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Concorso nel reato di incendio doloso: la mera prossimità ai luoghi non è un indizio (Cass. Pen. n. 13110/2025)



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13110 del 2025, ha annullato parzialmente l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento per vizio di motivazione nella parte relativa alla presunta partecipazione concorsuale di due imputati nel delitto di incendio doloso.

I giudici di legittimità ribadiscono che il concorso nel reato richiede l’individuazione di condotte specifiche e attive, anche sotto il profilo morale, non potendosi desumere da mere presenze sul luogo dei fatti o da supposizioni relazionali.


Il fatto

I quattro indagati – appartenenti a un unico nucleo familiare – erano sottoposti a indagine per il reato di incendio doloso (art. 423 c.p.) per aver appiccato il fuoco a un’autovettura, danneggiando anche l’abitazione dei vicini.

La vicenda si inserisce in un contesto di forti contrasti condominiali, con precedenti denunce incrociate.

In un primo momento, il GIP di Trento aveva applicato a tutti il divieto di avvicinamento alle persone offese entro i 200 metri.

Successivamente, ritenendo non provata la natura dolosa dell’incendio, lo stesso GIP revocava la misura. Il Pubblico Ministero, appellando tale decisione, otteneva una nuova misura cautelare, ridotta nella distanza (15 metri).

Contro tale ordinanza proponevano ricorso tutti gli indagati.


La decisione della Corte

La Cassazione ha distinto le posizioni dei quattro ricorrenti:

  • Per S. e N., il ricorso è stato accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata: la Corte ha ritenuto carente la motivazione del riesame circa il contributo causale dei due alla condotta criminosa. Il riferimento al semplice “atteggiamento nervoso” o alla presenza nei pressi del luogo dell’incendio è stato ritenuto non idoneo a fondare una responsabilità concorsuale, né materiale né morale.

  • Per L. e M., invece, i ricorsi sono stati rigettati: la Corte ha giudicato congrua e logica la motivazione del riesame, che aveva fondato la gravità indiziaria sull’identificazione nei filmati, sulle dichiarazioni delle persone offese e sulla sequenza temporale immediatamente antecedente l’innesco dell’incendio.

La Corte ha inoltre chiarito che:

  • la mancanza di accertamento tecnico sulla natura dolosa del fuoco non esclude in sé la configurabilità del reato, potendo la prova anche derivare da elementi indiziari coerenti;

  • in sede di legittimità, è ammesso solo il sindacato su violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione del fatto storico.


Il principio di diritto

Ai fini dell’applicazione di misure cautelari personali, la configurabilità del concorso nel reato ex art. 110 c.p. richiede che la motivazione individui condotte specifiche e causalmente rilevanti poste in essere dall’indagato.

La mera prossimità ai luoghi o la tensione emotiva non possono assurgere a elementi indiziari qualificati.

L’omessa individuazione del contributo materiale o morale integra vizio di motivazione e impone l’annullamento del provvedimento.

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