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Continuazione tra più patteggiamenti: senza accordo ex art. 188 disp. att. c.p.p. l’ordinanza è nulla e va annullata senza rinvio (Cass. Pen. n. 35625/25)

Continuazione tra più patteggiamenti: senza accordo ex art. 188 disp. att. c.p.p. l’ordinanza è nulla e va annullata senza rinvio (Cass. Pen. n. 35625/25)

La massima

Quando la continuazione viene richiesta tra più sentenze ex art. 444 c.p.p., il giudice dell’esecuzione non può determinare autonomamente la pena: occorre l’accordo PM-imputato ex art. 188 disp. att. c.p.p., entro il limite edittale del patteggiamento. In mancanza, l’ordinanza che ridetermina la pena è illegittima e va annullata senza rinvio.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 29/10/2025, (ud. 29/10/2025, dep. 30/10/2025), n.35625

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha riunito in continuazione i reati giudicati mediante due sentenze di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., emesse dal medesimo Ufficio (rispettivamente in data 09/07/2020 e in data 29/11/2021) a carico di Ce.An. ed entrambe inerenti al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (in un caso anche aggravato ai sensi dell'art. 80 T.U. stup.); per l'effetto, la pena complessiva è stata rideterminata nella misura di anni sei di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa.


2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo l'omesso ricorso allo strumento processuale dettato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Si duole il ricorrente, dunque, tanto della mancata formazione del consenso delle parti, quanto dell'illegittimo superamento del limite dei cinque anni di reclusione - soli o congiunti a pena pecuniaria - fissato dalla succitata disposizione normativa.


3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, Ce.An. è stato imputato - in due distinti processi - per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e, in entrambe le occasioni, ha definito la propria posizione processuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen.; in executivis ha poi domandato - e ottenuto, attraverso l'avversata decisione - l'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati oggetto delle due succitate pronunce.


3. Giova ricordare, allora, che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che - laddove siano state emesse più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nell'ambito di diversi procedimenti a carico della medesima persona - la richiesta al giudice dell'esecuzione, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali pronunce, può essere avanzata laddove il condannato e il Pubblico ministero abbiano raggiunto un accordo, in ordine all'entità della pena detentiva e a patto che la stessa non ecceda i limiti fissati dall'art. 444 cod. proc. pen. Il Giudice, infatti, può ugualmente accogliere la richiesta, solo allorquando reputi ingiustificato il disaccordo del pubblico ministero.


La norma, sostanzialmente, ricalca lo schema procedurale disegnato dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., discostandosi da quello generale previsto per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 cod. proc. pen.; precedono la presentazione dell'istanza al giudice, infatti, tanto la quantificazione della pena finale alla quale si intenda pervenire, mediante l'applicazione dell'istituto della continuazione, quanto l'acquisizione del consenso - ovvero del dissenso - espresso dal Pubblico ministero.


3.1. Nel caso di specie, la doglianza concernente l'entità della pena computata dal giudice dell'esecuzione, a mezzo dell'ordinanza impugnata, è la palese dimostrazione del mancato ricorso allo schema procedurale sopra delineato: laddove si rispetti il dettato dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., infatti, la misura della pena risulta predeterminata dalle parti. Nel provvedimento impugnato, del resto, vi è anche menzione di un parere favorevole dato dal P.M., ma esso non può che esser stato riferito alla generica richiesta di unificazione, indipendentemente dalla formazione di un qualsiasi accordo (in caso contrario - attenendosi alla logica - non avrebbe avuto alcun senso l'effettuazione del calcolo della pena nel corpo dell'ordinanza, dato che al giudice dell'esecuzione sarebbe stato prospettato un progetto di pena già formato, eventualmente solo da ratificare, o da respingere).


3.2. Questa Corte - sullo specifico tema - ha peraltro ripetutamente chiarito quanto segue: "Quando è richiesta l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente" (Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo, Rv. 259892-01; nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169-01).


4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Non si dispone la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione - come richiesto in requisitoria - atteso che la domanda presentata da Ce.An. aveva ad oggetto esclusivamente l'unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando mai adita la strada dell'accordo a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.


Così è deciso in Roma il 29 ottobre 2025.


Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025.

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