La massima
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza
Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 settembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda la pena irrogata dal Tribunale di Larino a S.A. per il reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Con il ricorso per cassazione il difensore dell'imputato ha dedotto, con l'unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova dello stato di ebbrezza, desunta dai risultati dell'esame del prelievo ematico a cui l'imputato era stato sottoposto al Pronto Soccorso.
Sotto un primo profilo viene dedotta la mancanza di consenso al prelievo ematico, richiesto ai sanitari dalla polizia giudiziaria ai fini di prova dello stato di ebbrezza e non rientrante negli ordinari protocolli sanitari per finalità terapeutica o diagnostica.
Sotto un secondo profilo viene dedotta la mancanza del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dovuto ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., sostenendo: da un lato, che tale avviso debba risultare dall'apposito verbale redatto nell'immediatezza (e non due giorni dopo, come nel caso di specie), e che la relativa prova non possa essere fornita tramite la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria; dall'altro lato la nullità dell'avviso derivante dal mancato rispetto della forma scritta, richiesta dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005.
3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
4. Nella memoria depositata il 28 gennaio 2021 il difensore dell'imputato, oltre a ribadire i motivi di ricorso, ha dedotto che la questione relativa alla possibilità di provare mediante la deposizione dell'agente operante l'adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, é stata rimessa alle Sezioni Unite, e ha chiesto, pertanto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso e, in via subordinata, di sospendere il processo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é infondato.
1. Sotto il profilo del denunciato mancato consenso al prelievo ematico, richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini di prova dello stato di ebbrezza e non rientrante negli ordinari protocolli sanitari per finalità terapeutica o diagnostica, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento, con la conseguenza che la mancanza di consenso dell'indagato al prelievo di campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non é causa di inutilizzabilità degli esami compiuti (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, Morrone, Rv. 272334; Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 - dep. 2014 -, Lo Faro, Rv. 258490).
Ciò in quanto la specifica disciplina dettata dall'art. 186 nuovo C.d.S., - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13 Cost., comma 2, - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, e il consenso (informato) riguarda la tipologia dell'atto compiuto dal sanitario, laddove, invece, ai fini dell'accertamento finalizzato all'acquisizione della prova del reato di guida in stato di ebbrezza, non rileva il consenso, ma il dissenso penalmente sanzionato (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946).
Si é altresì ritenuto che la stessa sanzione penale che accompagna il rifiuto al controllo, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 - dep. 2014 -, Lo Faro, Rv. 258490; Sez. 4, n. 8041 del 21/12/2011 - dep. 2012 -, Pasolini, Rv. 252031).
E la giurisprudenza della Corte ha anche chiarito che, nel caso di richiesta della polizia giudiziaria di effettuare, sul campione ematico già prelevato a fini sanitari, anche la ricerca del tasso alcolemico, non può riconoscersi alcun diritto dell'interessato a esprimere uno specifico consenso sulla rilevazione del tasso alcolemico, trattandosi di accertamento in sé non invasivo (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946).
Passando all'applicazione di tali principi al caso in esame, si rileva che dallo stesso ricorso si desume che l'accertamento della presenza di alcool sul prelievo ematico fu richiesto dalla polizia giudiziaria dopo che l'odierno ricorrente era stato dimesso dall'ospedale (e pertanto già sottoposto a prelievo ematico per esigenze di cura, sebbene non ai fini di accertare la presenza di alcol nel sangue).
Il consenso di cui si discute nel caso di specie non é quindi quello relativo al prelievo ematico (già eseguito al momento in cui pervenne al Pronto Soccorso la richiesta della polizia giudiziaria di accertamenti relativi alla presenza di alcool, sul prelievo ematico già effettuato) - comunque non necessario ai fini dell'utilizzabilità nel processo penale dei risultati dell'accertamento sulla presenza di alcool nel sangue - bensì quello relativo all'accertamento della presenza di alcool sul prelievo già effettuato. Consenso, quest'ultimo, certamente non richiesto, trattandosi di accertamento non invasivo che integra attività di ricerca della prova di un reato (sul punto - oltre a Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946, punto 3.1. della motivazione - anche Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 - dep. 2013 -, Bazzotti, Rv. 254933, punto 5.5. della motivazione, pronunciatasi in una fattispecie analoga).
Nel caso in esame non viene, pertanto, neppure in rilievo il precedente, apparentemente difforme, costituito da sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004, riferito a un caso in cui in Pronto soccorso per esigenze di cura i sanitari non ritennero di effettuare alcun prelievo ematico, ma lo fecero esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria. In quel caso la Corte non ravvisò un valido consenso, per non essere stato il conducente avvertito della finalità per la quale veniva eseguito il prelievo.
2. Sotto il diverso profilo dedotta violazione dell'obbligo del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., preliminarmente si rileva che tanto dalla sentenza impugnata, quanto dal ricorso, risulta che nel verbale degli accertamenti urgenti, redatto due giorni dopo, gli agenti operanti hanno dato atto di aver informato il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento.
Pertanto, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, non é rappresentata dal solo esame testimoniale dell'agente operante, ma altresì dal verbale degli accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, il quale, sebbene redatto due giorni dopo, ha valore fidefaciente.
La sentenza impugnata risulta pertanto aver fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte, espressamente richiamata in motivazione, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, é sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020 - dep. 2021, Asunis; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287; Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148).
3. Priva di rilievo deve pertanto ritenersi la diversa questione della ammissibilità della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente operato o percepito nell'immediatezza dei fatti, ma non verbalizzato (rimessa alle Sezioni unite, come dedotto dal ricorrente, ma con successiva restituzione del ricorso alla sezione rimettente), sulla quale peraltro la giurisprudenza della Corte é , allo stato, pacifica, in relazione alla specifica questione della possibilità di provare mediante la deposizione dell'agente operante l'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale (Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019 - dep. 2020 -, Tartaro, Rv. 278027; Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148).
4. Quanto, infine, al diverso profilo della dedotta nullità dell'avviso in questione per essere stato dato in forma orale, anziché scritta, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005, il motivo di ricorso é manifestamente infondato, in quanto nessuna disposizione del codice di rito prevede la forma scritta dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. (e anzi l'art. 357 c.p.p., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art. 354 del medesimo codice di rito, presuppone l'oralità dell'atto), mentre la circolare citata, in quanto tale, non costituisce fonte di diritto, e quindi "non esplica alcun effetto vinco/ante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo" (Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, La Mura, Rv. 252771. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-02; Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, Nardi, Rv. 172569).
Peraltro la Corte ha già avuto occasione di rilevare che "in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, é sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché l'avviso é atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte é necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia" (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018 - dep. 2019 - Bontempi, Rv. 274978).
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021