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Diffamazione: il reato previsto dall’art. 595 c.p.

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Tempo di lettura: 9 min

Aggiornamento: 10 minuti fa

La reputazione è un bene fragile. Può essere compromessa da un articolo di giornale, da un post pubblicato su Facebook, da una recensione, da un messaggio inviato in un gruppo WhatsApp o, più semplicemente, da poche parole pronunciate davanti ad altre persone.

Non ogni espressione sgradevole, tuttavia, costituisce diffamazione.

L’art. 595 c.p. si colloca in un terreno particolarmente delicato del diritto penale: quello nel quale la tutela della reputazione individuale deve essere continuamente bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di cronaca, il diritto di critica e, sempre più frequentemente, con le modalità di comunicazione proprie dei social network.

È proprio per questa ragione che, nei procedimenti per diffamazione, la valutazione non può arrestarsi alla singola parola utilizzata.

Occorre ricostruire il contesto, individuare i destinatari della comunicazione, stabilire se la persona offesa fosse riconoscibile, distinguere tra affermazione di un fatto e formulazione di un giudizio, verificare la verità del nucleo fattuale e valutare, infine, se l'espressione rientri nei limiti del diritto di cronaca o di critica.


Cosa prevede l’art. 595 del codice penale

L’art. 595 c.p. punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, fuori dei casi nei quali l’offesa sia rivolta direttamente alla persona interessata.

La pena aumenta quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e quando la diffamazione viene realizzata attraverso la stampa, un atto pubblico o qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

La struttura della norma rivela immediatamente il bene protetto: non il sentimento che ciascuno possiede del proprio valore, ma la dimensione sociale dell’onore, cioè la considerazione di cui la persona gode presso gli altri.

La Cassazione ha tradizionalmente definito la reputazione come la stima di cui l'individuo gode nella collettività di appartenenza: si veda, tra le altre, Cass. pen., sez. V, n. 43184/2012.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.


Quando si configura il reato di diffamazione

Gli elementi fondamentali sono tre:

1. l’assenza della persona offesa;

2. l’offesa alla sua reputazione;

3. la comunicazione con più persone.

Sono elementi che devono essere verificati separatamente.


L’assenza della persona offesa

La diffamazione presuppone che la persona alla quale l’offesa si riferisce non sia in condizione di percepirla e di replicare immediatamente.

È questo elemento che tradizionalmente distingueva la diffamazione dall’ingiuria.

L’ingiuria è stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7/2016, mentre la diffamazione continua a costituire reato.

La Cassazione ha chiarito che l'elemento distintivo consiste proprio nella posizione della persona offesa rispetto alla comunicazione: nella diffamazione essa rimane estranea alla comunicazione intercorsa tra l'autore e gli altri destinatari (Cass. pen., sez. V, n. 10313/2019).

Il problema assume oggi particolare importanza nelle comunicazioni digitali.


Quante persone devono ricevere il messaggio?

Perché possa configurarsi la diffamazione occorre che l’offesa venga comunicata ad almeno due persone, anche in momenti differenti.

Non è necessario, dunque, che l’affermazione venga pubblicata su un giornale o su un social network.

Anche una comunicazione apparentemente privata può integrare il reato.

La Cassazione ha, ad esempio, affermato che l’invio di una e-mail offensiva a una pluralità di destinatari può costituire diffamazione anche quando tra i destinatari vi sia la stessa persona offesa (Cass. pen., sez. V, n. 13252/2021).

Il principio è importante: ciò che conta non è soltanto lo strumento utilizzato, ma la concreta diffusione dell’addebito offensivo.


Quando una frase è realmente diffamatoria

Non tutto ciò che è sgradevole è penalmente rilevante.

La giurisprudenza richiede che le espressioni utilizzate siano concretamente capaci di attribuire alla persona qualità negative o di proiettarne un'immagine sfavorevole agli occhi dei destinatari.

La valutazione deve essere compiuta tenendo conto:

  • delle parole utilizzate;

  • del contesto nel quale vengono pronunciate;

  • dei destinatari;

  • del rapporto esistente tra le parti;

  • del significato complessivo della comunicazione.

Non sono sufficienti semplici sconvenienze, mancanze di cortesia o affermazioni capaci soltanto di urtare la suscettibilità della persona interessata (Cass. pen., sez. V, n. 21128/2018).

Anche un contenuto allusivo può essere diffamatorio, ma soltanto quando il significato denigratorio sia immediatamente riconoscibile secondo criteri oggettivi e non dipenda dalle personali congetture del destinatario.


È necessario indicare il nome della persona?

No.

Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che non possa esservi diffamazione quando il nome della persona offesa non venga espressamente indicato.

La giurisprudenza afferma da tempo il contrario.

È sufficiente che il destinatario dell'offesa sia concretamente individuabile sulla base degli elementi contenuti nella comunicazione.

La Cassazione ha affermato che non è necessaria l’indicazione nominativa della persona offesa quando la sua identificazione sia possibile attraverso il contesto (Cass. pen., sez. V, n. 2784/2014).

Occorre però una riconoscibilità oggettiva.

Non sono sufficienti intuizioni personali o informazioni possedute soltanto dal soggetto che ritiene di essere stato offeso.

Su questo terreno è particolarmente significativa la giurisprudenza relativa ai social network.

Nel 2026 il Tribunale di Gorizia ha escluso la diffamazione in relazione a un post che faceva genericamente riferimento a «una nostra amica», non essendovi elementi sufficienti affinché i lettori potessero identificare con certezza la persona interessata (Trib. Gorizia, 6 aprile 2026, n. 6).

La domanda decisiva, quindi, non è semplicemente: “Il nome è stato scritto?”

ma: “I destinatari del messaggio erano concretamente in grado di capire di chi si stesse parlando?”


Diffamazione sui social: Facebook, Instagram, TikTok e altre piattaforme

Una parte sempre più significativa dei procedimenti per diffamazione nasce oggi da contenuti pubblicati online.

Un post pubblico su Facebook, Instagram o altra piattaforma possiede una capacità diffusiva potenzialmente indeterminata.

Per questa ragione la giurisprudenza riconduce normalmente tali condotte all’ipotesi aggravata prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., quando il mezzo concretamente utilizzato possiede la necessaria capacità di diffusione.

La Cassazione lo ha affermato più volte con riferimento a Facebook, tra le altre con Cass. pen., sez. I, n. 24431/2015 e Cass. pen., sez. V, n. 40083/2018.

Non significa, tuttavia, che qualsiasi commento aggressivo pubblicato sui social costituisca automaticamente reato.

Anche online devono essere verificati tutti gli elementi della fattispecie: offensività, individuabilità della vittima, comunicazione a più persone, elemento soggettivo ed eventuale esercizio del diritto di critica.


Diffamazione su WhatsApp e nelle chat di gruppo

Il problema è diverso nelle chat.

La Cassazione ha precisato che una comunicazione offensiva diffusa in un gruppo WhatsApp non integra automaticamente l’aggravante del mezzo di pubblicità, quando il gruppo sia destinato a un numero ristretto e determinato di persone (Cass. pen., sez. I, n. 37618/2023).

Ciò non significa che il fatto sia penalmente irrilevante.

Il messaggio può comunque integrare la diffamazione semplice, quando venga comunicato a più persone e ricorrano gli altri elementi dell’art. 595 c.p.

Particolarmente interessante è Trib. Nola, 27 aprile 2026, n. 119, che ha affrontato proprio il problema delle chat di gruppo, riconducendo al paradigma della diffamazione i messaggi offensivi quando la struttura della comunicazione non consenta alla persona interessata una contestuale percezione e una immediata possibilità di replica.

Ogni caso deve tuttavia essere valutato sulla concreta configurazione della chat e sulle modalità della conversazione.


Le e-mail offensive costituiscono diffamazione?

Possono costituirla.

L’invio di un messaggio offensivo a una pluralità di persone è stato ripetutamente ricondotto all’art. 595 c.p.

Occorre però distinguere tra diffamazione e diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.

Con Cass. pen., sez. V, n. 31179/2023, la Corte ha chiarito che l’invio di una e-mail a singole caselle di posta elettronica riservate non determina automaticamente l’aggravante prevista dall’art. 595, comma 3, c.p.

Il principio è importante:

non è la natura tecnologica dello strumento a determinare l’aggravante, ma la capacità del mezzo di raggiungere una pluralità indeterminata di destinatari.


La prova della diffamazione commessa attraverso Facebook

Un altro problema frequente riguarda l’identificazione dell’autore.

È sempre necessario individuare l’indirizzo IP?

Non necessariamente.

La giurisprudenza ammette che la provenienza del contenuto possa essere dimostrata anche mediante elementi indiziari convergenti.

Cass. pen., sez. V, n. 25037/2023 e n. 38755/2023 hanno valorizzato elementi quali il contenuto del messaggio, i rapporti tra le parti, l'utilizzo del nickname, la provenienza dalla bacheca dell'imputato e l'assenza di denunce relative a un furto di identità.

La medesima impostazione emerge nella giurisprudenza del 2026: il Tribunale di Taranto, 6 maggio 2026, n. 500, ha ritenuto che l'attribuzione del post possa essere fondata su un complesso di elementi logici e fattuali anche senza il tracciamento dell'esatto indirizzo IP.

In un processo per diffamazione online, quindi, la prova informatica è molto importante, ma non rappresenta necessariamente l’unica forma possibile di prova.


Diritto di cronaca: verità, interesse pubblico e continenza

Il terreno più complesso dell’art. 595 c.p. riguarda il rapporto tra reputazione e libertà di informazione.

Il diritto di cronaca costituisce espressione dell’art. 21 Cost. e può operare come causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 c.p.

La giurisprudenza ha costruito tre tradizionali requisiti:

verità, pertinenza e continenza.


La verità della notizia

La notizia deve essere sostanzialmente vera.

Errori secondari o marginali non fanno necessariamente venir meno la scriminante quando non modificano il nucleo essenziale della vicenda.

La Cassazione lo ha affermato, tra le altre, con Cass. pen., sez. V, n. 28258/2009.

Ma la verifica delle fonti costituisce un passaggio decisivo.

Su questo punto assume particolare importanza Cass. pen., sez. V, 18 settembre 2026, n. 34573.

La Corte ha affermato che, in linea generale, non può essere invocato il diritto di cronaca quando la notizia diffamatoria provenga da una fonte anonima, confidenziale o comunque non controllabile, proprio perché una simile fonte non consente di verificarne attendibilmente la veridicità.

La scriminante può operare soltanto quando, nonostante l'origine anonima dell'informazione, il suo contenuto venga successivamente verificato mediante fonti concretamente controllabili.

È una decisione particolarmente importante nell'epoca dei social network, nella quale screenshot, messaggi anonimi, segnalazioni e indiscrezioni possono diffondersi con estrema rapidità.

La semplice ripetizione di una voce non trasforma quella voce in una notizia vera.


L’interesse pubblico

Non basta che un fatto sia vero.

Occorre anche che esista un interesse socialmente apprezzabile alla sua conoscenza.

È il requisito della pertinenza.

Le vicende esclusivamente private, quando non presentino alcuna connessione con questioni di interesse pubblico, non possono essere indiscriminatamente divulgate soltanto perché vere.

La verità, in altre parole, non costituisce sempre una licenza alla pubblicazione.


La continenza

Anche una notizia vera e di interesse pubblico deve essere raccontata con modalità proporzionate allo scopo informativo.

La continenza riguarda la forma dell'esposizione.

La Cassazione esclude la scriminante quando le modalità utilizzate diventano inutilmente denigratorie, sovrabbondanti o umilianti rispetto alla funzione informativa (Cass. pen., sez. V, n. 19381/2005).

Particolarmente insidiosi sono gli accostamenti suggestivi, le insinuazioni e quelle tecniche linguistiche attraverso le quali un fatto formalmente vero viene utilizzato per trasmettere al lettore un significato diverso e più grave.


Il diritto di critica

Cronaca e critica non sono la stessa cosa.

La cronaca racconta prevalentemente fatti.

La critica esprime invece un giudizio.

Per questa ragione alla critica non può essere richiesto lo stesso grado di oggettività proprio della narrazione giornalistica.

La valutazione può essere severa, sferzante, persino aspra.

Ma deve comunque poggiare su un nucleo fattuale vero.

Cass. pen., sez. V, n. 7715/2014, Cass. pen., sez. I, n. 40930/2013 e Cass. pen., sez. V, n. 20800/2018 hanno ribadito la necessità della verità del fatto storico sul quale viene costruito il giudizio critico.

La distinzione è essenziale.

È lecito interpretare negativamente un fatto vero.

Non è invece possibile costruire una critica alterando preventivamente il fatto sul quale il giudizio dovrebbe poggiare.

Anche la Corte d'appello di Milano, 20 maggio 2026, n. 1587, ha recentemente ribadito che l'interpretazione soggettiva di fatti veri appartiene al diritto di critica, mentre ne rimane fuori il travisamento dei fatti ottenuto attraverso omissioni maliziose o accostamenti capaci di rappresentare una realtà diversa.


Quanto può essere aspra una critica?

La libertà di critica tutela anche espressioni forti.

La Cassazione afferma che i toni possono essere aspri e sferzanti quando rimangano funzionali all’argomento trattato e proporzionati al concetto che si intende esprimere (Cass. pen., sez. V, n. 32027/2018).

Ciò che non è protetto è l'aggressione gratuita alla persona.

L'espressione inutilmente volgare, umiliante o dileggiante, quando non svolga alcuna funzione rispetto alla critica formulata, può assumere rilevanza penale (Cass. pen., sez. V, n. 36695/2017).

Il confine non può essere individuato attraverso un catalogo di parole vietate.

La stessa espressione può risultare penalmente irrilevante in un determinato contesto e diffamatoria in un altro.

È il rapporto tra linguaggio, fatto storico e funzione della critica a dover essere ricostruito.


Diritto di critica e social network

I social non rappresentano una zona sottratta alle regole generali.

Cass. pen., sez. V, n. 13979/2021 ha ritenuto diffamatoria l'accusa, pubblicata su Facebook, rivolta a un professore di manipolare psicologicamente gli studenti, poiché l'affermazione, nel contesto concreto, oltrepassava i limiti della continenza.

Nel 2026 la Corte d'appello di Napoli, sez. VI, n. 4579/2026 ha nuovamente evidenziato che anche chi non esercita professionalmente attività giornalistica, quando divulga accuse di arbitrarietà, abuso o contiguità ad ambienti criminali, deve confrontarsi con la necessità di un adeguato fondamento fattuale.

La libertà di critica consente di giudicare i fatti.

Non consente di inventarli.


Esposto all’Ordine professionale e diffamazione

Una delle situazioni più frequenti riguarda gli esposti presentati contro un professionista.

La circostanza che un documento contenga valutazioni negative non significa automaticamente che chi lo ha redatto debba rispondere di diffamazione.

Con Cass. pen., sez. V, 1 luglio 2026, n. 31427, la Corte ha ribadito che non integra il reato l'esposto rivolto all'Ordine professionale quando i dubbi sulla correttezza del professionista siano funzionali all'esercizio del diritto di critica e al controllo deontologico.

Il principio era già stato affermato, tra le altre, da Cass. pen., sez. V, n. 42576/2016 e n. 42587/2018.

La questione va però affrontata con cautela.

La tutela offerta dall'art. 51 c.p. non può trasformare un esposto disciplinare nello strumento attraverso il quale diffondere consapevolmente accuse false o gratuitamente denigratorie.


Diffamazione e cronaca giudiziaria

La cronaca giudiziaria costituisce uno dei settori nei quali il linguaggio deve essere particolarmente preciso.

Definire una persona imputata quando è soltanto indagata non rappresenta necessariamente una differenza terminologica irrilevante.

Le Sezioni Unite civili, con Cass., Sez. Un., n. 13200/2025, hanno chiarito che l'esimente della cronaca giudiziaria non opera quando venga falsamente attribuita a una persona la qualità di imputato anziché quella di indagato, qualora ciò modifichi sostanzialmente la rappresentazione della sua posizione processuale.

La medesima decisione ha evidenziato l'importanza che oggi assumono titoli, sottotitoli e sommari, soprattutto nell'informazione digitale.

Il lettore contemporaneo frequentemente incontra una notizia attraverso social network, motori

 
 
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