L’onere di contestare ciò che non si conosce. Criptofonini e controllo difensivo della prova estera
ORDINE EUROPEO INDAGINE / Cass. n. 33327/26
Può pretendersi una contestazione specifica della genuinità di una prova quando la difesa non dispone degli elementi tecnici necessari per verificarla?
È la questione che affiora dalla sentenza n. 33327/2026, con la quale la Cassazione torna sull’utilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite all’estero e trasmesse all’autorità giudiziaria italiana mediante ordine europeo d’indagine.
Richiamando le Sezioni Unite Gjuzi e Giorgi, la Corte ribadisce che la presunzione di legittimità dell’attività investigativa straniera è relativa. La violazione dei diritti fondamentali può determinare l’inutilizzabilità della prova, ma spetta alla parte interessata allegare circostanze concrete dalle quali desumerla.
Approfondisci l'argomento: Ordine europeo d’indagine e prove acquisite all’estero: intercettazioni, criptofonini e diritto di difesa
Nel caso esaminato, la difesa aveva denunciato l’impossibilità di controllare la genuinità, l’integrità e la corretta decifrazione delle conversazioni. La censura è stata ritenuta generica, in assenza di specifici elementi indicativi di un’alterazione.
La conclusione, riferita alla vicenda concreta, non sembra discutibile. L’impossibilità di conoscere il procedimento di decrittazione non equivale, di per sé, alla dimostrazione della sua inattendibilità.
Il problema sorge quando da questa proposizione si ricava una regola indifferente alle effettive possibilità di controllo della difesa.
La correttezza della decifrazione, infatti, non esaurisce il giudizio sull’affidabilità della prova digitale.
Un messaggio può essere perfettamente intelligibile e tuttavia presentare problemi di completezza, conservazione o attribuzione soggettiva.
Sono questioni differenti, che non possono essere risolte attraverso la sola fiducia nell’autorità che ha effettuato l’acquisizione.
Occorre allora distinguere la contestazione meramente congetturale da quella che la difesa non sia materialmente in grado di articolare perché le informazioni necessarie, pur specificamente richieste, le siano rimaste indisponibili.
È una distinzione che trova un significativo riferimento nella sentenza M.N. (EncroChat), C-670/22, con la quale la Corte di giustizia ha richiamato l’obbligo di escludere dalla valutazione elementi sui quali l’imputato non possa esprimersi efficacemente, quando essi siano suscettibili di influenzare in maniera preponderante l’accertamento dei fatti.
Non ne discende un diritto indiscriminato di accesso a ogni tecnologia investigativa, né l’automatica inutilizzabilità delle comunicazioni decriptate all’estero.
Ne discende, piuttosto, un interrogativo sulla stessa ragionevolezza dell’onere di allegazione.
La specificità della contestazione può essere valutata indipendentemente dal grado di conoscenza della prova concretamente assicurato alla difesa?
La sentenza n. 33327/2026 non affronta direttamente questa diversa ipotesi. E proprio qui si colloca il limite sul quale merita proseguire la riflessione.
La fiducia reciproca può giustificare la circolazione della prova tra ordinamenti. Non può sostituire il contraddittorio sulla sua affidabilità.
L’onere di allegazione non dovrebbe trasformarsi nell’obbligo di dimostrare un vizio attraverso informazioni alle quali non sia stato consentito accedere.
Cassazione penale sez. I, 03/09/2026, (ud. 03/09/2026- dep. 11/09/2026) - n. 33327
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito della richiesta di riesame presentata dall'indagato In.Sa. ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento in data 24 marzo 2026 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato - in concorso con Co.Vi. e Se.Vi. - per una serie di delitti in materia di detenzione illegale di armi (comuni, da guerra e clandestine) e ricettazione, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.l cod. pen., commessi in G tra il 2021 ed il 2025 (capi 2, 3, 4, 5, 8, 9 10 e 11 della imputazione provvisoria).
In sintesi, il Tribunale del riesame riteneva infondate tutte le censure sollevate dall'indagato con riferimento alla non utilizzabilità delle conversazioni intercettate sulla piattaforma criptata (Omissis), alla sua identificazione come uno degli utilizzatori di detta piattaforme nonché indagato per i reati sopra indicati e, quindi, alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, così come anche rispetto alla configurabilità dell'aggravante sopra richiamata.
2. Avverso detta ordinanza In.Sa., per mezzo dell'avv. GIROLAMO LA ROSA, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla acquisizione, all'utilizzo ed alla attribuzione a lui delle conversazioni sulla piattaforma criptata (Omissis). Al riguardo, osserva che le conversazioni in questione sono, in realtà, inutilizzabili per violazione dei diritti fondamentali della difesa che è stata posta nella oggettiva impossibilità di esercitare un controllo sulla genuinità, integrità e corretta decifrazione del dato informatico; inoltre, evidenzia la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla identificazione dell'indagato quale uno dei soggetti utilizzatori la citata piattaforma criptata.
2.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.l cod. pen.; in particolare, censura l'ordinanza impugnata per averlo considerato come appartenente alla cosca mafiosa (Omissis) pur in assenza di elementi a conferma e, comunque, nonostante la mancanza del dolo intenzionale di agevolazione del citato sodalizio da parte sua.
3. Il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Infine, alla udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che non involge il profilo delle esigenze cautelari, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Come noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
3. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Reggio Calabria non è incorso nelle violazioni di legge e nei vizi motivazionali lamentati poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a carico dell'odierno ricorrente, per i fatti oggetto della imputazione provvisoria e per la aggravante sopra richiamata.
3.1. L'ordinanza impugnata, richiamando in parte il provvedimento genetico, ha anzitutto ricostruito le vicende relative alle conversazioni (intercorse tra febbraio e marzo del 2021) sulla piattaforma criptata sopra indicata che hanno costituito lo spunto per un approfondito lavoro di analisi da parte della polizia giudiziaria per giungere alla identificazione dei soggetti utilizzatori dei dispositivi criptati, mediante l'incrocio delle utenze cifrate, gli accertamenti sui veicoli utilizzati dagli indagati, i riscontri catastali e le verifiche di polizia rispetto ad alcuni particolari oggetto di dette conversazioni.
3.2. Tutti questi elementi hanno, dapprima, permesso di identificare i tre indagati come gli utilizzatori degli apparecchi criptati; in particolare, il PIN (Omissis) di una scheda sim estera è stato collegato dalla polizia giudiziaria proprio all'odierno ricorrente (che utilizzava i nicknames (Omissis)) sulla base di svariati elementi convergenti, quali la geolocalizzazione delle celle agganciate dal dispositivo sempre della zona di G, la disponibilità in capo all'In.Sa. di varie autovetture richiamate direttamente nelle conversazioni criptate, il riferimento al compleanno del 2 gennaio che coincide con la data di nascita dell'odierno ricorrente, i messaggi riguardanti la suocera dell'indagato rimasta in "panne' con la propria autovettura nella zona di (Omissis) che hanno trovato riscontro nell'aggancio delle celle telefoniche da parte dell'utenza di Zi.Do. (madre della moglie dell'In.Sa.). Una volta pervenuti alla individuazione degli indagati quali utilizzatori dei dispositivi criptati in questione, gli investigatori hanno poi provveduto ad analizzare il contenuto delle conversazioni riguardanti, in particolare, armi, come confermato anche dall'invio di fotografie raffiguranti pistole, fucili e mitragliatori nonché dalle richieste di valutazioni, di scambi e riferimenti ad ulteriore disponibilità di armi e munizioni.
3.3. Un decisivo sviluppo delle indagini si registrava il 16 ed il 17 gennaio 2025, allorquando i Carabinieri del N.O.R. di Gioia Tauro, nel corso di una operazione diretta alla ricerca di sostanze stupefacenti, rinvenivano in un fondo limitrofo a quello della nonna di Co.Vi. (ed a lui in uso) più barili interrati contenenti un ingente arsenale costituito da armi clandestine, armi da guerra, armi comuni da sparo, munizioni, bombe a mano, esplosivo nonché sei panetti di sostanza stupefacente di tipo cocaina (quest'ultima non oggetto del presente procedimento); i suddetti barili si trovavano in una posizione comunque facilmente raggiungibile dal fondo in uso al coindagato Co.Vi.. Effettuate delle comparazioni tra le armi sequestrate (oggetto della imputazione provvisoria) e quelle ritratte nelle fotografie inviate e ricevute dagli indagati sulla piattaforma criptata, era possibile accertare plurime e significative analogie; a quanto sopra deve aggiungersi che sugli involucri in plastica che proteggevano le armi, gli esplosivi e le munizioni sequestrate venivano rivenute, dai R.I.S. dell'Arma dei Carabinieri di Messina, impronte digitali appartenenti ai tre indagati.
3.4. Ulteriori approfondimenti delle indagini, consistiti nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e nelle intercettazioni acquisite da un altro procedimento, consentivano di inquadrare In.Sa. come soggetto vicino alla cosca di 'ndrangheta' (Omissis) solita utilizzare soggetti giovani ed operativi, come l'odierno ricorrente.
4. Passando, quindi, all'esame delle censure mosse con il primo motivo deve ricordarsi che il più alto consesso di questa Corte, nell'affrontare la relativa questione, ha stabilito i seguenti principi che valgono anche per la fattispecie in esame: "In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento" (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 03). Inoltre, "L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata" Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05); "In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 01; nello stesso senso anche la sentenza gemella Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 01);"In materia di ordine europeo di indagine, l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si è verificata la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata" (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, appena citata).
4.1. Orbene, in considerazione dei principi appena richiamati, la richiesta di ritenere inutilizzabili i risultati delle captazioni risulta del tutto generica con riferimento all'inosservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo e nazionale da parte dello Stato di esecuzione dell'ordine europeo di indagine, affidato al vaglio dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. La necessità di tale vaglio non è mai stata messa in discussione nella giurisprudenza di legittimità, essendo prevista proprio dalla normativa che ha attuato tale strumento di cooperazione giudiziaria. Infatti, l'art. 1 del D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, prevede che l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 debba essere improntata al rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti del giusto processo. A quanto sopra va aggiunto che, ai fini dell'accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, assumono rilievo i consolidati principi giurisprudenziali affermati da questa Corte in ordine alla presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera, in ragione dei rapporti di collaborazione giudiziaria sanciti dalla normativa dell'Unione Europea. Il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori è, infatti, oggetto di costante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 285386; Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv. 282886; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246). Pertanto, il giudice italiano è tenuto a verificare ai fini dell'utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti tramite OIE non la loro regolarità in base alle norme nazionali, essendo le attività istruttorie delegate soggette alla lex loci, ma solo il rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta dal giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite, l'onere di allegazione, gravante sulla difesa, di circostanze da cui inferire la violazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.2. Delimitato, in tal modo, l'ambito entro il quale può spaziare il sindacato di questa Corte, sotto il profilo del rispetto delle garanzie basilari dell'ordinamento nazionale ed europeo, si richiamano le condivisibili argomentazioni sviluppate a pagine 6 e ss. della ordinanza impugnata, dove si è posto in evidenza che il materiale tratto dalla piattaforma (Omissis) è pervenuto all'autorità giudiziaria italiana non per mezzo di una captazione diretta di comunicazioni in atto, ma mediante una richiesta all'autorità giudiziaria francese di trasmissione dei dati già formati, già acquisiti e già decriptati nell'ambito del procedimento pendente in quella nazione. In sostanza, il ricorrente lamenta in modo del tutto generico la violazione dei diritti fondamentali della difesa senza dedurre in modo specifico le ragioni per le quali non sarebbe genuino, integro e corretto il procedimento di decifrazione del dato informatico trasmesso dall'autorità giudiziaria straniera.
4.3. Quanto poi ai lamentati vizi di motivazione circa la identificazione dell'indagato quale utilizzatore del criptofonino dotato della scheda sim estera sopra indicata, la Corte rileva che in realtà il Tribunale del riesame - con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - ha dato rilievo ad una serie di elementi indiziari concordanti tra loro, quali il costante allaccio di cellule telefoniche dell'area di G, i riferimenti effettuati al compleanno celebrato il (Omissis), l'episodio relativo alla suocera dell' In.Sa. rimasta a piedi per un guasto dell'autovettura, le automobili a disposizione dell'indagato indicate nelle conversazioni e la sovrapponibilità tra alcune delle armi sequestrate e quelle ritratte nelle fotografie inviate e ricevute dagli indagati. Orbene, il ricorrente non si confronta in modo specifico con tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale del riesame, che si è attenuto al principio generale secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la fondatezza e, successivamente, procedere ad un esame globale degli stessi elementi (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02).
5. Con riferimento al secondo motivo è opportuno ribadire che, rispetto alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.l cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199 - 02).
5.1. La ordinanza impugnata appare rispettosa di tali principi poiché, con argomentazione congrua e non contraddittoria, ha considerato sussistenti gravi indizi anche rispetto alla aggravante di cui all'art. 416-bis.l cod. pen. evidenziando che le condotte poste in essere dall'In.Sa. erano dirette c funzionalmente al rafforzamento della capacità militare della cosca (Omissis); in particolare, il Tribunale ha coerentemente osservato che il numero impressionante, la qualità e la varietà delle armi, munizioni ed esplosivi nella disponibilità dell'indagato integravano una ipotesi non compatibile con la detenzione occasione o finalizzata ad esigenze meramente individuali, quanto piuttosto una stabile ed organizzata disponibilità di strumenti offensivi e micidiali destinati a rafforzare la forza intimidatrice e la capacità di contrapposizione violenta caratteristica di un sodalizio di carattere mafioso. Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno indicato l'odierno ricorrente come soggetto vicino alla cosca (Omissis); inoltre, dalle intercettazioni effettuate nell'ambito di un altro procedimento (c.d. 'Hibrys') è emerso che alcuni esponenti della cosca rivale (Omissis) avevano espressamente indicato l'indagato come soggetto vicino ad Mo.An., reggente dell'omonimo sodalizio che, come precisato dal propalante Fu.Ar., all'epoca dei fatti si stava armando in vista di un possibile scontro proprio con i (Omissis). Pertanto, la detenzione dell'arsenale sequestrato è stata ritenuta, in modo non manifestamente illogico, come diretta al rafforzamento della forza militare e di intimidazione del gruppo criminale di riferimento.
5.2. In conclusione, le coerenti argomentazioni del Tribunale del riesame non vengono disarticolate dalle generiche censure difensive, aventi peraltro anche carattere rivalutativo.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2026.