Elezione di domicilio - Avvocato Salvatore Del Giudice
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Art. 161 cpp

L'elezione di domicilio ex art. 161 cpp: Che cos’è, come e quando si effettua e a cosa serve.

1. Che cos'è?

L'elezione di domicilio ex art. 161 cpp è l'atto con il quale la persona indagata indica all’autorità giudiziaria il luogo in cui intende ricevere le notifiche del procedimento penale.

L'elezione di domicilio viene effettuata nel corso delle indagini preliminari, quando viene richiesta la presenza dell'indagato per il compimento di uno specifico atto (pensiamo ad un interrogatorio) o contestualmente alla notifica del primo atto del procedimento penale.

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2. Differenza tra domicilio dichiarato e domicilio eletto.

La persona  sottoposta alle indagini preliminari, secondo quanto previsto dall’art. 161 cpp, può decidere di ricevere le notifiche del procedimento penale in due distinte modalità.

In primo luogo, l’indagato può dichiarare il domicilio e dunque chiedere di ricevere le notificazioni nell'abitazione in cui vive o nel luogo in ci esercita abitualmente la sua attività lavorativa.

In tal caso, si parla di domicilio dichiarato ex art. 161 cpp, perché la scelta della persona sottoposta alle indagini ricade su uno dei luoghi descritti dall'art. 157 comma 1 cpp.

L’indagato può però decidere di non ricevere le notificazioni presso la sua abitazione o il luogo di lavoro e scegliere un luogo diverso, pensiamo ad una seconda casa, l’abitazione di un amico, di un parente o lo studio professionale di un avvocato.

In questo caso, si parla di domicilio eletto.

Questa decisione può dipendere da svariate ragioni.

Ed invero, la persona sottoposta alle indagini può compiere l'elezione di domicilio e quindi indicare un luogo “diverso” da quelli ordinari (casa e lavoro), per ragioni di riservatezza e quindi per evitare che familiari, colleghi di lavoro e vicini di casa vengano a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

Ed ancora, l’indagato può effettuare l'elezione di domicilio ex art. 161 cpp in un luogo diverso dalla propria abitazione, indicando l’indirizzo dello studio professionale del proprio difensore, semplicemente in quanto non ha una fissa dimora o risiede all’estero.

In ogni caso, è bene chiarire che la persona sottoposta alle indagini non è tenuta ad indicare le ragioni della propria scelta all’Autorità Giudiziaria nel momento in cui effettua l'elezione di domicilio per le notificazioni.

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3. Quando si effettua l'elezione di domicilio?

L'elezione di domicilio ex art. 161 cpp normalmente è il primo atto che viene compiuto dall’indagato quando viene a contatto con l’autorità giudiziaria.

L’art. 161 cpp individua due distinti momenti in cui può essere effettuata:

  1. quando l’indagato deve compiere un atto davanti al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, pensiamo ad un sequestro, una perquisizione o un interrogatorio (elezione di domicilio ai sensi del comma 1 dell’art. 161 cpp);

  2. quando l’indagato riceve la notifica dell’informazione di garanzia o del primo atto del procedimento penale da parte della autorità giudiziaria (elezione di domicilio ai sensi del comma 2 dell’art. 161 cpp).

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4. Come si effettua l'elezione di domicilio?

Secondo l’art. 162 cpp, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ex art. 161 cpp può essere effettuata dall’indagato in tre modalità:

  1. con una dichiarazione dell’indagato raccolta a verbale (pensiamo al verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria);

  2. con un telegramma;

  3. con una lettera raccomandata, a condizione che in quest’ultimo caso, la firma dell’indagato sia autenticata da un notaio, o dal difensore o da altra persona autorizzata.

Sempre secondo l’art. 162 cpp, la dichiarazione o l'elezione di domicilio può essere effettuata anche nella cancelleria del tribunale in cui la persona indagata si trova e pertanto non direttamente all’autorità che procede.

Ciò al fine di facilitare l’indagato che risieda lontano dal luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria.

5. A che serve l'elezione di domicilio?

L’elezione di domicilio ex art. 161 cpp ha la funzione di semplificare il procedimento di notificazione degli atti giudiziari, agevolando l’autorità giudiziaria nella notifica degli atti del procedimento penale.

Al riguardo, sono necessarie alcune precisazioni.

Il procedimento penale è costituito da una serie di atti ed avvisi che devono essere portati a conoscenza dell’indagato o dell’imputato.

Ad esempio, un decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp, atto che rappresenta la chiamata in giudizio dell’imputato, deve necessariamente essere portato alla sua conoscenza, ed infatti se questo non accade si determina una nullità assoluta dell’atto che rischia di paralizzare il processo, investendo anche gli atti successivamente assunti.

Ciò detto, va osservato che la notifica di un atto “ a mani proprie” (notifica effettuata direttamente nelle mani dell’imputato) da parte dell’autorità che procede può incontrare numerose difficoltà.

Pensiamo ad un imputato senza fissa dimora o ad una persona che volontariamente decida si “sfuggire” alla notifica di un atto dell’autorità giudiziaria.

Per questi motivi, il Legislatore ha deciso di creare questo “strumento” che di fatto semplifica il procedimento di notifica degli atti del procedimento penale.

Ed infatti, se dopo l’elezione di domicilio ex art. 161 cpp, l’ufficiale giudiziario si recherà nel luogo indicato dall’indagato, per notificargli un atto successivo del procedimento e non lo troverà, non dovrà seguire la lunga e complessa procedura indicata nell’art. 157 cpp (procedura che ha come obiettivo principale la notifica a mani proprie), ma gli basterà notificare l’atto al difensore dell’imputato.

Il quarto comma dell’art. 161 cpp dispone infatti che se la notificazione nel domicilio indicato dall’indagato diviene impossibile la notifica è eseguita mediante consegna al difensore dello stesso.

Cosa significa “notifica impossibile”?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 58120/17,  sono intervenute sul punto, chiarendo che la notificazione diviene impossibile anche quando l’imputato è temporaneamente assente dal luogo precedentemente dichiarato o eletto.

Come è evidente, ciò significa che una volta effettuate l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 cpp è veramente molto difficile che si verifichino problemi di notificazione degli atti del procedimento penale all’indagato.

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6. Si può modificare il domicilio eletto?

Sì, il domicilio dichiarato o eletto può essere modificato, ai sensi dell’art. 162 cpp, nelle medesime modalità con cui avviene l’elezione di domicilio (a verbale, con telegramma o con lettera raccomandata).

Se la persona sottoposta alle indagini ha, ad esempio, cambiato luogo di residenza o si è trasferito ad un nuovo indirizzo dovrebbe (nel suo interesse) comunicare tempestivamente la modifica, in una delle tre modalità sopra descritte e ciò in quanto la mancata comunicazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 cpp, comporta che le notificazioni verranno comunque eseguite nel luogo precedentemente indicato dall’indagato.

Questo significa che l’indagato non avrà la possibilità di leggere l’atto ma la notificazione risulterà perfezionata (e dunque produttiva di effetti) e l’indagato non potrà eccepire alcuna nullità, irregolarità della notifica.

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7. Posso rifiutarmi di eleggere domicilio?

Sì, ma non sarebbe, in ogni caso, una scelta saggia.

L’art. 161 cpp prevede espressamente la facoltà dell’indagato di rifiutarsi di effettuare l'elezione di domicilio  per le notificazioni.

Per assurdo, l’indagato potrebbe anche decidere di indicare all'autorità giudiziaria un luogo sbagliato o di “fantasia”, ma è bene chiarire che tale “strategia” risulterebbe controproducente.

Ed infatti, nei casi sopra indicati, le notifiche verrebbero effettuate mediante consegna al difensore (oltretutto, a mezzo posta certificata), finendo per accelerare i tempi del procedimento penale, anche provocarne la stasi o il rallentamento.

Se ha bisogno di contattare lo Studio, può chiamarci al numero 08119552261 o inviare una mail qui

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