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Costituzione di parte civile in formato cartaceo: legittima ma non impugnabile in assenza di abnormità (Cass. pen. n. 18624/25)

Processo penale - Avvocato penalista

1. Premessa

Con la sentenza n. 18624 del 2025, la Corte di cassazione, Sez. II, affronta una questione dibattuta nell'attuale fase di transizione verso il processo penale telematico: la validità della costituzione di parte civile effettuata in formato cartaceo.

Il caso trae origine da un'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva escluso la parte civile per violazione dell'art. 122, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo invalido il deposito della procura speciale in formato analogico.


2. Il fatto e il ricorso

Il Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento per truffa, aveva escluso la costituzione di parte civile della OVER CAR Srls per mancato deposito della procura speciale in formato digitale autenticato, come richiesto dall'art. 122, comma 2-bis, c.p.p.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

  • l'errata applicazione degli artt. 78, 111-bis e 111-ter c.p.p.;

  • la validità del deposito cartaceo effettuato in udienza;

  • il carattere meramente tecnico della mancanza rilevata;

  • l'assenza di un obbligo di esclusiva digitalizzazione immediata.


3. Il quadro normativo: art. 122, comma 2-bis e coordinamento con 111-bis e 111-ter c.p.p.

L'art. 122, comma 2-bis, c.p.p. prevede il deposito della procura speciale in copia informatica con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Tuttavia, tale norma non prevede sanzioni espresse per il mancato rispetto della forma digitale.

A ciò si aggiunge il disposto dell'art. 111-bis, comma 3, c.p.p., che esclude l'obbligo di deposito telematico per gli atti che, per loro natura o specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

Il successivo art. 111-ter, comma 3, c.p.p. consente la conversione del documento analogico in documento informatico, purché tempestivamente depositato.


4. La decisione della Cassazione

La Corte ha ritenuto che, pur essendo la decisione del Tribunale suscettibile di censura in punto di legittimità, essa non integra il vizio di abnormità necessario per ammettere il ricorso immediato in Cassazione contro l'ordinanza di esclusione della parte civile.

La giurisprudenza richiede infatti, per l'ammissibilità di tale tipo di impugnazione, che l'ordinanza sia caratterizzata da un contenuto di "assoluta singolarità", tale da collocarsi "fuori dal sistema" (Cass. pen., sez. IV, n. 17697/2024, Oropallo).

Nel caso in esame, il provvedimento del Tribunale, anche se opinabile, non è estraneo alla logica processuale e si fonda su un'interpretazione, ancorché rigida, del dettato normativo.


5. Osservazioni conclusive

La sentenza n. 18624/2025 conferma che, allo stato attuale della normativa, è ancora possibile costituirsi parte civile depositando la procura in formato cartaceo, purché nel rispetto della tempestività e con successiva digitalizzazione.

Tuttavia, la mancata accettazione da parte del giudice, se non qualificabile come abnorme, non è impugnabile in cassazione.

Questo orientamento mostra il contrasto interpretativo che accompagna il passaggio verso il pieno processo penale telematico, nel quale è necessario bilanciare esigenze di modernizzazione e rispetto dei diritti processuali delle parti. In assenza di un consolidato approccio giurisprudenziale, permane il rischio di esclusioni formalistiche, che richiederebbero maggiore chiarezza normativa o interventi di prassi uniformi.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 07/05/2025, (ud. 07/05/2025, dep. 16/05/2025), n.18624

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2025 emessa in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., nell'ambito del proc. n. 17899/2024, nei confronti di Sa.Ma. chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 640 cod. pen., il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione proposta dal difensore dell'imputato non ha ammesso la costituzione della parte civile OVER CAR Srls, rilevando la mancanza dei presupposti di cui all'art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede il deposito della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.


2. Ricorre per cassazione (con atti dal contenuto totalmente sovrapponibile al punto da essere qualificati come un unico ricorso) avverso la predetta ordinanza il difensore della OVER CAR Srls deducendo con motivo unico l'erronea applicazione degli artt. 78,111-bis e 111-ter cod. proc. pen.


Rappresenta al riguardo la difesa della ricorrente che in sede di udienza, a mezzo di sostituto processuale, aveva provveduto a depositare in forma cartacea le richieste procure speciali allegate agli atti di costituzione di parte civile.


Aggiunge la difesa della ricorrente che sempre il giorno 20 gennaio 2025 aveva anche provveduto a depositare, mediante il portale per il deposito telematico degli atti, istanza di revoca e/o modifica del predetto provvedimento reso in sede di udienza dando atto delle circolari interpretative emanate in materia dal Ministero della Giustizia - in particolare di quelle in data 8 gennaio 2025 e in data 20 gennaio 2025 - ma anche tale istanza veniva respinta.


Osserva, quindi, la difesa della ricorrente che il Tribunale nel respingere le richieste di costituzione di parte civile non ha tenuto conto che il disposto dell'art. 78, comma 1, cod. proc. pen., vigente anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 111-bis cod. proc. pen., stabilisce che la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e non ha altresì tenuto conto che la procura speciale allegata in calce, può fare ingresso nel processo proprio con la presentazione in udienza.


A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che l'art. 111-bis cod. proc. pen. specifica al comma 3 che la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti in copia informatica e, ancora che il successivo art. 111-ter, comma 3, dispone che gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, norme delle quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto.


Chiede pertanto la difesa della ricorrente a questa Corte di legittimità di pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: se alla luce dell'articolo 78 cod. proc. pen. la costituzione di parte civile, unitamente alla procura speciale allegata in calce, possa essere validamente presentata in udienza anche in formato cartaceo (analogico) e se gli articoli 111-bis e 111-ter cod. proc. pen. impongano esclusivamente l'uso del formato digitale o piuttosto prevedano un obbligo di successiva digitalizzazione dell'atto senza pregiudicare la validità della costituzione avvenuta in udienza in forma cartacea".


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile.


2. Ritiene, innanzitutto, l'odierno Collegio di richiamare l'assetto normativo che presidia la materia.


L'art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone testualmente: "2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria".


Tale disposizione deve tuttavia essere innanzitutto coordinata con quella dell'art. 111-bis cod. proc. pen. che dispone testualmente che:


"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.


2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.


3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.


4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche".


Si impone, poi, anche il coordinamento con l'art. 111-ter cod. proc. pen. che dispone testualmente:


"1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.


3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico".


Ne consegue che il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell'art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 4 dell'art. 111-bis cod. proc. pen. così come quello del comma 3 dell'art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada - quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime - al deposito (purché tempestivo) in forma analogica degli atti.


3. Tutto ciò doverosamente premesso deve però essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "l'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extravagante" rispetto al sistema processuale (Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364 -01).


Tuttavia, nel caso in esame la decisione del Tribunale, a tutto voler concedere, potrebbe al più considerarsi illegittima ma non certo abnorme (il cui vizio non risulta neppure indicato come tale dalla difesa della ricorrente) con la conseguenza che non ricorrevano le condizioni per la sottoposizione a questa Corte del ricorso in esame.


4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.


Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.


Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2025.

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