Definire «estorsiva» la richiesta di un avvocato non è sempre diffamazione
DIFFAMAZIONE / Cass. n. 31427/26
Un avvocato scrive al Consiglio dell'Ordine per denunciare la condotta di un collega. Nell'esposto definisce «estorsiva» la richiesta di denaro che quest'ultimo aveva rivolto alla sua assistita.
Viene denunciato per diffamazione. E condannato.
La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza, perché il fatto non costituisce reato.
La vicenda pone una questione che supera il conflitto tra due professionisti: fino a che punto può spingersi la critica quando è rivolta a un'autorità chiamata proprio a valutare la correttezza di una condotta?
Nel caso concreto, un avvocato aveva inviato a una donna anziana due raccomandate, chiedendo il pagamento di cinquemila euro per ciascuno dei propri assistiti e prospettando, in mancanza, l'avvio di un procedimento penale.
Il difensore della destinataria aveva presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, qualificando il contenuto delle missive come «estorsivo» e «ricattatorio».
I giudici di merito avevano ravvisato in quelle espressioni gli estremi della diffamazione.
La quinta sezione della Cassazione rovescia la prospettiva.
Il punto non è stabilire se l'aggettivo utilizzato sia, in astratto, offensivo. È comprendere perché, a chi e in quale contesto sia stato utilizzato.
L'esposto disciplinare non è una dichiarazione rivolta indiscriminatamente al pubblico. È l'atto attraverso il quale un soggetto sottopone all'autorità competente fatti che ritiene meritevoli di valutazione deontologica.
La distinzione è decisiva.
Già Cass. pen., sez. V, n. 33994/2010 aveva affermato che l'invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine contenente dubbi sulla correttezza professionale di un avvocato è, di regola, scriminato dall'art. 51 c.p., quale esercizio del diritto di critica.
Il principio era stato ribadito da Cass. n. 13549/2008, anche con riferimento a espressioni offensive, e da Cass. n. 42576/2016, relativa a un esposto nel quale una richiesta di compensi professionali era stata qualificata come «tentativo di truffa».
La ragione è più profonda della semplice libertà di manifestazione del pensiero.
Se il timore di una condanna per diffamazione impedisse di rappresentare all'organo disciplinare condotte ritenute scorrette, il controllo deontologico finirebbe per dipendere dal silenzio di coloro che dovrebbero poterlo sollecitare.
Il diritto di critica, tutelato dall'art. 21 Cost., incontra certamente il diritto alla reputazione e alla dignità personale. Ma il loro bilanciamento non può prescindere dalla funzione esercitata attraverso la comunicazione.
Qui l'avvocato non stava pronunciando pubblicamente un giudizio definitivo sulla responsabilità penale del collega. Stava descrivendo una richiesta economica, che riteneva indebita e accompagnata dalla prospettazione di una denuncia penale, affinché il Consiglio dell'Ordine ne valutasse la correttezza.
La qualificazione severa della condotta era dunque funzionale alla rappresentazione dei fatti sottoposti al controllo disciplinare.
Naturalmente, questo non significa che ogni esposto sia sottratto alla disciplina della diffamazione.
La scriminante non trasforma l'autorità disciplinare in un luogo nel quale qualsiasi accusa diventa lecita. Occorre pur sempre che la critica conservi un rapporto riconoscibile con i fatti rappresentati e con la finalità di sollecitare il controllo dell'organo competente.
Ma proprio questa precisazione consente di comprendere la ratio della decisione.
La libertà di critica non protegge soltanto le parole misurate. Protegge anche quelle dure, quando sono funzionali all'esercizio di un diritto.
Altrimenti la reputazione professionale, da bene meritevole di tutela, rischierebbe di trasformarsi in uno schermo contro il controllo della professione.
Ed è questo il confine che la Cassazione restituisce alla sua corretta dimensione.
Un avvocato ha diritto alla propria reputazione. Non ha diritto a essere sottratto alla critica di chi chiede che il suo operato venga valutato.
Cassazione penale sez. V, 01/07/2026, (ud. 01/07/2026- dep. 14/08/2026) - n. 31427
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna dell'avv. Co.Ca. per il delitto di diffamazione in danno dell'avv. Ad.An. rispetto alle parole espresse in un esposto al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino presentato nei confronti dello stesso.
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost.
A fondamento delle spiegate censure premette che, come ricostruito dai giudici di merito, nella veste di difensore della sig.ra Bi., aveva proposto denuncia/querela nei confronti della persona offesa perché aveva inviato alla sua cliente due raccomandate aventi ad oggetto "atto dichiarativo e di costituzione in mora" richiedendo la somma di Euro 5.000,00 per ciascuno dei propri assistiti, in assenza di un titolo legittimamente tale richiesta, asserendo che, in mancanza, sarebbe stato promosso un giudizio penale nei confronti della destinataria, che ne era rimasta profondamente turbata anche in ragione dell'età avanzata.
Ciò posto, deduce che sarebbe stato erroneamente ritenuto colpevole del delitto ascritto poiché si era limitato a presentare un esposto all'ordine degli avvocati evidenziando il contenuto estorsivo e ricattatorio delle missive sottoscritte dalla parte civile, e quindi che l'atto depositato era come tale idoneo a offendere il prestigio e il decoro dell'intera categoria professionale, poiché era stata rimessa la valutazione sulla rilevanza deontologica delle condotte al competente ordine.
2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. in quanto aveva espresso dubbi sulla correttezza dell'operato del collega, descrivendone la condotta al Consiglio dell'ordine degli avvocati, rimettendo a questo qualsivoglia valutazione sulla stessa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Come questa Corte ha avuto modo di affermare da lungo tempo, di regola non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui il quale invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sotto forma di esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422). Alla stregua di quanto condivisibilmente osservato nella motivazione di tale decisione, a voler diversamente opinare, infatti, gli interessati sarebbero privati del diritto di chiedere il controllo sul livello deontologico, nei confronti di soggetti, la cui attività di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti può profondamente incidere sui propri diritti personali e patrimoniali.
Vi è allora che l'esercizio di tale diritto è scriminato dall'ordinamento in forza della generale causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi, anche in ipotesi, come quella in esame, in cui la condotta si sostanzi nell'invio di un esposto contenente espressioni offensive nei confronti del professionista all'autorità disciplinare (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Rv. 239825).
Ponendosi nel solco dei richiamati precedenti, una più recente decisione ha ritenuto così non integrato il delitto di diffamazione in una fattispecie nella quale l'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo di truffa" (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044).
Del pari, deve allora affermarsi, in omaggio ai ripercorsi principi, rispetto alla fattispecie in esame, che, a fronte della richiesta perentoria alla controparte, per evitare una denuncia penale, di corrispondere entro un breve termine somme non dovute ai propri clienti da parte di un legale, la condotta del legale della persona cui è indirizzata una missiva di presentare un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati in cui definisce "estorsivo" il contenuto della stessa lettera non integra il delitto di diffamazione, in quanto è scriminata dall'intento di descrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione della condotta sul piano deontologico e disciplinare.
3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così è deciso in Roma, l'1 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2026.