Omissione diagnostica

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico del pronto soccorso, accusato di aver cagionato colposamente, per omessa diagnosi, il decesso di una paziente, giunta in ospedale dopo avere avuto un malore in auto.
In particolare, secondo il pubblico ministero, il medico, nonostante il quadro sintomatico e il riscontro radiografico del torace di marcata dolico ectasia - dilatazione aneurismatica dell'aorta toracica - aveva omesso di disporre esame ecocardiografico (pur consigliato dal radiologo) che avrebbe consentito di rilevare il tamponamento cardiaco e la patologia vascolare acuta in atto e intervenire chirurgicamente d'urgenza sulla paziente.
All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza veniva confermata anche nel successivo giudizio di appello.
Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.
Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.
Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione |
Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 590 c.p. per errore terapeutico |
Imputati: Medico del pronto soccorso |
Esito: Ricorso inammissibile (condanna definitiva) - sentenza n. 46110/22 (ud. 30/11/2022, dep. 06/12/2022) |
Indice:
1. L'accusa nei confronti del medico e la sentenza di condanna
2. I motivi di ricorso del medico: La colpa è del chirurgo vascolare
3. La decisione della corte di cassazione: Il ricorso è inammissibile
3.1 La consulenza medico legale del PM descrive in maniera chiara l'omissione diagnostica del medico
3.2 La consulenza medico legale del PM sulle patologie neurologiche e vascolari acute
3.3 L'ecocardiografia era di competenza dell'imputata non del chirurgo vascolare!
3.5 La corte di appello ha correttamente motivato
4. Dispositivo
1. L'accusa nei confronti del medico e la sentenza di condanna
La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva ritenuto F.C. responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di C.G., contestato nella qualità di medico del pronto soccorso del Policlinico (Omissis) (ove la paziente era arrivata dopo avere accusato un malore in auto e perso i sensi), perché - nonostante il quadro sintomatico e il riscontro radiografico del torace di marcata dolico ectasia - dilatazione aneurismatica dell'aorta toracica - aveva omesso di disporre esame ecocardiografico pur consigliato dal radiologo che avrebbe consentito di rilevare il tamponamento cardiaco e la patologia vascolare acuta in atto e intervenire chirurgicamente d'urgenza sulla paziente che, invece, era stata dimessa dal nosocomio e decedeva per insufficienza cardiaca acuta da tamponamento cardiaco a causa di dissezione e duplice lacerazione dell'aorta ascendente (in (Omissis)).
2. I motivi di ricorso del medico: La colpa è del chirurgo vascolare
L'imputata ha proposto ricorso con difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo alla censura posta con il primo motivo d'appello: si era evidenziato che la F., nell'occorso, aveva provveduto a indirizzare la paziente presso gli specialisti, i cui referti erano stati progressivamente comunicati a tutti i medici coinvolti che avrebbero potuto apprezzare la situazione clinica della C., compreso tra questi il chirurgo vascolare, il quale, invece, si era limitato a effettuare un ecocolordoppler del collo e non l'ecocardio, come consigliato dal radiologo.
Sotto altro profilo, la difesa contesta che, al momento delle dimissioni della paziente, fosse in atto la dissecazione che era sopraggiunta causando il decesso, rilevando, anche sul piano della verifica del nesso causale, che non potrebbe dirsi accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la morte della C. sia stata determinata solo dalla condotta della F., senza alcuna considerazione di quella del chirurgo vascolare, unico competente a verificare l'esattezza del "consiglio" espresso dal radiologo, indicazione che si era tradotta nell'esame ecocolordoppler dei vasi del collo, delle vene e delle arterie, senza effettuare alcuna eco-cardio.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa del responsabile civile, (Omissis), ha depositato memoria, con la quale ha rappresentato, da un lato, la mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, pur facendo salva eventuale, propria svista; dall'altro, la mancata ricezione dell'allegato contenente la requisitoria del Procuratore generale, chiede