La provenienza illecita del bene è sempre irrilevante nella bancarotta distrattiva?
BANCAROTTA FRAUDOLENTA / Cass. n. 22542/26
La questione posta da Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2026, n. 22542 può essere formulata in termini semplici, ma presenta implicazioni dogmatiche tutt’altro che marginali.
Può costituire oggetto di bancarotta per distrazione un bene che la società abbia acquisito attraverso una precedente condotta illecita?
La Corte risponde affermativamente e richiama il principio, già espresso da Cass. n. 7824/2023, Bergese, secondo cui nella nozione dei beni rilevanti ai fini della bancarotta patrimoniale rientrano quelli appartenenti alla «sfera di disponibilità patrimoniale» del fallito, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto.
Nel caso concreto la soluzione appare condivisibile.
La società aveva ottenuto merci da una pluralità di fornitori senza corrisponderne il prezzo. Le forniture erano effettuate in favore della società, le fatture erano intestate alla stessa e i beni, una volta acquisiti, venivano successivamente destinati verso terzi. La Corte valorizza proprio la continuità tra l’utilizzazione della struttura societaria per ottenere le merci e la loro successiva sottrazione.
Non convince, invece, l’argomento difensivo secondo cui, non essendo stata utilizzata alcuna risorsa sociale per acquistare le merci, non vi sarebbe stato alcun depauperamento del patrimonio.
Il valore patrimoniale di un bene non dipende dal costo sostenuto per acquisirlo.
Se una società riceve merci senza pagarne il prezzo, nel suo patrimonio possono contemporaneamente comparire un’attività, rappresentata dai beni ricevuti, e una passività, rappresentata dal debito nei confronti del fornitore.
Se successivamente l’attività viene sottratta mentre il debito rimane, la consistenza patrimoniale destinata alla soddisfazione dei creditori risulta evidentemente peggiorata.
Sotto questo profilo, dunque, la conclusione della Corte appare corretta.
Più delicato è, invece, il passaggio dalla soluzione del caso concreto alla generalizzazione del principio.
Affermare che la provenienza illecita non impedisca, di per sé, la successiva distrazione è cosa diversa dall’affermare che proprietà e modalità di acquisto siano sempre irrilevanti nella delimitazione dell’oggetto materiale della bancarotta.
La stessa espressione utilizzata dalla Corte suggerisce maggiore cautela.
La Corte non parla di semplice disponibilità del bene, ma di disponibilità patrimoniale.
La distinzione è fondamentale.
Un bene può trovarsi materialmente nella disponibilità dell’impresa senza essere, per ciò solo, entrato nella sua sfera patrimoniale.
La mera relazione fattuale con la cosa non è sufficiente a trasformarla automaticamente in una componente della garanzia dei creditori.
Si pensi, per ipotesi, a un bene sottratto al legittimo proprietario e semplicemente occultato nei locali della società. La disponibilità materiale esiste. Assai più difficile sarebbe sostenere che quel bene sia divenuto patrimonio dell’impresa nel senso rilevante per la bancarotta.
Il problema, allora, non è stabilire in astratto se un bene di provenienza illecita possa essere distratto.
La risposta può certamente essere positiva.
Occorre però un passaggio ulteriore.
Prima della distrazione deve essere dimostrato che quel bene, quale che sia stata la modalità della sua acquisizione, sia effettivamente entrato nella sfera patrimoniale dell’impresa.
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 22542/2026 gli indici di tale appartenenza erano particolarmente significativi. Le merci erano state ottenute spendendo il nome della società, erano state fatturate alla società ed erano entrate nel circuito economico dell’impresa prima di essere destinate altrove.
La soluzione concreta, pertanto, convince. È la generalizzazione del principio a richiedere maggiore prudenza.
La provenienza illecita del bene non esclude la sua appartenenza patrimoniale. Ma non può neppure sostituirne l’accertamento.
Prima ancora di chiedersi se un bene sia stato distratto, occorre dunque stabilire se quel bene fosse realmente divenuto una componente del patrimonio dell’impresa in senso penalmente rilevante.
È in questo passaggio, più che nell’origine lecita o illecita dell’acquisizione, che si gioca la delimitazione dell’oggetto materiale della bancarotta distrattiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata del 6 novembre 2025, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza in data 14 maggio 2019, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con la quale Sp.Va. è stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, al medesimo ascritti ai capi I) ed m) della rubrica, nella qualità di amministratore di fatto di Della Vecchia Infissi Srl, dichiarata fallita con sentenza del 31 marzo 2011, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. ed all'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, n.l. L.Fall.
All'imputato erano stati contestati, nell'editto accusatorio, plurimi reati di truffa - dichiarati prescritti in primo grado - posti in essere in danno di fornitori di merci che ne avevano operato la consegna in favore della società fallita, non rinvenute dalla curatela in seguito al fallimento e senza che le relative transazioni figurassero nelle scritture contabili.
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'Appello di Venezia ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Giovanni Gentilini, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuto sussistente a fronte della "distrazione delle merci acquistate e indicate nei capi che precedono", con conseguente esclusione del fatto tipico poiché, da un lato, non può sostenersi che i beni oggetto di truffa siano confluiti tra i cespiti aziendali e, dall'altro, la motivazione non si confronta con l'evidenza secondo la quale non risulta spesa alcuna risorsa sociale per l'acquisizione dei beni oggetto della contestata distrazione, con conseguente incolumità del patrimonio sociale, come, peraltro, in più punti evidenziato nella sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, prospetta la violazione della regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", sub specie di motivazione mancante o illogica, in relazione alla bancarotta documentale, in considerazione delle critiche proposte con l'appello, intese ad evidenziare l'interesse dell'unica fonte d'accusa a rimanere indenne da responsabilità, restando la prova della regolare istituzione e tenuta della contabilità sino alla gestione dell'imputato rimasta affidata alle dichiarazioni accusatorie in correità dell'amministratore formale Ma. e dei precedenti amministratori, mossi dall'evidente interesse alla discolpa. Nel resto, la censura evidenzia plurimi profili di criticità della motivazione, che ha del tutto trascurato di
considerare come l'imputato non fosse portatore di alcun interesse a dissimulare l'attività sociale, posto che le uniche condotte truffaldine orchestrate e descritte dalla stessa motivazione non coinvolgevano i registri di carico del magazzino aziendale, né il libro cespiti, trattandosi di attività illecite, estranee alla ragione sociale, poste in essere profittando della disponibilità dei locali aziendali e delle sue insegne, ma senza interessare i saldi di cassa. La motivazione, infine, non risolve il punto della collocazione temporale dei fatti di bancarotta documentale, in tal modo rinunciando a superare il ragionevole dubbio sulla effettiva responsabilità del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia violazione degli artt. 597, comma 1, e 606, comma 1, lett. c) cod proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rimasto immutato pur all'esito dell'esclusione dell'aumento, a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., statuito in primo grado e ritenuto, dalla Corte di merito, assorbito nell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, n. 1 L, Fall.
3. Con memoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, MARIA El. GAMBERINI, ha anticipato le conclusioni, nei termini riportati in epigrafe.
4. Su richiesta della difesa, il ricorso è stato trattato con la presenza delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo; nel resto, l'impugnazione è inammissibile.
1.11 primo motivo è proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità.
1.1. Dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame, riportati nella sentenza impugnata, così come dall'atto d'appello, non risulta che la censura sia stata proposta nell'impugnazione di merito, limitata alla contestazione del ruolo di amministratore di fatto ascritto all'imputato.
Ne consegue che il motivo è inedito.
Non sono, invero, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di
motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); per altro verso, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 - 02).
Ne consegue che il tema dell'oggetto della distrazione, in quanto non proposto con il gravame, si rivela non deducibile con l'impugnazione di legittimità.
1.2. Anche laddove volesse intendersi la censura come protesa alla devoluzione della violazione di legge penale, sub specie di deficit di tipicità della fattispecie di bancarotta distrattiva, la stessa è, nondimeno, manifestamente infondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, invero, in tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1, n. 1) legge fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, dep. 2023, Bergese, Rv. 284223 - 02).
Al riguardo, le conformi sentenze di merito hanno delineato il quadro del concreto operare di Della Vecchia Infissi Srl che, fino al 2010, era stata attiva nel settore mobiliero e con posizione sicuramente florida. Dal 2010, la società era stata amministrata solo formalmente dal giovanissimo Ma., cessionario della totalità delle quote societarie, ma effettivamente gestita dall'imputato, dando luogo a una radicale modificazione del proprio modus operandi, in quanto quest'ultimo non aveva assunto alcuna iniziativa conforme all'oggetto sociale, utilizzandola, invece, per "rastrellare" quanti più beni e merci possibile presso ignari fornitori di svariati settori produttivi, emittenti regolari fatture in favore della società, ai quali non veniva corrisposto il prezzo delle relative forniture.
Pur dichiarati estinti per prescrizione, i singoli episodi di truffa sono stati accertati compiutamente alla luce delle deposizioni delle persone offese (o dei dipendenti delle ditte truffate) che avevano trattato con l'imputato.
Le conformi sentenze di merito hanno, dunque, rimarcato la distorta finalizzazione dello schema societario, originariamente destinato a operare in modo lecito e poi destinato al compimento di una serie indeterminata di truffe per "rastrellare" quanti più beni e merci possibile da distrarre subito verso terzi, così stabilizzando l'insolvenza della fallita.
A fronte di siffatta argomentazione, che salda inscindibilmente la spendita dello schermo societario per designare l'acquirente di forniture fraudolentemente ricevute e illecitamente distratte, il ricorrente si limita a postulare il difetto dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con censure manifestamente infondate in diritto e prive di ogni correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.
2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
2.1. Senza confrontarsi con la intima correlazione, instaurata nelle conformi sentenze di merito tra la condotta spoliativa e la correlata omissione documentale, il ricorrente si limita ad evocare la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, finendo per contestare - nel corpo del motivo - una generica assenza di riscontri alle dichiarazioni testimoniali rese dall'amministratore di diritto e dai precedenti gestori della fallita, in tal modo rinunciando a delineare compiutamente la censura.
Al riguardo, va solo ricordato come la regola di giudizio deH'"a/ di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (per tutte Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01); e, nella delineata prospettiva, non si comprende quale diversa ed opposta ricostruzione, dotata di decisiva valenza dimostrativa, la Corte d'Appello avrebbe ingiustificatamente svalutato.
2.2. Nel resto, il motivo postula una generica violazione delle regole di giudizio relative alla chiamata in correità, senza confrontarsi con le complessive ragioni della decisione sul punto della intenzionale dissimulazione delle transazioni illecite effettuate dall'imputato, del ruolo di ideatore e organizzatore dell'indicato sistema truffaldino, orientata ad ostacolare la ricostruzione delle merci fraudolentemente apprese ed illecitamente distratte.
3. Il terzo motivo è, invece, fondato.
3.1. Pur avendo escluso la continuazione, erroneamente ritenuta (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01), ed aver applicato la più favorevole disciplina del bilanciamento di circostanze prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.Fall.), il giudice di appello ha mantenendo ferma la pena finale, aumentando immotivatamente - avuto riguardo all'esclusione del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. cod. pen. ed all'assorbimento della ritenuta aggravante nel giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti - la pena base irrogata dal giudice di primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius.
Quel che rileva, invero, per escludere la violazione del divieto di trattamento deteriore è che, una volta mutata la struttura del reato (come nel caso di specie, in cui è stata esclusa la continuazione, erroneamente ritenuta, ed applicata la più favorevole disciplina del bilanciamento di circostanze prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.Fall.), il giudice di appello, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri di rideterminazione della pena, tenga presente, da un lato, il limite costituito dalla pena finale, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice a quo, e, dall'altro, il limite rappresentato dall'insieme dei singoli elementi che compongono il calcolo di detta pena, i quali pure non possono essere rivisti in senso deteriore rispetto alle statuizioni del primo giudice (cfr. Sez. 5, n. 39765 del 29/05/2017, Rv. 271851 - 01, in cui la reformatio è stata esclusa poiché la Corte d'Appello aveva correttamente ridotto la pena base, in virtù del fatto che, riconosciuto il bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, la medesima non doveva più essere aumentata per la continuazione).
Ne consegue che, nel caso in esame, la Corte d'Appello non ha fatto buon governo del citato principio.
3.2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio e, non involgendo la conseguente commisurazione della pena valutazioni discrezionali (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01), l'annullamento può essere disposto senza rinvio, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione della pena in anni due di reclusione (pena base anni tre, escluso l'illegittimo aumento per la continuazione ed all'esito del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee; ridotta di un terzo per il rito sino ad anni due di reclusione).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2026.