La massima
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada -Cassazione penale , sez. IV , 21/05/2019 , n. 27211).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza
Cassazione penale , sez. IV , 21/05/2019 , n. 27211
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato G.S. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., esclusa l'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale, e l'ha condannato alla pena di mesi 20 giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, sostituita ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis con giorni 23 di lavoro di pubblica utilità.
2. L'imputazione era relativa al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. b e comma 2 bis perchè circolava alla guida del motoveicolo Harley Davidson in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l e non superiore a 1,5 gr/l (1,42 dr/l accertato con referto ospedaliero del 22.07.2016) e provocava un incidente stradale. In (OMISSIS).
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia, lamentando violazione di legge in relazione alla esclusione dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, in quanto l'imputato era fuoriuscito dalla sede stradale con la motocicletta, riportando lesioni, mentre il Tribunale erratamente aveva ritenuto che non si concretizzasse l'ipotesi dell'incidente "essendo ad attore unico senza nessuna conseguenza per la viabilità di persone o cose".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 E' stato più volte affermato da questa Corte, proprio in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, che ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, P.M. in proc. Selmi, Rv. 26301201; Sez. 4, Sentenza n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 25728901).
Si ricorda che la nozione di sinistro stradale applicabile in relazione al reato per cui si procede si identifica con quella delineata dalla Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, secondo la quale costituisce sinistro stradale un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone.
Nella giurisprudenza di legittimità, coerentemente con siffatta nozione, si è affermato che deve intendersi per incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4 n. 54991 del 24.10-17 rv 271557-01;Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Marziano, Rv. 253921; sez. 4 42488 del 19.09.2012 rv 253734-01; Sez. 4 436777 del 2.07.2015 rv 264441901).
2.2.Così chiarita la nozione in esame, vale il principio, affermato dalla Corte regolatrice, in base al quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, è sufficiente la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209): principio che va inteso nel senso che l'avere provocato un incidente è sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo.
Come noto, la L. n. 120 del 2010, art. 33 ha introdotto nell'art. 186 anche un nuovo comma, il 9-bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente; inoltre, secondo il comma 2 bis del medesimo art. 186 C.d.S., le pene di cui al comma 2, quindi quelle relative sia alla lett. a) che b) e c), sono raddoppiate quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell'autovettura. E' evidente che il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce semplicemente un veicolo in stato di ebbrezza e chi in tale stato provoca un incidente, quest'ultima ipotesi ritenuta, ovviamente, più grave in quanto più pericolosa. Non può infatti dubitarsi che quando il codice della strada fa riferimento a un "incidente" intenda riferirsi a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di un maggior pericolo per la collettività.
2.3 La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto ritenendo di escludere l'aggravante contestata di aver provocato un incidente stradale sulla base della mera considerazione che si trattava di un incidente ad attore unico, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione stradale derivante dalla condotta del G. il quale, in stato di ebbrezza, percorreva la (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS) diretto a (OMISSIS), e all'altezza del Km 0+600, nell'affrontare la curva volgente a sinistra, a visuale libera, debordava sul margine destro della carreggiata e, dopo essere fuoriuscito con gli pneumatici per circa tre metri sulla banchina erbosa, perdeva il controllo del mezzo terminando la propria corsa in un campo agricolo; soccorso, veniva trasportato all'Ospedale di (OMISSIS).
3.Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Va dichiarata ai sensi dell'art. 624 c.p.p. la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2019