Il caso di studio riguarda un processo per i reati di cui agli artt. 216 L.F e 5 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Indice:
IL CASO
Capo di imputazione: a) del reato di cui agli articoli 110, 216 comma 1 n. 1-219 comma 1 e comma 2 ,L.F. (R.D. 16.3.1942 n. 267 in relazione all'art. 237 R.D. 16.3.1942 n. 267) perché in concorso con (...) (deceduto) quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante legale della (...) Spa, con sede in Massafra, dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza numero 33/15 del 6 maggio 2015, e la (...), in qualità di amministratore unico della (...) s.r.l., con sede legale in Massafra, allo scopo di recare grave pregiudizio ai creditori, distraevano i beni strumentali della
suddetta (...) S.p.A. e proventi derivanti dalla loro cessione per un importo pari a 1.631.915,03 Euro, impiegandoli in favore della (...) srl, anch'essa operante nel medesimo settore delle attività di commercio di articoli per l'illuminazione, così cagionando ai creditori della fallita (...) S.p.A. a un danno patrimoniale di rilevante entità. (...)
b) del reato di cui all'articolo 5 decreto legislativo 74/2000, perché in qualità di liquidatore della società (...) S.p.A. con sede a Massafra, ometteva alla data di scadenza del termine di legge, la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013, per una imposta evasa pari a complessivi Euro 1.024.611,08 ai fini Ires e pari a Euro 349.399,73 ai fini Iva.
Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha affermato che non può ritenersi integrato il reato di omissione delle dichiarazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, per carenza dell'elemento soggettivo, quando non vi sia prova che l'imputato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta, pur nel caso in cui sia stata posta in essere per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale Taranto sez. II, 18/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 18/08/2021), n.1022
Svolgimento del processo
Con decreto del 9 marzo 2018, il Giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Taranto degli imputati (...) e (...).
Nel corso della prima udienza del 4.10.2018, il Tribunale dava atto della morte del curatore del fallimento della società (...) S.r.l. in liquidazione, persona offesa dal reato, e pertanto disponeva la notifica del decreto al nuovo curatore fallimentare.
All'udienza del 10.01.2019 si costituiva parte civile il Fallimento della società (...) S.r.l. in liquidazione; le parti non sollevavano questioni preliminari, il Tribunale allora dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali così come richieste dalle parti.
L'udienza del 16.05.2019 veniva rinviata per legittimo impedimento di entrambi i difensori degli imputati, con sospensione dei termini di prescrizione.
L'udienza del 31.10.2019 veniva rinviata per i motivi indicati in verbale; nel corso dell'udienza del 12.12.2019, previa rinnovazione del dibattimento per mutamento dei componenti del collegio, veniva acquisita la comunicazione notizia di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Taranto del 20.05.2015 relativa a (...), con annessi allegati; la comunicazione notizia di reato del 22.05.2015, relativa a (...), con relativi allegati e, l'annotazione di polizia giudiziaria del 12.11.2015, con i relativi allegati, informativa del nucleo di polizia tributaria di Taranto del 13.6.2015, contenete il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della (...) S.r.l. in liquidazione e annotazione di polizia giudiziaria del 17.3.2016, senza acquisizione dei verbali di sommarie informazioni in tali atti eventualmente contenuti. Veniva altresì acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il verbale di sommarie informazioni di (...), deceduto in Massafra il 18.9.2016 - come da certificato allegato al verbale di sommarie informazioni. Veniva quindi escusso, con domande a chiarimento, il maresciallo (...); si revocava, sentite le parti, l'ascolto del teste (...). All'esito si acquisiva la documentazione prodotta dal difensore di (...) ovvero comunicazione (...) datate 1.10.2016 e 8.10.2016 e informativa al giudice delle operazioni di ricognizione ed asporto dell'istituto vendite giudiziarie del 30.5.2016.
L'udienza del 19.3.2020 veniva rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica ex d.l. 18/20, con sospensione dei termini di prescrizione sino al 11.5.2020.
Nel corso dell'udienza del 24,9.2020, entrambi gli imputati si sottoponevano ad esame; all'esito dell'esame di (...), il difensore produceva copia del contratto estimatorio tra la (...) S.p.A. e la (...) s.r.l. del 24.10.2013 già tra i documenti prodotti dalla pubblica accusa e missive tra le società del 10.1.2014 e 12.1.2014; fattura n. 2419 del 31.10.2013 della (...) s.r.l.; comunicazione proposta di vendita della (...) alla (...) S.p.A. del 23.10.2013; immagini web di offerte proposte dalla (...) srl.