Il caso di studio riguarda un processo per i reati di cui agli artt. 216 L.F e 5 D.Lvo. nr. 74/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Indice:
IL CASO
Capo di imputazione: a) del reato di cui agli articoli 110, 216 comma 1 n. 1-219 comma 1 e comma 2 ,L.F. (R.D. 16.3.1942 n. 267 in relazione all'art. 237 R.D. 16.3.1942 n. 267) perché in concorso con (...) (deceduto) quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante legale della (...) Spa, con sede in Massafra, dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza numero 33/15 del 6 maggio 2015, e la (...), in qualità di amministratore unico della (...) s.r.l., con sede legale in Massafra, allo scopo di recare grave pregiudizio ai creditori, distraevano i beni strumentali della
suddetta (...) S.p.A. e proventi derivanti dalla loro cessione per un importo pari a 1.631.915,03 Euro, impiegandoli in favore della (...) srl, anch'essa operante nel medesimo settore delle attività di commercio di articoli per l'illuminazione, così cagionando ai creditori della fallita (...) S.p.A. a un danno patrimoniale di rilevante entità. (...)
b) del reato di cui all'articolo 5 decreto legislativo 74/2000, perché in qualità di liquidatore della società (...) S.p.A. con sede a Massafra, ometteva alla data di scadenza del termine di legge, la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013, per una imposta evasa pari a complessivi Euro 1.024.611,08 ai fini Ires e pari a Euro 349.399,73 ai fini Iva.
Decisione: Imputato assolto perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha affermato che non può ritenersi integrato il reato di omissione delle dichiarazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, per carenza dell'elemento soggettivo, quando non vi sia prova che l'imputato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta, pur nel caso in cui sia stata posta in essere per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale Taranto sez. II, 18/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 18/08/2021), n.1022
Svolgimento del processo
Con decreto del 9 marzo 2018, il Giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Taranto degli imputati (...) e (...).
Nel corso della prima udienza del 4.10.2018, il Tribunale dava atto della morte del curatore del fallimento della società (...) S.r.l. in liquidazione, persona offesa dal reato, e pertanto disponeva la notifica del decreto al nuovo curatore fallimentare.
All'udienza del 10.01.2019 si costituiva parte civile il Fallimento della società (...) S.r.l. in liquidazione; le parti non sollevavano questioni preliminari, il Tribunale allora dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali così come richieste dalle parti.
L'udienza del 16.05.2019 veniva rinviata per legittimo impedimento di entrambi i difensori degli imputati, con sospensione dei termini di prescrizione.
L'udienza del 31.10.2019 veniva rinviata per i motivi indicati in verbale; nel corso dell'udienza del 12.12.2019, previa rinnovazione del dibattimento per mutamento dei componenti del collegio, veniva acquisita la comunicazione notizia di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Taranto del 20.05.2015 relativa a (...), con annessi allegati; la comunicazione notizia di reato del 22.05.2015, relativa a (...), con relativi allegati e, l'annotazione di polizia giudiziaria del 12.11.2015, con i relativi allegati, informativa del nucleo di polizia tributaria di Taranto del 13.6.2015, contenete il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della (...) S.r.l. in liquidazione e annotazione di polizia giudiziaria del 17.3.2016, senza acquisizione dei verbali di sommarie informazioni in tali atti eventualmente contenuti. Veniva altresì acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il verbale di sommarie informazioni di (...), deceduto in Massafra il 18.9.2016 - come da certificato allegato al verbale di sommarie informazioni. Veniva quindi escusso, con domande a chiarimento, il maresciallo (...); si revocava, sentite le parti, l'ascolto del teste (...). All'esito si acquisiva la documentazione prodotta dal difensore di (...) ovvero comunicazione (...) datate 1.10.2016 e 8.10.2016 e informativa al giudice delle operazioni di ricognizione ed asporto dell'istituto vendite giudiziarie del 30.5.2016.
L'udienza del 19.3.2020 veniva rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica ex d.l. 18/20, con sospensione dei termini di prescrizione sino al 11.5.2020.
Nel corso dell'udienza del 24,9.2020, entrambi gli imputati si sottoponevano ad esame; all'esito dell'esame di (...), il difensore produceva copia del contratto estimatorio tra la (...) S.p.A. e la (...) s.r.l. del 24.10.2013 già tra i documenti prodotti dalla pubblica accusa e missive tra le società del 10.1.2014 e 12.1.2014; fattura n. 2419 del 31.10.2013 della (...) s.r.l.; comunicazione proposta di vendita della (...) alla (...) S.p.A. del 23.10.2013; immagini web di offerte proposte dalla (...) srl.
Quale prova a discarico indicata dalla difesa di (...), sono stati ascoltati il curatore del fallimento (...) e (...).
All'udienza del 7.1.2021 sono stati ascoltati i testi indicati nella lista dell'imputato (...): (...) - all'esito di tale escussione è stata prodotta copia di comunicazione via mail datata 2.3.2015 sottoposta al teste - e (...).
Nel corso dell'udienza del 11.3.2021, è stata escussa (...), ultima teste della lista depositata nell'interesse dell'imputato (...), e acquisita la documentazione prodotta dal difensore di quest'ultimo. All'esito, le parti venivano invitate alla discussione; dopo le conclusioni del pubblico ministero - che chiedeva una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per (...) e due anni e sei mesi di reclusione per (...) e della parte civile, il Tribunale rinviava la discussione delle altre parti al 20 maggio 2021; in questa data i difensori degli imputati concludevano come in premessa.
Diritto
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale non può affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale degli imputati.
In ordine all'imputazione elevata a (...) residua invero un dubbio ragionevole in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato mentre in riferimento al delitto contestato al (...) residua un ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.
In fatto
Di seguito si riportano le prove acquisite nel corso dell'istruttoria.
1 - La comunicazione notizia di reato n. 2118809/15 del 20 maggio 2015, redatta dalla Guardia di finanza, nucleo di polizia tributaria di Taranto, riguarda accertamenti fiscali effettuati nei confronti di (...) - deceduto-, amministratore della (...) S.r.l. in liquidazione, nel periodo d'imposta 2013 che non attengono ai fatti in contestazione seppur agli stessi sono collegati ed in ogni caso vi è congrua rappresentazione di tali fatti nelle altre informative acquisite.
2 - La comunicazione notizia di reato n. 221429/15 del 22 maggio 2015, redatta dalla Guardia di finanza nucleo di polizia tributaria di Taranto, riguarda accertamenti esperiti nei confronti dell'imputato (...). Da tale atto si apprende che:
- in data 28 maggio 2015, i militari del nucleo di polizia tributaria di Taranto hanno intrapreso una verifica fiscale nei confronti della (...) S.r.l. in liquidazione, con sede legale, amministrativa e luogo di esercizio in Massafra, Contrada (...) della Corte n. 7, esercente fattività di commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione;
- nel corso dell'attività è stato rilevato che (...), nella sua veste di liquidatore della già menzionata società, dal 31 luglio 2014 al 13 Marzo 2015, ha omesso di presentare, pur essendone obbligato, le dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto entro il 30 settembre 2014. A sostegno di ciò, gli agenti del nucleo di polizia tributaria indicavano che dalla disamina della documentazione amministrativo-contabile emergeva che la società aveva omesso di dichiarare elementi positivi di reddito ammontanti a un importo complessivo di 2.509.178,78, cui corrisponde un'imposta evasa IRES, all'aliquota del 27,5%, pari a Euro 690.024,16, rilevando altresì che, nello stesso periodo la società aveva contabilizzato componenti negativi di reddito per un importo complessivo pari a 3.498.776,91. Gli stessi agenti sottolineavano che non si era proceduto al calcolo delle spese afferenti ai ricavi, poiché il contribuente aveva disatteso l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziando che, in ogni caso, nel periodo di imposta in trattazione la (...) S.r.l. in liquidazione aveva realizzato una perdita di esercizio pari a 989.598,13 - ottenuto dalla differenza tra gli elementi positivi e negativi di reddito rilevati-. In merito all'imposta sul valore aggiunto, evidenziavano che dalla disamina della documentazione amministrativo contabile acquisita era emerso che il contribuente aveva omesso di dichiarare un'IVA dovuta pari a 93.896,99 - scaturente dalla differenza tra l'iva esigibile sulle operazioni attive effettuate e l'iva detraibile sulle operazioni passive effettuate.
- gli stessi agenti osservavano che in data 28.01.2015 e in data 11.3.2015, la dichiarazione non era stata presentata mentre in data 10.4.2015, nel corso di una successiva consultazione delle banche dati accessibili, emergeva che il contribuente aveva provveduto a presentare la dichiarazione annuale in data 23.3.2015, comunque in ritardo rispetto al termine previsto, poiché la scadenza naturale di presentazione delle dichiarazioni era fissata il 30 settembre 2014 e la presentazione in ritardo era ammissibile sino al 29 dicembre 2014;
- sul valore complessivo dell'imposta evasa, i militari aggiungevano che avevano effettuato un riscontro volto a verificare la congruità dei ricavi delle vendite e/o prestazioni rispetto ai costi sostenuti per l'acquisizione delle merci destinate alla rivendita, all'esito del quale era emerso che l'ammontare del valore presunto di ricavi era maggiore dei ricavi delle vendite e prestazioni fatturate e contabilizzate, sicché ne deducevano che il contribuente aveva effettuato operazioni attive non fatturate e non registrate per un importo totale pari a Euro 1.216.679,72, corrispondente ad una imposta sul reddito della società evasa pari a Euro 334.586, 92 e una imposta sul valore aggiunto evasa pari a Euro 255.502,74, L'imposta totale evasa andava quindi ricalcolata e risultava così determinata: complessivi 1.024.611,08 di IRES ed Euro 349.399,73 per IVA.
3 - La informativa n. 124200/16 del 17.3.2016, redatta dalla guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria Taranto, relativa anche a condotte contestate a (...).
Dalla stessa, relativamente ai fatti per cui è processo, si apprende che:
- la (...) S.r.l. in liquidazione, già ma (...) Spa, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 33/2015 Registro fallimenti, emessa il 6 maggio 2015 dal Tribunale di Taranto sezione fallimentare;
- tale società è stata oggetto di verifica fiscale relativamente all'attività svolta nell'arco temporale dal 1 gennaio 2012 al 28 gennaio 2015; nel corso dell'attività ispettiva è stato eseguito un riscontro volto a verificare la congruità dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni rispetto ai costi sostenuti per l'acquisizione delle merci destinate alla rivendita; nel dettaglio, è stata eseguita una ricostruzione indiretta basata sull'elaborazione dei dati concernenti la movimentazione delle merci.
- i militari hanno accertato che nell'anno 2013 l'ammontare del valore presunto di ricavi è stato maggiore dei ricavi delle vendite e/o prestazioni fatturate e contabilizzate, sicché ne hanno dedotto che il contribuente ha effettuato operazioni attive non fatturate e non registrate ammontanti ad un importo imponibile di Euro 1.216.679,72; nell'anno 2014, secondo i militari, lo stesso contribuente si è reso responsabile sempre dell'omessa fatturazione e contabilizzazione di operazioni attive ammontanti ad un importo imponibile di Euro 415.235,31;
- in conclusione, sarebbero stati distratti, occultati o dissimulati proventi derivanti dalla cessione di beni della società fallita (...) S.p.A. per un importo imponibile ammontante complessivamente a 1.631.915,03 euro;
- nel corso dell'ispezione sono stati rilevati comportamenti, atti e operazioni economico patrimoniali che testimoniano un vincolo di continuità tra la società fallita e la (...) srl, con sede legale, amministrativa ed operativa in Massafra alla via (...), costituita con atto del 27 settembre 2013, in un periodo in cui la (...) S.r.l. in liquidazione versava in un grave stato di difficoltà finanziaria. Gli elementi di continuità rilevati sono:
1. la compagine sociale pressoché identica a quella della fallita in quanto il capitale sociale della (...) fallita risulta suddiviso tra (...) e (...) mentre il capitale sociale della (...) S.r.l. risulta suddiviso tra i figli di (...), Luca, Nico e Pamela, e (...) - fino al 4 agosto 2015 data in cui la quota di quest'ultimo è stata acquistata da (...);
2. medesima attività sociale ovvero l'attività di commercio al dettaglio di materiale per l'illuminazione ed elettrico vario;
3. medesimo personale ovvero (...), (...), (...), (...) e (...);
4. automezzi, macchinari e attrezzature provenienti dalla (...) S.r.l. in liquidazione ovvero un autoveicolo (...) tg (...) due autoveicoli (...) tg (...) e (...), un carrello retrattile elettrico matricola (...), un commissionatore orizzontale matricola (...), un transpallet a mano NP50, e tre scale (...);
5. l'acquisto della (...) srl, pressoché in via esclusiva, di merci provenienti dalla fallita: in data 24 ottobre 2013 è stato stipulato tra le due società un contratto estimatorio con il quale la società (...) S.p.A. si impegnava a consegnare la merce alla (...) SRL, affinché effettuasse la vendita al dettaglio dei prodotti descritti nell'allegato A; in data 13.6.2014 la (...) ha comunicato formale recesso dal contratto estimatorio sopra descritto alla data di scadenza dello stesso del 24 ottobre 2014; il giorno successivo è stato posto in essere tra le due società un contratto di somministrazione con il quale la società (...) S.r.l. in liquidazione si impegnava a fornire alla (...) S.r.l. beni secondo necessità; la (...) è quindi risultata in possesso di merci di proprietà della società fallita in assenza di apposita documentazione giustificativa - infatti nel corso di una specifica attività, sono stati rilevati presso i locali aziendali della (...) S.r.l. in Massafra, alla via (...), beni della fallita, in assenza di documentazione di supporto;
6. i segni distintivi utilizzati dalle due società sono analoghi.
La stessa informativa riporta altresì le sommarie informazioni rese da soggetti escussi alla polizia giudiziaria non acquisite nel corso del processo, poiché le parti hanno prestato il consenso alla solo acquisizione della relazione dei militari accertatori.
Dall'informativa emerge altresì l'acquisizione presso il Comune di Massafra della documentazione presentata da (...), nella sua qualità di rappresentante della (...) S.r.l. della SCIA per l'apertura di un nuovo esercizio in Massafra alla via (...) senza numero civico e la SCIA presentata da (...) per il trasferimento della sede della società (...) SPA, con allegate istanze, recanti la stessa data e numeri di protocollo contigui.
4 - La informativa n. 255635 del 13.6,2015, redatta dalla guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria Taranto, contiene il processo verbale di contestazione del 4.6.2015 che attiene alla verifica fiscale operata nei confronti della società ma (...) S.r.l. in liquidazione al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di imposte; l'atto rappresenta le verifiche da cui sono partite le indagini per i fatti oggetto di contestazione comunque già richiamati nelle altre informative sopra riassunte.
I fatti per cui è processo sono stati ricostruiti anche tramite dichiarazioni orali,
5 - Dichiarazioni di (...) - verbale 20 Marzo 2015 Guardia di Finanza - Nucleo di polizia tributaria di Taranto, acquisite ex articolo 512 cpp, poiché deceduto come da certificazione prodotta dal pubblico ministero.
(...) ha dichiarato che per l'anno 2013, quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della (...) SPA, non ha effettuato versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle società, delle ritenute a titolo di acconto ed imposta operata e sui contributi previdenziali e assistenziali per difficoltà finanziarie della società e di non ricordare l'ammontare delle citate imposte poiché non si occupava dell'effettuazione dei calcoli delle imposte da versare, determinate dalla signora (...), dipendente della società fino al mese di Febbraio 2013, e dal dottor (...).
6 - Teste Maresciallo (...), in servizio presso il nucleo di polizia tributaria di Taranto, cofirmatario delle informative acquisite.
Il teste ha aggiunto, rispetto a quanto relazionato nelle informative, che l'indagine è stata conferita dalla Procura della Repubblica di Taranto in seguito ad un esposto presentato dai componenti del collegio sindacale (tra i documenti prodotti dal pubblico ministero), i quali manifestavano delle irregolarità contabili per omesso versamento dell'imposta, per cui è iniziata una verifica fiscale sulla situazione contabile ed economica dell'impresa. Nel corso di questa verifica, è stato rilevato che la società, amministrata dal liquidatore (...), aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per l'anno 2013 entro il 30 settembre 2014, e che le stesse sono state presentate in un'epoca successiva al loro accesso probabilmente nel 2015. Ha aggiunto che hanno determinato l'imposta dovuta sulla base di una ricostruzione del volume di affari determinando il costo del venduto - come specificato meglio nella comunicazione notizia di reato - e applicando la percentuale di ricarico dichiarata da (...), nel corso delle operazioni di verifica; quindi, con un ragionamento logico matematico, è emerso che l'impresa avevo omesso di fatturare gli importi indicati nella stessa comunicazione e di versare le relative imposte.
Ha dichiarato altresì che al fine di acquisire elementi circa la bancarotta fraudolenta della (...) S.p.A. sono stati sentiti a sommarie informazioni diversi soggetti, i componenti del collegio sindacale, e la proprietaria dell'immobile dove aveva iniziato l'attività la (...) srl. (...); nel corso dell'attività di indagine poi si sono recati a Bari presso la società elettrica Levante per acquisire posta elettronica certificata con la quale il signor (...) comunicava l'apertura di un nuovo punto vendita a Massafra dove appunto aveva sede la (...) srl.
Su domanda del difensore di (...), ha rappresentato che tra la documentazione depositata al Tribunale vi è un elenco di codici che indicavano delle merci, poiché la (...) S.r.l. e la (...) S.p.A. avevano stipulato dei contratti - prima estimatorio e poi di somministrazione - facendo si che merce della fallita fosse nella disponibilità della (...) srl; queste merci erano numerosissime e si trovavano presso la (...) S.r.l. ed erano lì depositate, senza nessun documento di trasporto. Ha precisato che queste merci erano messe da parte e che non risultavano inventariate (pag. 10 del verbale di udienza del 12.12.2019); ha aggiunto che ha provato ad individuarle almeno visivamente il dottor (...), poi deceduto. Su domanda del Presidente del Tribunale ha rappresentato che le merci erano individuabili, nonostante sia pur con un tempo lungo e con difficoltà.
Ha quindi affermato che sono pervenuti al valore della presunta distrazione pari a circa 1.600.000 Euro secondo un procedimento logico matematico, sottraendo alle rimanenze iniziali e agli acquisti, le rimanenze finali; su questo importo è stata applicata la percentuale di ricarico al minimo per coprire i costi di gestione.
Ha aggiunto che la (...) S.r.l. aveva venduto poche merci della (...) S.p.A. e che tra i documenti rinvenuti hanno ritrovato due fatture per l'acquisto di beni strumentali - una di 2.000 Euro e l'altra di Euro 724,00; con riferimento ai beni strumentali ha affermato che riguardavano l'acquisto di una (...), due furgoni doblo quella di Euro 2.000 mentre quella di Euro 724,00 era relativa ad un carrello retrattile elettrico, un commissionatore orizzontale, un traspallet, e tre scale SVELT; ha dichiarato infine di non sapere se i beni fossero stati periziati e se al momento dell'asporto dei beni nel fallimento questi siano stati ritrovati.
Su domanda del difensore dell'imputato (...) ha dichiarato che, l'imputato (...) è stato liquidatore della società dal 31 luglio 2014 al 20 Marzo 2015; che i ricavi sono stati in parte verificati con le scritture contabili e in parte determinati in maniera induttiva sulla scorta dei ricavi presunti; che per quanto riguarda l'iva sono state presentate le dichiarazioni periodiche; che l'imputato era un commercialista e che non era il tenutario delle scritture contabili della società; che se nel calcolo dell'imposta evasa vengono introdotti i componenti negativi del reddito e si esclude il ricavo induttivo, la condotta di omessa dichiarazione non ha rilevanza penale con riferimento all'imposta IRES mentre tale rilevanza permane per l'imposta sul valore aggiunto.
Ha infine affermato che la società aveva una contabilità interna tramite un dipendente che si occupava della contabilità elementare e poi si avvaleva della supervisione esterna di un commercialista e che tutta la documentazione esaminata si trovava presso la sede della società.
All'esito della prova a carico, gli imputati si sono sottoposti ad esame.
7 - Esame imputata (...).
L'imputata (...) ha dichiarato che nel 2015 svolgeva il ruolo amministratore unico della società (...) srl, di cui erano soci e dipendenti i suoi fratelli; la società è stata fondata il 27 settembre 2013 e aveva sede in Massafra alla via (...) snc; il capitale sociale è stato conferito dai soci, lei stessa, (...), (...) e (...); il padre - (...) - negli ultimi trent'anni ha avuto una società la (...) Spa; la sua società e quest'ultima il 24.10.2013, dopo un mese dalla costituzione, avevano stipulato un contratto estimatorio, senza vincoli di esclusiva, con cui la sua società si obbligava a vendere il materiale acquisito nell'arco di 12 mesi; nel caso di mancata vendita potevano restituire quanto ottenuto; ogni due mesi dovevano rendicontare il venduto e gli importi; il contratto ha avuto la durata di un anno e hanno deciso di interromperlo perché avevano altri fornitori; non ricorda l'ammontare del corrispettivo versato alla (...) S.p.A. per la merce ricevuta, però ogni volta sono state emesse nelle fatture di acconto mentre il pagamento avveniva in contanti o con bonifico bancario o assegno, ma non sa quantificare il valore dei beni ricevuti, poiché quando è subentrato il curatore fallimentare sono state consegnate le bolle di reso e quindi tutto ciò che era invenduto nel magazzino è stato ritirato.
Su domanda della difesa ha rappresentato che l'oggetto del contratto estimatorio era materiale elettrico e non beni strumentali della (...) S.p.A. e che hanno acquistato altresì beni strumentali dalla (...) S.p.A. e precisamente due furgoni ed un'autovettura, e che è stata emessa regolare fattura e che i beni sono stati valutati da un rivenditore prima della vendita; che la sede della (...) S.p.A. non era la stessa sede della sua società; che la Guardia di finanza ha ritrovato delle giacenze di magazzino che erano di proprietà della (...) S.p.A. su pedane imballate, separate dal materiale di proprietà della sua società; che il nome (...) non è un marchio registrato tanto è che esiste un'altra (...) S.r.l. con sede in Liguria, che opera nello stesso settore; che l'attività della società (...) è iniziata il 1 gennaio del 2014,
L'imputata ha quindi preso visione e riconosciuto il contratto estimatorio già prodotto dal pubblico ministero e dal difensore della stessa all'udienza del 12.12.2019.
Ha infine aggiunto che la Guardia di Finanza non ho mai chiesto l'accesso ai conti della (...) S.r.l. né la lista dei movimenti contabili.
Su domanda del difensore dell'imputato (...) ha rappresentato che non sa quali erano i rapporti del dr. (...) con i soci della (...) S.p.A. che l'ha incontrato una volta ma non sa dire nulla altro sui rapporti con il padre perché i loro incontri avvenivano nella sede della (...) SPA.
8 - Esame imputato (...).
L'imputato (...) ha dichiarato di essere dottore commercialista e di svolgere le funzioni di revisore legale in studio con sede in Bari; che nel 2014 i soci della (...) S.p.A. lo hanno nominato liquidatore della società per risolvere una situazione di insolvenza, eventualmente anche chiedendo i benefici del concordato preventivo; che lo hanno incaricato non tanto per conoscenza personale - poiché gli ha conosciuti in sede di conferimento dell'incarico - ma per l'esperienza che ha in materia fallimentare; che ha condotto l'incarico per dodici mesi e si è dimesso a marzo del 2015; che nell'espletamento del mandato professionale ha avuto oggettive difficoltà ad ottenere il passaggio di consegne da parte dei due amministratori, (...) e (...).
Relativamente alla condotta contestata ha dichiarato di aver dimenticato la scadenza di legge per la presentazione sia per gli impegni professionali già presi che per l'estrema difficoltà e resistenza da parte degli ex amministratori a fornirgli una serie di dati; che la dichiarazione è stata poi presentata dal (...), nominato dopo di lui come liquidatore; che ha avuto modo di prendere successivamente visione di questa dichiarazione appurando che l'Ires prevedeva un'imposta pari a zero mentre l'imposta dell'Iva era pari a Euro 95.000.
Su domande del suo difensore ha aggiunto che la società non aveva al momento della sua nomina dipendenti che potessero occuparsi dell'amministrazione, e ciò l'ha indotto nell'errore di omettere la presentazione della dichiarazione; che dopo alcuni mesi dalla gestione, che non lo soddisfaceva e non gli consentiva di raggiungere il risultato per il quale era stato nominato, ha deciso di lasciare il campo e di farsi sostituire da un nuovo liquidatore; che non ha percepito nessun compenso; che non ha potuto neppure accedere e neanche realizzare una proposta concordataria, visto che il concordato è stato presentato in bianco a marzo del 2015; che ha pagato lui stesso gli onorari notarili per l'atto di sostituzione del liquidatore; che ha presentato domanda di insinuazione al passivo ma non ha ancora ricevuto alcun esito.
Su domanda del difensore dell'imputata (...), ha dichiarato di non ricordare di aver ricevuto l'istanza di fallimento in costanza della sua carica di liquidatore e di non sapere chi avesse presentato istanza di fallimento.
L'istruttoria è proseguita con l'ascolto dei testi a discarico, indicati dai difensori degli imputati.
9 - Testimonianza (...).
La teste ha dichiarato di essere il curatore fallimentare della (...) S.r.l. in liquidazione, in seguito a nomina della camera di consiglio del Tribunale di Taranto dell'11.10.2017 - notificata in data 18.10.2017, e di essere subentrata in seguito alla convalescenza e al decesso del dr. (...).
Ha dichiarato che in merito al fallimento, il Dott. (...) si è occupato della fase dell'inventario mentre lei ha provveduto allo stato passivo.
Dai CD relativi allo stato attivo, ha potuto rilevare che vi erano dei beni ammortizzabili e dei beni strumentali nonché un elenco di giacenze di magazzino composto da circa 385 pagine per un valore complessivo di giacenze pari a 821.313,98 euro; inoltre dal verbale di inventario si apprende che il legale rappresentante ha consegnato 24 pagine redatte a mano e sottoscritte su ogni pagina che riportano un elenco di codici delle merci, spiegando che vi era un problema nel software; accanto ad ogni merce era annotato lo stato della merce (usurato, rottamato, funzionale oppure no) quindi è stato dato incarico ad un'azienda di vendere i beni strumentali - quelli commerciali, quelli di vendibili e le materie prime di rimanenze di merce con una vendita telematica; non ricorda quanto ha fruttato la vendita delle giacenze di magazzino; non ha potuto verificare se all'elenco corrispondevano giacenze di magazzino reali, precisando che il libro inventari è stato tenuto sino al 2013; non sa dire se al momento dell'asporto da parte dell'istituto vendite giudiziarie questa merce è stata rinvenuta; è stato conferito incarico per valutare le merci che sono state valutate circa 200.000 euro - perché alcuni beni probabilmente erano deteriorati o desueti.
Ha inoltre spiegato che i beni strumentali sono materiali quelli che servono a svolgere l'attività di impresa mentre quelli immateriali sono le spese di costituzione del notaio che poi vengono ammortizzate negli anni; che vi è differenza rispetto alle giacenze di magazzino.
Ha precisato che nella situazione patrimoniale alla data del fallimento c'è un valore di acquisto dei beni al netto dei fondi di ammortamento di 220.990,07 Euro di cui 214.308,04 per beni materiali e 6.682,03 come beni immateriali, dopodiché ha trovato sempre relativamente a questi beni strumentali, materiali e immateriali, nel registro dei beni ammortizzabili - che risulta redatto fino al 31 dicembre 2011 - la somma che ammonta a Euro 291.543,11 al netto dei fondi; ha aggiunto che ancora all'attivo del fallimento vi è un immobile e precisamente un terreno agricolo - oggetto di contenzioso per servitù di passaggio - che si trova in Massafra.
Su domande del difensore dell'imputato (...), ha rappresentato di non ricordare se ha ricevuto avvisi di accertamento per omesse dichiarazioni né di ricordare sei stato presentato ricorso in Commissione tributaria.
10 - Testimonianza (...).
Il teste (...) ha dichiarato di essere fratello dell'imputata Pamela; che nella (...) S.p.A. era un dipendente, responsabile del personale e del magazzino, mentre la sorella non ha mai lavorato in quella società; di avere iniziato a lavorare nel 2002 - 2003 all'età di circa 20 anni; che si occupava di coordinare gli addetti al magazzino quindi di preparare il materiale e la spedizione, nonché gli ordini per la vendita al banco; che ha iniziato la sua attività di magazziniere sulla statale Appia che poi l'attività si è trasferita in via (...) e che in quell'occasione ha effettuato un trasferimento di merci, ma non ricorda di aver mai trasferito merci alla (...) srl.
Su domande dei difensore dell'imputato (...), ha dichiarato di non conoscere l'imputato e di non sapere nulla sui rapporti personali e professionali dello stesso con il padre.
11 - Testimonianza (...).
(...) ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato (...), quando è stato chiamato dai soci - della (...) spa - per avviare la liquidazione volontaria della società e per presentare una proposta di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare; che il (...) fu scelto dai soci poiché è un commercialista che opera in Bari e avevano bisogno di una figura professionale di competenza comprovata in ambito fallimentare che non avesse rapporti con i soci stessi, per dare evidenza che la liquidazione fosse fatta nell'interesse dei creditori come la conseguente attività di concordato preventivo; di non sapere come abbiano individuato il dottor (...), probabilmente per un passaparola tramite professionisti di Massafra; con riferimento alla (...) S.r.l. in liquidazione ha avuto l'incarico di verificare se sussistevano i requisiti per la presentazione di un concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare perché pendeva già una istanza di fallimento contro la società; che l'attività è stata travagliata; che insieme all'attestatore (...) hanno presentato un concordato in bianco riservandosi il deposito del progetto e della proposta in un successivo termine ma hanno avuto una serie di problematiche per reperire la documentazione contabile amministrativa presso la società, tant'è che non sono riusciti a rispettare il primo termine prorogato concesso dal Tribunale fallimentare, poiché non gli arrivavano i documenti oppure gli stessi erano parziali o non corretti.
Ha aggiunto di avere ricevuto l'incarico scritto dal (...) il 24 novembre 2014; il Tribunale ha emesso il provvedimento pre-concordatario il 3 dicembre, poi hanno depositato una prima relazione e hanno ottenuto una proroga, per cui il secondo termine scadeva il 20,04,2015; in quella data hanno evidenziato che non sarebbero riusciti a depositare e quindi hanno depositato il 1 Aprile 2015 la proposta di concordato.
Ha precisato che la documentazione era fornita da un dipendente interno della (...), (...), e quindi la documentazione si trovava presso la società; che nel reperire la documentazione facevano riferimento al dr. (...), che poi sollecitava telefonicamente o via mail; ha quindi depositato la sua domanda di ammissione al passivo e quella del (...) e del (...), quest'ultimo è stato ammesso anche per aver anticipato delle somme; che il concordato non ha alcun rilievo rispetto alla presentazione della dichiarazione fiscale; che non sa se vi è stato un passaggio di consegne tra gli amministratori ed il liquidatore; che richiedevano la documentazione al (...) che a sua volta si rivolgeva alla società quindi, ne deduceva che il (...) non aveva a disposizione la documentazione della società.
12 - Testimonianza (...).
(...) ha dichiarato di sapere che l'imputato (...) è stato il liquidatore dal settembre 2014 della (...) S.r.l. mentre lui ha svolto le funzioni di attestatore di un piano di concordato.
Ha aggiunto che i soci direttamente contattarono il (...); che non vi erano rapporti tra (...), i soci, l'amministratore della (...) e l'imputato (...); che la (...) aveva un dipendente interno, (...), che teneva la contabilità; che la documentazione non era ben organizzata e che hanno avuto difficoltà ad acquisirla; che per ottenere la documentazione si rivolgeva al (...) o al (...).
Al teste è stata sottoposto testo di una mail a lui indirizzata per conoscenza dal (...) e diretta ai soci (...) e (...) e ha dichiarato di non ricordare l'evento in sé ma di ricordare che la situazione non era semplice.
Ha aggiunto che il (...) ha rinunciato al mandato e poi è stato nominato quale liquidatore (...) in sostituzione; che il (...) non è stato retribuito; che lui non è stato retribuito per l'attività svolta; che con riferimento alla dichiarazione dell'anno 2013 ricorda soltanto che è stata presentata nel 2015, poiché ne ha preso atto per tare l'attestazione del concordato; che i documenti li richiedeva al (...) e al (...) e che ritiene che il (...) si trovasse nelle stesse difficoltà che aveva lui nell'interloquire con gli altri.
13 - Testimonianza (...).
La teste ha dichiarato di essere stata alle dipendenze del (...) dal 2013 fino al dicembre del 2018; ha precisato che il (...) è titolare di uno studio di consulenza in materia fallimentare e crisi d'impresa; che lei si occupava delle attività contabile; che l'imputato (...) ha ricoperto la carica di liquidatore della (...) spa - dal Marzo - Aprile 2014 a settembre 2015; che in quel periodo ricopriva altre cariche; che non aveva alcun rapporto personale con i soci ma che è stato contattato in quanto consulente esperto in diritto fallimentare e crisi d'impresa; che l'attività di consulenza si è svolta con molta difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni che gli servivano proprio per le attività di liquidazione. Ha ricordato quindi i continui solleciti che lo stesso imputato inoltrava e che pervenivano informazioni sempre molto frammentate; che non avevano contatti con personale interno della (...) S.p.A. ma con un consulente della stessa società; che il (...) ha cessato la carica per impossibilità a svolgere il lavoro e quindi ha chiesto le dimissioni e ha pagato a sue spese il notaio per il cambio di liquidatore; che lo studio non si occupa degli adempimenti fiscali; che il consulente che si occupava della società (...) era (...).
14 - Produzione documentale
Oltre ai documenti prodotti dal pubblico ministero quali allegati alle informative - che verranno richiamati nel corso della motivazione con numero di foliazione-, si deve dare atto della produzione documentale dei difensori degli imputati.
Il difensore dell'imputata (...) ha prodotto:
- copia missiva della (...) industria SRL, datata 1 ottobre 2016, in cui si attesta che in quella data si procede al ritiro del materiale descritto e corrispondente all'inventario del fallimento (...) S.r.l. in liquidazione; in particolare, vengono ritirate numero 25 pedane (ud. 12.12.19);
- copia missiva del 8.10.2016 in cui si attesta il ritiro di 15 bobine in legno, 15 pedane e un quadro armadietto (ud. 12.12,19);
- copia verbale informativa al giudice delle operazioni di ricognizione d'asporto del 30 maggio 2016 e del 1 giugno 2016 e del verbale riassuntivo delle operazioni dal 30 maggio al 1 giugno 2016 in cui si indicano le pedane ritirate (ud. 12.12,19);
- contratto estimatorio tra la (...) S.p.A. e la (...) S.r.l. (ud. 24.09.202);
- comunicazione di inizio attività commerciale inviata dalla (...) S.r.l. alla (...) S.p.A. del 10 gennaio 2014 e comunicazione di riscontro;
- copia fattura per l'acquisto della (...), di n. 2 (...) del 31.10.2013 di importo pari a 11.500 Euro;
- copia valutazione di stima inviata dalla (...) S.r.l. alla (...) S.r.l. di veicoli;
- copia di pagine web in cui vengono proposti in vendita materiale elettrico. Il difensore di fiducia dell'imputato (...) ha prodotto:
- verbale assemblea soci del 31 luglio 2014 di approvazione del bilancio 2013 della (...) spa;
- verbale assemblea straordinaria liquidazione della (...) S.p.A. e nomina di liquidatore del dottor (...) del 31 luglio 2014;
- dimissioni motivate del dottor (...) dell'11 Marzo 2015;
- fattura notaio (...) n. 5 del 12 Marzo 2015;
- ricorso del dr. (...) per ammissione al passivo fallimento (...) del 09/12/2015 e verbale di udienza di discussione dello Stato passivo del 06/04/2016;
- modello unico 2014 (...) S.r.l. in liquidazione trasmesso il 23 Marzo 2015;
- ricorso per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo con riserva, depositato in data 24/11/2014; istanza di proroga per il deposito della documentazione del 23/01/2015;
- verbale del Tribunale di Taranto del 04/02/2015;
- prima relazione periodica ex articolo 161 comma 6 l. f. del 12/01/2015, seconda relazione del 23/02/2015 e terza relazione del 5/03/2015;
- comunicazione del 24 Marzo 2015 di riserva di deposito nuova proposta concordataria entro il 1 Aprile 2015;
- comunicazioni via pec del 2 ottobre 2014; 7 ottobre 2014; 7 gennaio 2015; 8 gennaio 2015; 15 gennaio 2015; 31 gennaio 2015 alle ore 10.26 e 31 gennaio 2015 alle ore 10.39; 3 Febbraio 2015; 17 Febbraio 2015 con cui si richiedono documenti o informazioni agli indirizzi in oggetto.
In diritto
(...) - CAPO A) del reato di cui agli articoli 110, 216 comma 1 n. 1-219 comma 1 e comma 2, L. F. (R.D. 16.3.1942 n. 267 in relazione all'art. 237 R.D. 16.3.1942 n. 267).
All'imputata (...) è contestato di aver, nella sua qualità di amministratore della società (...) srl, distratto beni strumentali e i proventi derivanti dalla loro cessione per un valore pari a 1.631.915,03 di proprietà della (...) Spa, in concorso con il padre (...), amministratore di quest'ultima società, impiegandoli in favore della società di cui era titolare.
Il Tribunale ritiene che, all'esito della istruttoria dibattimentale, non sia emersa la prova oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato ascritto.
Deve osservarsi in via preliminare che "in diritto, è configuratile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa" Cass. Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011 - dep. 13/07/2011, (...), Rv. 250409).
Ebbene, nel caso in esame, gli elementi indiziari raccolti non sono gravi, precisi e concordanti sicché non può affermarsi con certezza che l'imputata abbia contribuito alla realizzazione del reato contestato.
La lettera dell'art. 192, comma 2, c.p.p., così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede, infatti, per l'affermazione della responsabilità penale che "In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi" (da ultimo Sez. 5 -, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280414-01).
Orbene, nel caso che ci occupa, occorre in via preliminare evidenziare che non si conoscono le cause del dissesto della (...) Spa, di cui era amministratore (...) - deceduto non essendovi agli atti documenti relativi al fallimento della indicata società.
La Guardia di Finanza invero ha accertato, con riferimento all'operato della società amministrata da (...) che non sono stati rinvenuti valori di beni pari a Euro 1.631.915,03 sulla base di una ricostruzione indiretta, basata sull'elaborazione dei dati concernenti la movimentazione delle merci relativamente agli anni 2013 e 2014; la stessa ricostruzione operata per verificare eventuali violazioni fiscali.
Ed inoltre, i militari hanno rilevato indici di continuità tra la (...) S.r.l. in liquidazione-poi dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto - e la (...) srl, avente il medesimo oggetto sociale, costituita nel periodo di crisi della (...) spa - di cui era amministratore (...), padre dell'imputata, che si avvaleva dei medesimi dipendenti, medesimi segni distintivi e medesimi beni strumentali e che si riforniva di merci dalla (...) S.p.A. tramite un contratto estimatorio prima e di somministrazione poi.
Seppur gli elementi raccolti dagli investigatori in merito alla continuità aziendale tra le due imprese sono univoci, diverse sono le valutazioni che occorre fare con riferimento alla contestata distrazione.
In via preliminare, occorre osservare che nel capo di imputazione viene contestata una distrazione di beni strumentali indicata per il valore di Euro 1.631,915,03 ma gli agenti della Guardia di Finanza, nelle varie informative ed in particolare nella informativa n. 124200/16 del 17.3.2016 non indicano la distrazione di beni strumentali ma di beni - in generale - della (...) spa; per cui deve ritenersi che nel computo complessivo di tali beni sottratti debbano intendersi non solo beni strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa ma anche ogni altra tipologia di beni dell'impresa comprese le giacenze di magazzino.
Ciò posto, gli elementi di continuità tra le due imprese non provano univocamente la distrazione dei beni in favore della (...) S.r.l. né l'eventuale contributo materiale e morale della (...) alla stessa.
Deve osservarsi in primo luogo che il contratto estimatorio stipulato tra le parti il 24.10.2013-acquisito agli atti - non prevedeva alcun vincolo di esclusiva né per il venditore né per l'acquirente (art. 1 del contratto) e prevedeva l'indicazione delle merci. La Guardia di Finanza ha acquisito documenti di trasporto delle merci emessi dalla (...) S.p.A. con indicazione della merce trasferita e del prezzo unitario della stessa (foliazione pm da 537 a 545 e da 577 a 597 e da 597 a 1156 allegati al verbale di operazioni compiute dell'8 e 9 settembre 2015 Guardia di Finanza Taranto).
Tale elemento non può quindi considerarsi indice univoco e specifico di una operazione contrattuale fraudolenta poiché operata univocamente per distrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori della (...) S.p.A. in favore della (...) srl.
Va evidenziato poi che tali merci erano si nella sede della (...) S.r.l. ma - come affermato dal teste (...) - erano ben individuabili anche se con un lungo lavoro - il teste con tale dichiarazione conferma le dichiarazioni dell'imputata che ha affermato in dibattimento che le merci - detenute in virtù del contratto estimatorio - erano imballate su pedane e separate dalle merci della società da lei amministrata.
Ed inoltre, il curatore fallimentare della (...) S.r.l. in liquidazione, (...) - subentrata al curatore (...) - che si è occupato dell'inventario - da atto della circostanza che nell'inventario vi erano indicati dei beni ammortizzabili e dei beni strumentali nonché un elenco di giacenze di magazzino composto da circa 385 pagine per un valore complessivo di giacenze pari a 821.313,98 euro; inoltre nel verbale di inventario, il legale rappresentante ha consegnato 24 pagine redatte a mano e sottoscritte su ogni pagina che riportano un elenco di codici delle merci; accanto ad ogni merce era annotato lo stato della merce (usurato, rottamato, funzionale oppure no).
La difesa poi ha prodotto verbale di informativa al giudice del Fallimento di operazioni di consegna di merci su diverse pedane, così introducendo un elemento che rileva la presenza di merci all'apertura del fallimento, considerando altresì che il curatore fallimentare (...) dichiara che per tali merci è stata effettuata una perizia di stima (valevano circa 200.000 Euro)
ed una vendita telematica.
Anche tali elementi introducono dubbi ragionevoli in relazione alla sussistenza di un effettivo contributo causale della condotta della (...) in ordine alla condotta distrattiva poiché la merce della (...) S.p.A. è stata posta nella disponibilità dell'organo ispettivo e del fallimento.
Non è emersa la prova quindi - oltre ogni ragionevole dubbio - che tali merci siano state acquisite, distratte o occultate dalla (...) S.r.l. in danno dei creditori della (...) S.p.A. e non siano mai state restituite al fallimento.
Ed inoltre quanto all'eventuale distrazione di beni strumentali pure evidenziata dalla Guardia di finanza, si rileva che la difesa ha prodotto una copia di fattura di acquisto emessa dalla (...) S.p.A. del 31/10/2013 dalla quale si evince che per l'acquisto di una (...) e di due (...) la (...) S.r.l. ha versato la somma di 11.500 Euro alla (...) S.p.A. e che i mezzi sono stati prima della vendita valutati da un concessionario.
La fattura di pagamento di tali beni è presente anche tra i documenti prodotti dal pubblico ministero (allegato al verbale di operazioni compiute della Guardia di Finanza del 16.9.2015 f. 1149): A tale verbale è allegato altresì fattura per l'acquisto degli altri beni indicati (carrello...f. 1150) per il quale è stato corrisposto un valore di Euro 884, 22.
La circostanza che la (...) abbia acquistato beni strumentali della S.p.A. dopo una perizia di stima di parte e che abbia versato il corrispettivo fatturato non sono elementi univoci atti a dimostrare - in assenza di altri indici - la distrazione dei beni o del valore di beni in favore della (...) S.p.A. in danno dei creditori delle (...) spa.
Occorre poi evidenziare che al momento dell'apertura del fallimento residuavano dei beni nella società (...) S.r.l. in liquidazione, sicché non può affermarsi che queste due operazioni siano univocamente state dirette a svuotare il patrimonio della stessa società in favore di quello della (...) S.r.l. ed invero il curatore fallimentare ha affermato che al momento dell'apertura del fallimento risultava un valore di acquisto dei beni al netto dei fondi di ammortamento di 220.990,07 Euro di cui 214.308,04 per beni materiali e 6.682,03 come beni immateriali, dopodiché ha trovato sempre relativamente a questi beni strumentali, materiali e immateriali, nel registro dei beni ammortizzabili - che risulta redatto fino al 31 dicembre 2011-la somma che ammonta a Euro 291.543,11 al netto dei fondi.
Mancando quindi piena prova della condotta distrattiva e del contributo materiale e morale apportato dalla (...) alla stessa, in qualità di amministratore della società (...) srl, deve emettersi sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p. poiché non vi è prova che il fatto di bancarotta contestato sia imputabile a condotte dell'imputata (...).
(...) capo B) del reato di cui all'articolo 5 decreto legislativo 74/2000.
All'imputato (...) è contestato, in qualità di liquidatore della società (...) S.p.A. con sede a Massafra, di aver omesso alla data di scadenza del termine di legge, la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013, per una imposta evasa pari a complessivi Euro 1.024.611,08 ai fini Ires e pari a Euro 349.399,73 ai fini Iva.
Il Tribunale ritiene che all'esito dell'istruttoria non sia emersa la prova della sussistenza in capo al (...) dell'elemento soggettivo del reato contestato.
In diritto, è opportuno premettere che in tema di reati tributari, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. Pertanto, il soggetto deve non soltanto aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è corrisposta a un'evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita, in ossequio alla volontà politica criminale di selezionare le condotte punibili (Cass. Sez. 3, n. 16469 del 28.2.2020 dep. 29.5.2020).
La giurisprudenza della Suprema Corte afferma inoltre che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022).
Secondo la costante giurisprudenza poi l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, poiché, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015 - dep. 18/09/2015, Rv. 265087).
Ebbene, applicati tali principi al caso in esame, deve concludersi per l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al (...) poiché non è emersa la prova che l'imputato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
Ed invero, l'imputato, consulente in materia fallimentare e in gestione della crisi di impresa, è stato nominato liquidatore della società in data 31 luglio 2014 come da verbale assemblea straordinaria liquidazione (...) S.r.l. in liquidazione.
La società (...) S.r.l. in liquidazione si avvaleva per la contabilità interna elementare di un dipendente e di un consulente, (...) (dichiarazioni convergenti (...), (...), (...), (...) della cui attendibilità, anche per il riscontro reciproco, non si ha motivo di dubitare), ai quali anche il (...) si rivolgeva per ricevere la documentazione della società; invero non vi è prova che lo stesso, nonostante la nomina a liquidatore, fosse in possesso di tutta la documentazione afferente alla società da liquidare, anzi lo stesso, come sottolineano (...) e (...), con estrema difficoltà riusciva a reperire informazioni e documenti dalla società. Ciò è confermato dalle mail di sollecito inviate dal (...) agli ex amministratori della (...) S.r.l. in liquidazione - prodotte dalla difesa - e dalla circostanza che il concordato preventivo sia stato presentato nel termine ultimo 1 4 2015 concesso dal Tribunale.
Riscontrano poi l'oggettiva difficoltà dell'imputato a gestire la crisi di impresa e ad avere contezza degli adempimenti di legge e della situazione della società la circostanza che lo stesso abbia presentato dopo poco meno di un anno dal conferimento dell'incarico dimissioni volontarie motivate da ragioni di difficoltà di gestione (allegate in atti e riscontrate dalle dichiarazioni di (...) e (...)) per le quali ha dovuto anticipare le spese notarili, presentando poi domanda di ammissione al passivo del fallimento della (...) spa.
Non vi sono allora indici fattuali che dimostrino che l'imputato avesse contezza e consapevolezza di omettere la presentazione della dichiarazione per evadere l'imposta, il cui valore peraltro superava la soglia di punibilità. Lo stesso imputato, invero, non essendo in possesso della documentazione contabile della società non poteva conoscere l'ammontare della imposta dovuta e il superamento della soglia di punibilità.
Si deve aggiungere altresì che nessun interesse dello stesso imputato all'evasione dell'imposta dovuta è emerso nel corso dell'istruttoria, osservando che quest'ultimo rivestiva il ruolo di liquidatore professionista.
Occorre poi evidenziare che la dichiarazione è stata in seguito presentata dal liquidatore subentrato al (...), (...), e prevedeva una imposta dovuta sopra-soglia solo per IVA (modello Unico 2014 allegato dalla difesa).
Non essendovi indici dimostrati del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato, l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve (...) dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve (...) dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Taranto il 20 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2021.