Errore chirurgico

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un primo operatore dell'equipe chirurgica e di un infermiere, accusati di aver cagionato colposamente una lesione personale ad un paziente (ascesso retroperitoneale fistolizzato al colon), dimenticando una garza laparotomica nell'addome, a seguito di intervento chirurgico di isteroannessiectomia radicale.
Gli imputati (medico ed infermiere) venivano condannati sia in primo grado che nel giudizio di appello e proponevano un articolato ricorso per cassazione.
Analizziamo nel dettaglio la decisione della corte di cassazione.
Autorità giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione |
Reato contestato: Lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. |
Imputati: Primo operatore dell'equipe chirurgica ed un infermiere |
Esito: Condanna annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato - sentenza n. 392/21 (ud. 12/09/21, dep. 11/01/22) |
Indice:
1. Il capo di imputazione e la condanna in appello
2. I motivi di ricorso per cassazione del medico
2.1 Il chirurgo ha rispettato protocolli e linee guida sulla conta delle garze
2.2 Il chirurgo non è tenuto a contare personalmente le garze
2.4 La sentenza di appello difetta di motivazione e non indica con precisione la condotta del chirurgo
2.5 Il conteggio delle garze è una attività di competenza esclusiva dell'infermiere
3. La decisione della corte di cassazione
3.1 La dichiarazione della prescrizione del reato
3.2 La soluzione della corte al quesito: Il chirurgo deve contare le garze
3.3 Le considerazioni della corte sui motivi residuali
4. Dispositivo
1. Il capo di imputazione e la condanna in appello
Con sentenza del 19 dicembre 2019 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con cui L.B.V., in qualità di primo operatore dell'equipe chirurgica, e S.M., in qualità di infermiere della Sala Operatoria, sono stati ritenuti responsabili dei reato di cui all'art. 590 c.p., perché con colpa consistita, in negligenza, imprudenza, ed imperizia e nella violazione delle regole stabilite dalle Raccomandazioni del Ministero della Salute, in materia di prevenzione di ritenzione delle garze, strumenti o materiali all'interno del sito chirurgico, cagionavano a C.L. un ascesso retroperitoneale fistolizzato al colon, causato da una garza laparotomica dimenticata nell'addome, a seguito di intervento chirurgico di isteroannessiectomia radicale, da cui derivava una malattia con prognosi superiore ai quaranta giorni.
2. I motivi di ricorso per cassazione del medico
Avverso la sentenza propone ricorso, L.B.V., a mezzo dei suo difensore, formulando, cinque motivi di impugnazione.
2.1 Il chirurgo ha rispettato protocolli e linee guida sulla conta delle garze
Con il primo lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della, carenza per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta a tutti i motivi proposti, senza cogliere il punto, della decisione di primo grado devoluto con l'appello.
Premette che il gravame si fondava sul corretto adempimento da parte dell'imputato alle regole cautelari adottabili, dall'agente modello e sul principio di autoresponsabilità, in forza del quale, tenuto conto delle previsioni di cui alla Raccomandazione Ministeriale n. 2/2008, espressamente richiamata nel, capo di imputazione, l'intervento del chirurgo è limitato al controllo che prima dell'intervento gli infermieri eseguano la conta delle garze, che durante l'intervento annotino il numero introdotte nel campo operatorio e che, a suo termine, prima di suturare, essi abbiano verificato che il numero delle garze utilizzate in entrata e quelle in uscita, operando il relativo conteggio.
Solo, infatti, in caso di una discrasia evidenziata dal, conteggio, di esclusiva competenza degli infermieri, ai sensi della Raccomandazione Ministeriale, e', dovere dei chirurgo intervenire e procedere, alla ricerca della garza derelitta, attraverso l'accurata ispezione del campo operatorio e dell'area circostante (pavimento e contenitori per garze usate) ed eventualmente con una radiografia per individuarla e rimuoverla.
Osserva che, nel caso di specie, il Dott. L.B. aveva eseguito tutti i compiti spettantigli, come dimostrato dalla sottoscrizione della check-list, con cui viene attestato lo svolgimento della attività previste sia di competenza del chirurgo, che dell'equipe,