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Il fornitore è una “cartiera”, ma le fatture non diventano false per contagio

14 minuti fa
Tempo di lettura: 5 min

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA/ IL CASO DI STUDIO

Il fornitore è una “cartiera”, ma le fatture non diventano false per contagio

Il Tribunale assolve un imprenditore seguito dal nostro Studio: le irregolarità fiscali del fornitore non bastano a dimostrare che le operazioni fatturate siano inesistenti.

Una verifica fiscale nei confronti di un fornitore può avere conseguenze che vanno ben oltre quel singolo soggetto.

Accade frequentemente che, una volta qualificata un'impresa come società “cartiera”, l'accertamento si estenda ai suoi clienti: vengono ricostruiti i rapporti commerciali, esaminate le fatture ricevute, verificate le dichiarazioni fiscali e, da una contestazione tributaria, può nascere un procedimento penale.

Ma esiste un passaggio che non può essere saltato.

Il fatto che il fornitore presenti gravi irregolarità fiscali non dimostra, da solo, che ogni operazione fatturata ai propri clienti sia inesistente.

È precisamente su questo terreno che si è sviluppato un procedimento seguito dal nostro Studio, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato perché “il fatto non sussiste”.


Il caso

Il procedimento riguardava un imprenditore operante da molti anni nel settore edilizio.

La Guardia di Finanza, all'esito di precedenti accertamenti effettuati nei confronti di una società fornitrice, aveva ritenuto quest'ultima una cosiddetta società cartiera, rilevando numerose violazioni e irregolarità fiscali.

Dagli approfondimenti era emerso che l'impresa dell'imputato aveva ricevuto dal fornitore diverse fatture relative a due differenti annualità.

Le fatture erano state regolarmente contabilizzate ed utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.

I pagamenti, tuttavia, risultavano effettuati attraverso strumenti tracciabili, tra cui assegni bancari intestati alla società fornitrice.

Il problema processuale diventava allora molto preciso: le irregolarità riscontrate presso il fornitore erano sufficienti per affermare che anche le operazioni commerciali intercorse con l'imputato fossero inesistenti?

La risposta del Tribunale è stata negativa.


Una “cartiera” non rende inesistenti tutte le operazioni compiute con i suoi clienti

È probabilmente questo il passaggio più significativo della decisione.

L'accusa traeva origine dagli accertamenti eseguiti nei confronti della società fornitrice e dalle gravi anomalie che erano state riscontrate nella sua attività.

Il processo, però, non poteva limitarsi alla qualificazione fiscale del fornitore.

Occorreva verificare una circostanza ulteriore e decisiva: le singole operazioni indicate nelle fatture ricevute dall'imputato erano realmente avvenute oppure no?

Il Tribunale ha osservato che le violazioni rilevate nei confronti del fornitore non permettevano di presumere automaticamente l'inesistenza delle specifiche operazioni intercorse con l'impresa dell'imputato.

È una distinzione fondamentale.

Una cosa è dimostrare che una società abbia una struttura anomala o abbia realizzato operazioni fiscalmente irregolari.

Altra cosa è dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che una determinata fornitura fatturata ad un determinato cliente non sia mai avvenuta.

Il processo penale non ammette automatismi probatori.


La difesa deve ricostruire l'operazione economica reale

È proprio su questo punto che è stata costruita la difesa.

Non era sufficiente opporre alla ricostruzione accusatoria una semplice affermazione dell'imputato.

Occorreva ricostruire concretamente ciò che era accaduto nei cantieri.

Nel corso del dibattimento sono quindi emersi diversi elementi.

I testimoni hanno confermato l'effettiva attività imprenditoriale svolta dall'imputato e la presenza nei cantieri di materiale pubblicitario, indumenti da lavoro e gadget recanti il marchio dell'impresa.

Sono state inoltre ricostruite le forniture di materiale destinato all'attività edilizia e la presenza sui cantieri di rappresentanti commerciali.

Particolare rilievo assumevano poi le modalità di pagamento delle fatture, effettuate mediante mezzi tracciabili.

Ma uno degli elementi maggiormente significativi è derivato dall'analisi della contabilità.


La consulenza contabile come strumento di difesa penale

Nel processo per fatture relative ad operazioni inesistenti, la contabilità non deve essere letta soltanto come insieme di registrazioni fiscali.

Occorre ricostruire l'economia reale dell'impresa.

Il consulente della difesa ha esaminato i registri IVA, i ricavi, i costi sostenuti dall'impresa e la congruità delle forniture rispetto alla concreta attività esercitata.

L'analisi ha evidenziato un dato particolarmente importante: non risultavano duplicazioni degli acquisti contestati.

In altri termini, non emergeva che l'imprenditore avesse acquistato da altri soggetti gli stessi beni che figuravano nelle fatture considerate sospette.

I costi risultavano inoltre compatibili con il volume d'affari e con le caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta.

Il Tribunale ha attribuito espressamente rilievo a tale circostanza, osservando come il consulente della difesa avesse evidenziato la congruità degli importi indicati in bilancio e l'assenza di duplicazioni degli acquisti.

Non una difesa astratta, dunque, ma la ricostruzione documentale della realtà economica sottostante alle fatture.


Il ragionevole dubbio riguarda anzitutto l'inesistenza dell'operazione

La motivazione contiene un'affermazione che merita particolare attenzione.

Secondo il Tribunale di Bari, gli elementi emersi durante il dibattimento erano idonei a determinare quantomeno un ragionevole dubbio sulla stessa inesistenza delle operazioni.

Il tema è importante perché, nei procedimenti relativi alle fatture sospette, il dibattito viene talvolta immediatamente spostato sull'elemento soggettivo: ciò che l'imprenditore sapeva, ciò che avrebbe dovuto sapere, i rapporti intrattenuti con il fornitore.

Ma logicamente viene prima un'altra domanda:

l'operazione contestata era realmente inesistente?

Se l'accusa non riesce a dimostrare questo elemento, il problema della consapevolezza dell'imputato diventa successivo.

È proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato.

Gli accertamenti compiuti nei confronti del fornitore non erano sufficienti a superare quanto emerso attraverso testimonianze, documentazione, pagamenti e analisi contabile.


L'assoluzione perché il fatto non sussiste

All'esito del dibattimento il Tribunale ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste.

La formula assolutoria assume particolare rilevanza.

Il Tribunale non si è limitato a rilevare un problema marginale nella ricostruzione accusatoria.

Ha ritenuto non raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture contestate.

Ed è questo il punto che rende la decisione particolarmente interessante anche al di là del singolo processo.

Quando un imprenditore riceve una contestazione per fatture inesistenti

Una contestazione di questo tipo non dovrebbe essere affrontata limitandosi ad esaminare formalmente le fatture.

Occorre ricostruire l'intero rapporto economico:

  • ordini e contratti;

  • bonifici, assegni e altri pagamenti;

  • documentazione bancaria;

  • documenti di trasporto;

  • materiali effettivamente utilizzati;

  • cantieri o luoghi di consegna;

  • rapporti con agenti e rappresentanti;

  • fotografie e documentazione commerciale;

  • testimonianze di dipendenti, tecnici, clienti e fornitori;

  • contabilità generale dell'impresa;

  • eventuale assenza di acquisti duplicati presso altri fornitori;

  • compatibilità dei costi con ricavi, lavori eseguiti e dimensioni dell'attività.

Il processo penale tributario si gioca spesso proprio sulla capacità di trasformare questa massa apparentemente disordinata di documenti in una ricostruzione economica coerente e verificabile.


Essere clienti di una società irregolare non significa aver commesso un reato

La vicenda mostra, soprattutto, il pericolo degli automatismi.

Una società può risultare fiscalmente irregolare.

Può essere sottoposta ad accertamento.

Può persino presentare caratteristiche considerate tipiche di una “cartiera”.

Da tutto questo, però, non discende necessariamente che ogni fattura emessa da quella società rappresenti un'operazione inesistente.

La responsabilità penale rimane personale.

E anche quando l'indagine nasce dalle anomalie del fornitore, l'accusa deve comunque dimostrare la falsità delle specifiche operazioni attribuite all'imputato.

Nel caso seguito dal nostro Studio, il dibattimento ha consentito di riportare il processo proprio su questo terreno: non sulle presunzioni, ma sui fatti.

E i fatti non hanno consentito di raggiungere la prova richiesta per una condanna.

**Caso seguito dallo Studio Legale dell'avv. Salvatore del Giudice. I riferimenti personali e societari sono stati omessi a tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

Assistenza nei procedimenti penali tributari

Lo Studio Legale Salvatore del Giudice presta assistenza a imprenditori, amministratori e professionisti coinvolti in procedimenti per fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e altri reati tributari, sin dalla fase delle verifiche fiscali e delle indagini preliminari e durante il giudizio.

Nei procedimenti che riguardano operazioni commerciali contestate, l'attività difensiva viene sviluppata attraverso l'analisi coordinata della documentazione fiscale, bancaria, commerciale e contabile, con l'eventuale ausilio di consulenti tecnici.

Per sottoporre allo Studio un procedimento penale tributario o una contestazione relativa a fatture ritenute inesistenti è possibile richiedere una valutazione del caso.

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