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Diffamazione su WhatsApp: quando un messaggio in chat o in un gruppo diventa reato

2 giorni fa
Tempo di lettura: 9 min

DIFFAMAZIONE / WHATSAPP

Hai ricevuto una querela per diffamazione o ritieni di essere stato diffamato?

Ogni caso richiede una valutazione del contenuto, del contesto e delle modalità di diffusione.

Lo Studio assiste persone, professionisti e imprese nei procedimenti per diffamazione, anche attraverso social network, WhatsApp, stampa, recensioni e pubblicazioni online.


Un messaggio inviato in pochi secondi in un gruppo WhatsApp può avere conseguenze penali.

Ma non ogni insulto scritto in una chat costituisce diffamazione.

La qualificazione giuridica dipende da elementi molto concreti: chi ha ricevuto il messaggio, se la persona offesa era presente nella conversazione, quante persone hanno avuto conoscenza dell’offesa, quale fosse il contenuto delle parole utilizzate e quale diffusione abbia avuto la comunicazione.

La distinzione è particolarmente importante perché la comunicazione mediante WhatsApp presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto alla pubblicazione di un post su Facebook o Instagram.

Per l’inquadramento generale della fattispecie si rinvia alla guida dello Studio sulla diffamazione prevista dall’art. 595 c.p.


Quando un messaggio WhatsApp costituisce diffamazione

L’art. 595 c.p. richiede che l’offesa alla reputazione venga comunicata a più persone in assenza della persona offesa.

Sono quindi tre gli elementi da verificare:

l’offesa alla reputazione; la comunicazione con almeno due persone; l’assenza della persona offesa dalla comunicazione.

Nel caso di WhatsApp il secondo requisito può facilmente ricorrere quando il messaggio viene inviato in un gruppo composto da più utenti.

Più complesso è stabilire se la persona offesa debba considerarsi “presente” alla comunicazione.

È proprio su questo terreno che le comunicazioni digitali hanno imposto alla giurisprudenza di reinterpretare categorie costruite originariamente per conversazioni svolte tra persone fisicamente presenti.


Insultare qualcuno in un gruppo WhatsApp è diffamazione?

Può esserlo.

Se un messaggio lesivo della reputazione viene inviato in un gruppo composto da più persone e la persona offesa non partecipa alla conversazione o non percepisce contestualmente il messaggio, possono sussistere gli elementi della diffamazione.

Ciò che conta è che l’offesa raggiunga almeno due soggetti diversi dall’autore e che la vittima non si trovi in una situazione equivalente alla presenza, tale da consentirle di percepire immediatamente quanto viene detto e replicare.

La struttura della singola chat diventa quindi decisiva.


Se la persona offesa è nel gruppo WhatsApp è ancora diffamazione?

Non esiste una risposta automatica.

La semplice iscrizione al gruppo non significa necessariamente che la persona abbia percepito il messaggio nel momento in cui è stato inviato.

La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato il criterio della contestualità della comunicazione.

Quando l’offeso partecipa alla conversazione in tempo reale ed è concretamente in grado di percepire immediatamente le parole e replicare, la situazione può essere assimilata alla presenza della persona offesa.

Quando invece il messaggio viene ricevuto e letto successivamente, l’offesa può essere stata già comunicata agli altri componenti del gruppo in assenza della vittima.

La Cassazione ha infatti riconosciuto la configurabilità della diffamazione in una chat condivisa quando la persona offesa non abbia percepito le espressioni nell’immediatezza perché non collegata al momento del loro recapito.

Non è dunque sufficiente domandarsi se la persona facesse formalmente parte del gruppo.

Bisogna ricostruire come e quando la comunicazione sia stata effettivamente percepita.


Quando si tratta invece di ingiuria?

L’ingiuria è stata depenalizzata nel 2016.

La distinzione con la diffamazione resta però fondamentale.

Se l’espressione offensiva viene comunicata direttamente alla persona interessata, in una situazione nella quale quest’ultima la percepisce immediatamente, può mancare il requisito dell’assenza richiesto dall’art. 595 c.p.

Il Tribunale di Vicenza ha, ad esempio, ritenuto riconducibili alla precedente fattispecie di ingiuria – e quindi non penalmente rilevanti dopo la depenalizzazione – le espressioni offensive rivolte alla persona presente in una chat online e connessa in tempo reale, valorizzando la possibilità di percepire immediatamente l’offesa e replicare.

La differenza è quindi sottile ma decisiva: offesa comunicata direttamente alla persona presente → possibile ingiuria depenalizzata; offesa comunicata agli altri mentre la persona interessata è assente → possibile diffamazione.


Quante persone devono leggere il messaggio?

La diffamazione richiede la comunicazione con più persone.

È sufficiente che il contenuto offensivo venga portato a conoscenza di almeno due soggetti diversi dall’autore.

Non è necessario che tutti i componenti del gruppo leggano effettivamente il messaggio nello stesso momento.

Quando la comunicazione avviene progressivamente, il reato si perfeziona con la percezione dell’offesa da parte del secondo destinatario.

In un gruppo WhatsApp numeroso il requisito è normalmente più agevole da dimostrare.

In una conversazione privata tra due sole persone, invece, il problema cambia radicalmente.


Un messaggio privato inviato a una sola persona può essere diffamazione?

Non normalmente, se il messaggio rimane effettivamente confinato tra mittente e destinatario.

L’art. 595 c.p. richiede la comunicazione a più persone.

Tuttavia può assumere rilievo il caso in cui l’autore invii il contenuto a una sola persona sapendo e volendo che questa lo comunichi successivamente ad altri.

La Cassazione ha chiarito che il dolo della diffamazione richiede la rappresentazione e volontà che il contenuto offensivo venga a conoscenza di più persone.

Non basta però presumere che il primo destinatario lo mostrerà ad altri.

Occorrono elementi concreti dai quali desumere che l’autore si rappresentasse e volesse quella successiva diffusione. La Corte lo ha ribadito nel 2024, annullando una decisione fondata sulla mera supposizione che il destinatario di un messaggio avrebbe condiviso il contenuto con altri componenti di un’associazione.


Il gruppo WhatsApp è un “mezzo di pubblicità”?

Non necessariamente.

Questo è uno degli aspetti più importanti.

Facebook, Instagram o un sito internet sono normalmente caratterizzati dalla possibilità di raggiungere una platea indeterminata.

Un gruppo WhatsApp, invece, è normalmente composto da soggetti determinati.

La Cassazione ha perciò escluso che la diffusione di un messaggio offensivo in una chat WhatsApp integri automaticamente l’aggravante prevista dall’art. 595, comma 3, c.p. per l’utilizzo di un mezzo di pubblicità.

Quando il gruppo è ristretto e composto da destinatari individuati, può configurarsi la diffamazione semplice senza l’aggravante del mezzo di pubblicità.

Il problema deve tuttavia essere valutato sulla struttura concreta della comunicazione.


Un gruppo WhatsApp molto numeroso può integrare l’aggravante?

La dimensione del gruppo può diventare rilevante.

La giurisprudenza di merito pubblicata sul sito dello Studio ha riconosciuto la diffamazione aggravata in una vicenda nella quale un’immagine privata era stata diffusa attraverso più gruppi WhatsApp, raggiungendo un numero estremamente elevato di persone.

Il dato decisivo era quindi non semplicemente l’utilizzo dell’applicazione WhatsApp, ma la concreta e straordinaria capacità diffusiva assunta dalla condotta.

Ancora una volta emerge un principio importante:

non bisogna confondere il mezzo tecnologico con le concrete modalità della diffusione.

Una conversazione tra cinque persone e la diffusione dello stesso contenuto in decine di gruppi non possono essere valutate allo stesso modo.


Pubblicare una fotografia offensiva su WhatsApp può essere diffamazione?

Sì.

La diffamazione non richiede necessariamente l’utilizzo di parole.

Anche un’immagine può possedere un significato lesivo della reputazione.

È particolarmente significativa una decisione del Tribunale di Ferrara relativa alla diffusione, attraverso diversi gruppi WhatsApp, di una fotografia privata di una donna.

Benché il volto non fosse visibile, la persona era riconoscibile attraverso specifici segni distintivi; la diffusione dell’immagine a numerosi destinatari è stata ritenuta idonea a ledere la sua reputazione.

Ai fini della diffamazione, quindi, è sufficiente che il contenuto – parole, fotografie, video o altri elementi – sia concretamente idoneo a comunicare a più persone un messaggio lesivo della reputazione.


La persona deve essere nominata nel messaggio?

No.

Come in ogni altra ipotesi di diffamazione, non è necessario indicare nome e cognome della persona offesa.

È sufficiente che i componenti della chat possano identificarla attraverso gli elementi disponibili.

Possono assumere rilievo:

  • fotografie;

  • soprannomi;

  • riferimenti al lavoro;

  • rapporti familiari;

  • vicende precedenti;

  • elementi temporali;

  • circostanze conosciute dai componenti del gruppo.

La giurisprudenza ha, ad esempio, ritenuto sufficiente una fotografia associata a un appellativo offensivo quando il soggetto fosse riconoscibile dai componenti della chat.


Dire che qualcuno è un ladro o un truffatore in un gruppo WhatsApp è diffamazione?

Espressioni di questo tipo presentano un’elevata potenzialità offensiva perché attribuiscono al destinatario comportamenti penalmente o moralmente riprovevoli.

Ma anche in questi casi il giudice deve ricostruire il contesto.

Definire qualcuno “ladro”, “truffatore” o “borseggiatore” non deve essere valutato soltanto sul piano lessicale.

Occorre stabilire:

  • chi abbia ricevuto il messaggio;

  • se la persona fosse riconoscibile;

  • se si trattasse dell’attribuzione di un fatto concreto;

  • quale fosse il contesto della discussione;

  • se potesse operare una causa di giustificazione.

In una decisione pubblicata sul sito dello Studio, l’utilizzo dell’appellativo “borseggiatore”, accompagnato dalla fotografia della persona interessata e diffuso in un gruppo WhatsApp, è stato ritenuto concretamente lesivo della reputazione.


E se quello che ho scritto è vero?

La verità del fatto non consente automaticamente qualsiasi comunicazione offensiva.

Può assumere però rilievo nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica o di altri diritti.

Un messaggio volto a segnalare un comportamento realmente accaduto deve essere valutato verificando:

fondamento fattuale, interesse alla comunicazione e proporzione del linguaggio utilizzato.

Diverso è diffondere in un gruppo accuse false o non verificate.

Particolarmente delicato è il caso nel quale vengano attribuiti reati o comportamenti disonesti senza disporre di elementi concreti.


Il diritto di critica vale anche su WhatsApp?

Certamente.

La natura privata o semiprivata della piattaforma non elimina la libertà di manifestazione del pensiero.

Si può criticare un collega, un professionista, un amministratore condominiale, un datore di lavoro o qualsiasi altra persona.

La critica può essere anche severa.

Il limite viene superato quando la comunicazione perde ogni relazione con i fatti e si trasforma in un’aggressione gratuita alla dignità della persona.

La valutazione deve quindi concentrarsi sul rapporto tra fatto, giudizio e linguaggio.


Messaggi nel gruppo di lavoro: posso essere denunciato?

Sì, se ricorrono gli elementi della diffamazione.

I gruppi WhatsApp aziendali o professionali sono particolarmente delicati perché una critica rivolta alla professionalità di un collega può raggiungere persone che fanno parte dello stesso ambiente lavorativo.

La potenziale lesione reputazionale può quindi essere significativa.

Occorre tuttavia distinguere tra: legittima contestazione professionale; segnalazione di un problema;critica; offesa personale; falsa attribuzione di comportamenti illeciti.

Non ogni conflitto sul lavoro è materia penale.


Chat sindacali e conversazioni riservate

La riservatezza della chat può assumere un rilievo ulteriore.

La Cassazione, in materia lavoristica, ha riconosciuto una particolare tutela alle conversazioni svolte in un gruppo chiuso, riservato a soggetti determinati e caratterizzato dalla volontà dei partecipanti di non divulgare all’esterno quanto scritto.

In tali situazioni viene in rilievo anche la tutela costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Ciò non significa che all’interno di una chat chiusa sia sempre lecito diffamare.

Significa però che natura del gruppo, aspettativa di riservatezza e concreta volontà di diffusione sono elementi che non possono essere ignorati.


Uno screenshot della chat può essere utilizzato come prova?

Lo screenshot può certamente costituire un elemento probatorio, ma deve essere valutato nel contesto.

Una semplice immagine può non consentire di comprendere:

  • chi abbia realmente scritto il messaggio;

  • quando sia stato inviato;

  • quale conversazione lo precedesse;

  • quali messaggi siano stati eventualmente cancellati;

  • chi facesse parte del gruppo;

  • se il contenuto sia stato modificato;

  • se il destinatario fosse presente nella chat.

Per questo, quando è possibile, è opportuno conservare l’intera conversazione e non soltanto il singolo messaggio incriminato.

La difesa dovrebbe sempre verificare che lo screenshot non rappresenti una porzione artificiosamente isolata di una discussione più ampia.


Posso cancellare i messaggi dopo avere ricevuto una querela?

Cancellare un messaggio non elimina un reato eventualmente già consumato.

Può inoltre rendere più difficile ricostruire il contesto nel quale la frase è stata pronunciata.

Se si teme l’esistenza di una querela o di un procedimento, la prima attività dovrebbe essere quindi conservare integralmente la conversazione prima di apportare qualsiasi modifica.

È particolarmente importante acquisire:

  • messaggi precedenti;

  • messaggi successivi;

  • eventuali provocazioni;

  • nomi dei componenti;

  • data e ora;

  • allegati;

  • fotografie;

  • messaggi vocali.

Il contesto può cambiare radicalmente il significato di una frase.


Un messaggio vocale WhatsApp può essere diffamatorio?

Sì.

La forma del contenuto è irrilevante.

Il reato può essere commesso mediante testo, fotografia, video o messaggio vocale.

Occorre sempre verificare che il contenuto sia concretamente lesivo della reputazione e venga comunicato a più persone in assenza della persona offesa.

Un audio inviato in un gruppo può quindi assumere la stessa rilevanza di un messaggio scritto.


L’inoltro di un messaggio offensivo ricevuto da altri può essere diffamazione?

Può esserlo.

Chi inoltra consapevolmente a più persone un contenuto offensivo contribuisce alla sua diffusione.

La circostanza di non essere l’autore originario della frase non rende automaticamente irrilevante la successiva propagazione.

Devono comunque essere verificati elemento soggettivo, contenuto del messaggio e modalità dell’inoltro.

Il principio generale rimane che ogni autonoma comunicazione dell’offesa deve essere valutata concretamente.


Sono stato diffamato in un gruppo WhatsApp: cosa devo fare?

La prima attività è conservare correttamente la prova.

È opportuno acquisire:

  • conversazione completa;

  • screenshot;

  • nome e numero del mittente;

  • nome del gruppo;

  • elenco dei componenti;

  • data e ora;

  • eventuali allegati;

  • messaggi vocali;

  • elementi dai quali risulti chi abbia effettivamente ricevuto il contenuto.

Non bisogna concentrarsi soltanto sulla frase offensiva.

Per configurare la diffamazione è necessario dimostrare anche la comunicazione a più persone.


Sono stato querelato per diffamazione su WhatsApp: come mi difendo?

La difesa dovrebbe partire da una ricostruzione tecnica della comunicazione.

Le principali domande sono:

  • quante persone hanno ricevuto il messaggio?

  • la persona offesa era presente nella chat?

  • ha percepito immediatamente il contenuto?

  • chi erano gli altri componenti del gruppo?

  • il messaggio era realmente offensivo?

  • la persona era identificabile?

  • il contenuto è stato scritto dall’indagato?

  • qual era la conversazione precedente?

  • ricorreva il diritto di critica?

  • vi era una provocazione?

  • è contestata correttamente l’aggravante del mezzo di pubblicità?

Molte difese nei procedimenti relativi a WhatsApp si giocano proprio sulla corretta ricostruzione delle modalità della comunicazione.


WhatsApp non equivale automaticamente a Facebook

È probabilmente il principio più importante.

Facebook e Instagram sono strumenti strutturalmente orientati alla diffusione di contenuti verso una platea potenzialmente molto ampia.

WhatsApp nasce invece come strumento di comunicazione tra soggetti determinati.

Questo non significa che tramite WhatsApp non possa essere commessa diffamazione, anche grave.

Significa che numero dei destinatari, struttura del gruppo, presenza della persona offesa e concreta capacità diffusiva devono essere accertati caso per caso.

È proprio questa analisi concreta a distinguere un semplice messaggio privato da una comunicazione penalmente rilevante.


Assistenza legale per diffamazione su WhatsApp

Lo Studio assiste persone, professionisti e imprese nei procedimenti relativi a messaggi, fotografie, audio e altri contenuti diffusi attraverso WhatsApp e servizi di messaggistica.

L’attività difensiva comprende l’analisi della conversazione completa, l’individuazione dei destinatari, la verifica della presenza della persona offesa, l’accertamento della concreta offensività del contenuto e la valutazione delle più recenti decisioni giurisprudenziali.

Hai ricevuto una querela per un messaggio WhatsApp o ritieni di essere stato diffamato in una chat o in un gruppo?


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