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Diffamazione e stalking: non c’è ne bis in idem se differiscono gli eventi tipici (Cass. Pen., Sez. V, n. 12282/2025)

La Corte di Cassazione chiarisce che non vi è violazione del principio del ne bis in idem tra il reato di diffamazione e quello di atti persecutori se gli eventi naturalistici che caratterizzano le due fattispecie risultano differenti.

Una pronuncia che incide profondamente sulla distinzione tra concorso e assorbimento dei reati nei procedimenti per condotte moleste.


Il fatto

Il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato di non dover procedere nei confronti di Mo.Be., imputato per il reato di diffamazione aggravata e continuata in danno di Gi.Fe., in quanto i fatti contestati erano stati già giudicati in un altro procedimento relativo al reato di atti persecutori ai danni della stessa persona offesa.

Secondo il primo giudice, le condotte denigratorie contestate nel presente procedimento erano state già oggetto di valutazione e decisione nel processo celebrato dinanzi al Tribunale di Enna, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna.


La decisione della Corte

Accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rilevando un erroneo richiamo al principio del ne bis in idem.

I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’identità del fatto, ai fini della preclusione processuale, imponga una perfetta coincidenza sotto il profilo della condotta, del nesso causale e dell’evento naturalistico. In particolare, hanno ribadito che il reato di atti persecutori e quello di diffamazione, pur potendo derivare da medesimi comportamenti, si caratterizzano per eventi distinti: nel primo, l’effetto destabilizzante sulla vittima; nel secondo, il discredito dell’immagine pubblica della persona offesa.

Il Tribunale aveva quindi erroneamente ritenuto assorbiti i fatti di diffamazione nel precedente giudicato, senza verificare la reale coincidenza degli eventi.


Il principio di diritto

"Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando le modalità della condotta diffamatoria costituiscano le molestie reiterate previste dall’art. 612-bis c.p., in quanto le due fattispecie si differenziano per l’evento tipico che le caratterizza. Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem se non vi è perfetta coincidenza tra condotta, nesso causale ed evento naturalistico dei reati in comparazione."

Tale principio, fondato sul diritto vivente e sulla giurisprudenza costituzionale, impone una lettura rigorosa dell’identità del fatto che impedisce di ritenere automaticamente assorbente il giudicato relativo agli atti persecutori nei confronti di reati come la diffamazione.

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