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Diffamazione, fonte anonima e verità della notizia: il difficile equilibrio tra informazione e reputazione

15 ore fa
Tempo di lettura: 7 min

DIFFAMAZIONE / Cass. n. 34573/26

Un giornalista riceve una notizia da una fonte anonima. La notizia riguarda amministratori pubblici e presunti rapporti con ambienti mafiosi. Il contesto territoriale è delicato, l'interesse pubblico evidente, la materia certamente meritevole di attenzione.

Il giornalista decide di divulgarla.

Ma l'interesse pubblico a conoscere una notizia può dispensare dal dovere di verificarla?

È questa la questione affrontata dalla quinta sezione della Cassazione.

La vicenda riguarda un giornalista operante nel territorio di Partinico, condannato per diffamazione aggravata dopo aver diffuso notizie relative a esponenti del consiglio comunale che, durante una visita negli Stati Uniti, avrebbero avuto contatti con soggetti appartenenti ad ambienti mafiosi.

La difesa aveva invocato il diritto di cronaca, anche nella sua dimensione putativa: il giornalista avrebbe confidato nella veridicità della fonte, tenuto conto del contesto territoriale e della rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti.

La Cassazione respinge questa impostazione.

Il principio è consolidato: una fonte anonima, da sola, non è sufficiente a fondare la scriminante del diritto di cronaca.

La ragione non risiede nell'anonimato in quanto tale.

Risiede nell'impossibilità di controllare la veridicità dell'informazione.

Già Cass. pen., sez. V, n. 10964/2013 aveva chiarito che chi invoca il diritto di cronaca deve dimostrare la verità della notizia e che tale onere non può essere assolto mediante il semplice riferimento a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile.

La Corte richiama tuttavia un'importante precisazione contenuta in Cass. n. 12024/1999: anche una notizia proveniente da una fonte anonima può beneficiare della scriminante quando il giornalista ne abbia effettivamente verificato il contenuto attraverso fonti autonome e controllabili.

È qui che si colloca il nucleo della decisione.

L'anonimato può proteggere l'identità della fonte. Non può sostituire la verifica del fatto.

Nel caso concreto, il giornalista aveva valorizzato la presenza, durante un'occasione pubblica negli Stati Uniti, di soggetti appartenenti ad ambienti mafiosi negli stessi luoghi frequentati dalla delegazione istituzionale.

Ma quella circostanza, documentata soltanto nel corso del giudizio, non dimostrava la veridicità delle notizie diffuse.

La presenza contemporanea in uno stesso luogo non equivale alla prova di un rapporto.

E soprattutto non dimostra che, prima della pubblicazione, il giornalista avesse compiuto le verifiche necessarie.

La distinzione è essenziale.

Il diritto di cronaca non richiede al giornalista di possedere una certezza processuale sulla verità di ogni informazione. Pretende però un'attività di verifica seria e proporzionata alla gravità delle affermazioni divulgate.

Quanto più un'accusa è capace di compromettere la reputazione di una persona, tanto più importante diventa distinguere il fatto accertato dall'ipotesi, il sospetto dalla notizia.

Il contesto mafioso, invocato dalla difesa, rendeva certamente rilevante l'interesse pubblico.

Non rendeva automaticamente attendibile la fonte.

Qui emerge un equivoco frequente: confondere la plausibilità di una notizia con la sua verità.

Una notizia può apparire credibile perché coerente con il contesto nel quale nasce. Ma la coerenza con il contesto non è ancora una verifica della sua fondatezza.

Il diritto di cronaca protegge la libertà di informare, non la trasformazione di un sospetto plausibile in un fatto presentato come accertato.

La decisione invita, dunque, a distinguere due momenti che spesso vengono sovrapposti: quello nel quale una notizia merita di essere approfondita e quello nel quale può essere responsabilmente comunicata come vera.

Il primo può nascere da un'indiscrezione.

Il secondo richiede riscontri.

E il fatto che una fonte debba rimanere riservata non significa che debbano rimanere indimostrate le circostanze riferite.

Una fonte può avere buone ragioni per non rivelare il proprio nome. Ma una notizia non diventa vera soltanto perché qualcuno ha chiesto di restare anonimo.

Cassazione penale sez. V, 18/09/2026, (ud. 18/09/2026- dep. 25/09/2026) - n. 34573

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di Gi.Ma. per i delitti di diffamazione aggravata di cui ai capi 5) e 6) della rubrica.


2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.


2.1. Con il primo, quanto al delitto di cui al capo 5) dell'imputazione, deduce erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e motivazione apparente, assumendo che il vulnus nel quale è incorsa la decisione censurata è l'aver ritenuto che, in ogni caso, per i dati divulgati perché riportati da una fonte anonima non potesse operare la scriminante del diritto di cronaca giornalistica, neppure sul piano putativo della veridicità delle notizie esposte ex art. 59, quarto comma, cod. pen.


Lamenta, in particolare, che non è stato considerato il contesto altamente mafioso, la rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti e i riscontri obiettivi acquisiti in giudizio attestanti l'effettiva presenza di esponenti mafiosi nei luoghi frequentati dalla delegazione istituzionale.


2.2. Mediante il secondo motivo, in relazione al delitto di cui al capo 6) della rubrica, denuncia illogicità e contradditorietà della motivazione determinata da travisamento della prova quanto all'affermata insussistenza dell'esimente della provocazione.


Evidenzia, al riguardo, che le espressioni offensive erano state pronunciate nello stato d'ira determinato da un post della persona offesa Mi.Gi. - al quale era seguito un "mi piace" in senso di adesione da parte del Ga.Po. e del Nu.Qu. - nel quale si asseriva falsamente che esso ricorrente avesse incendiato la propria abitazione e ucciso i suoi cani allo scopo di acquisire visibilità facendo apparire tali fatti come intimidazioni mafiose.


Sottolinea, inoltre, che lo stesso Mi.Gi., in sede di esame, aveva ammesso di aver espresso dubbi in ordine alla riconducibilità delle menzionate condotte alla mafia.


2.3. Mediante il terzo motivo assume erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. poiché la Corte territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso di considerare una serie di elementi positivi, quali l'atteggiamento collaborativo mostrato per tutto il corso del procedimento, la risalenza nel tempo dei precedenti penali e l'impegno sociale e professionale che oggi lo caratterizzano come giornalista d'inchiesta nel difficile territorio di Partinico.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.


La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto doversi applicare al caso in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la sussistenza di un diritto di cronaca qualora sia divulgata una notizia proveniente da una fonte anonima.


Questa Corte ha invero a più riprese affermato il principio per il quale non opera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia diffamatoria oggetto di propalazione proviene da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (tra le molte, Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2013, Rv. 284114; Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, Rv. 262786; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Rv. 242603). Se infatti è l'imputato che invoca il diritto di cronaca ad avere l'onere di provare la verità della notizia riportata, tale onere che non può essere soddisfatto facendo riferimento a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434).


A tale regola generale fa eccezione solo la situazione nella quale, per particolari circostanze, sia possibile verificare, anche se proveniente da una fonte anonima, la veridicità della notizia (Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Rv. 215037, in una fattispecie relativa a un articolo che riportava notizie attinte da una fonte anonima relativamente a eventi che si erano verificati in un piccolo centro che, in considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, potevano essere agevolmente verificati). In detta ipotesi il responsabile è tenuto a dimostrare, per poter beneficiare della scriminante del diritto di cronaca, di aver compiuto tale verifica ricorrendo a fonti controllabili.


Nella vicenda in esame non può peraltro ritenersi che il Gi.Ma. abbia assolto al predetto onere poiché - alla stregua di quanto idoneamente argomentato dalla pronuncia impugnata nonché da quella di primo grado - si è limitato ad asserire che egli aveva confidato, almeno sul piano putativo, nella veridicità della notizia proveniente dalla fonte anonima e di averla divulgata per il particolare interesse pubblico che essa poteva avere in un contesto territoriale, come quello in cui opera l'emittente televisiva, ad alta densità mafiosa.


Né può assumere rilievo la mera contestuale presenza in un'occasione pubblica, nella cittadina dove le persone offese, esponenti del consiglio comunale di Partinico, si erano recate negli Stati Uniti, dei mafiosi del luogo, contestuale presenza documentata, del resto, solo nel corso del giudizio.


2.Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, come sottolineato congruamente da entrambe le decisioni di merito, l'asserita provocazione subita dal ricorrente è rimasta su un piano genericamente deduttivo, poiché egli non solo non è riuscito a dimostrare la pubblicazione da parte del Mi.Gi. del post "provocatorio" cui avrebbero aderito le altre due persone offese del delitto di cui al capo 6) dell'imputazione, ma neppure ha allegato le relative circostanze in maniera specifica.


D'altra parte, l'accaduto, a differenza di quanto assume l'imputato, non è stato oggetto di ammissione in sede di esame dal Mi.Gi., il quale si è limitato a riconoscere che, con altri colleghi, si erano interrogati (senza divulgare tali perplessità all'esterno) sulla veridicità dell'origine mafiosa dell'incendio della casa e dell'uccisione dei cani dell'imputato.


3.Il terzo motivo è, anch'esso, inammissibile per omesso confronto con la ragione principale per la quale è stata, convincentemente, disattesa, da parte della sentenza censurata, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia l'avere il ricorrente precedenti specifici non solo per fatti precedenti a quelli in esame - come deduce nel motivo - ma anche successivi, ciò che conduce ad escludere ogni forma di resipiscenza da parte dello stesso da poter vagliare quale concreto elemento positivo atto a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.


4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).


5. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidati in complessivi Euro 4.000,00, quanto alla parte civile El.Li., oltre accessori di legge e, quanto alle parti civili Ga.Po., Mi.Gi. e Nu.Qu., in complessivi Euro 5.067,00, oltre accessori di legge.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, quanto alla parte civile El.Li., oltre accessori di legge e, quanto alle parti civili Ga.Po., Mi.Gi. e Nu.Qu., in complessivi Euro 5.067,00, oltre accessori di legge.


Così deciso, il 18 settembre 2026.


Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2026.

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