenze di magazzino per 840.000.00 Euro circa, crediti verso clienti per 679.000.00 Euro circa, debiti verso fornitori per 1.185.000,00 circa, debiti verso soci per 141.000.00 Euro, debiti tributari per 168.000,00 Euro circa.
- Il curatore del fallimento non era riuscito a contattare la Ga.. Quest'ultima era stata reperita dalla p.g. operante su delega del P.M. e. all'interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari, aveva riferito di non essersi più interessata alle vicende societarie dalla cessione delle quote sociali; di aver custodito le scritture contabili relative alle annualità 2005-2006 presso il suo commercialista; di aver lasciato le rimanenze di magazzino risultanti dall'ultimo bilancio depositato presso diverse strutture dislocate sul territorio irpino.
- I giudici di primo grado hanno conseguentemente ritenuto in primo luogo provata l'esistenza delle merci, sulla base delle dichiarazioni rese dalla Ga.; quindi, la relativa distrazione, facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale per il quale, dimostrata l'esistenza dei beni e constatato il mancato rinvenimento degli stessi, spetta all'imprenditore dare spiegazione della relativa destinazione, ciò che non si è verificato nel caso in esame.
- Hanno altresì ritenuto provato che la mancata consegna dei libri e delle scritture contabili da parte degli imputati fosse stata motivata dalla volontà di recare pregiudizio ai creditori e fosse riconducibile alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Le giustificazioni date dalla Ga. erano infatti poco credibili, non avendo la stessa indicato neppure le generalità del commercialista presso il cui studio le scritture contabili sarebbero state custodite.
- Hanno infine ritenuto che del fatto dovessero rispondere sia Vi. Ni., in qualità di amministratore di fatto della società, essendo stato socio unico della stessa dal (omissis) alla data del fallimento; sia Ga. An., in qualità di amministratore di diritto, per essersi prestata a fungere da prestanome e per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, accettando il rischio della relativa verificazione.
2. Avverso la condanna Vi. Ni. ha proposto appello per il tramite dell'avv. Ra. Te..
Con unico, articolato motivo di impugnazione il difensore chiede di assolvere l'imputato, in quanto non è stata raggiunta la prova che egli era stato amministratore di fatto della società fallita.
3. Avverso la condanna Ga. An. ha proposto appello per il tramite dell'avv. Gi. Ca..
Con unico, articolato motivo di impugnazione il difensore chiede di assolvere l'imputata. Evidenzia al riguardo che ella, all'atto della cessione delle quote sociali al Vi., aveva dichiarato di "dimettersi da amministratore unico della società, con effetto immediato, non avendo più alcun interesse in seguito alla cessione della sua quota" (v. atto di cessione di quote sociali allegato all'atto di appello) e all'interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari riferiva di essere stata dopo la suddetta cessione, indi ("ferente alla vita dell'ente. Ella, quindi, non aveva più rivestito la carica di amministratore della società.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere non adeguatamente formalizzata la dismissione della carica di amministratore, ella era stata del tutto estranea alla gestione dell'ente dal momento della cessione delle quote sociali. Intatti, non aveva avuto alcun tipo di contatto, né con Vi., né con dipendenti e fornitori.
I giudici di primo grado, poi, hanno erroneamente ritenuto provate la distrazione delle merci e la distruzione dei libri e delle scritture contabili, in quanto l'imputata forniva adeguate giustificazioni del mancato reperimento delle une e degli altri.
4. Gli appelli sono infondati.
La sentenza impugnata contiene un'esposizione esaustiva e puntuale degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed una ricostruzione dell'accaduto logica ed aderente a detti elementi.
Il collegio