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Fatture per operazioni inesistenti: un caso di studio di assoluzione perché il fatto non sussiste (Trib. Frosinone n. 1394/22)

Aggiornamento: 21 gen

Fatture per operazioni inesistenti: un caso di studio di assoluzione perché il fatto non sussiste

Quando viene contestato un reato tributario legato alle fatture per operazioni inesistenti, il rischio percepito dall’imputato è massimo: si parla di frode fiscale, di evasione consapevole, di operazioni fittizie.

Nella pratica, però, non ogni fattura “sospetta” integra un reato.

Questo caso di studio, deciso dal Tribunale di Frosinone, è particolarmente rilevante perché mostra come un’impostazione accusatoria fondata su presunzioni e automatismi possa crollare in dibattimento, portando:

  • all’assoluzione piena “perché il fatto non sussiste” per uno degli imputati;

  • alla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli altri.


Il caso

Il processo riguardava tre imputati, coinvolti a vario titolo in una contestazione complessa:

  • emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);

  • utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in dichiarazione (art. 2 d.lgs. 74/2000);

  • condotte riferite agli anni d’imposta 2011 e 2012.

Secondo l’accusa:

  • alcune società avrebbero emesso fatture fittizie;

  • lo studio professionale destinatario le avrebbe utilizzate per dedurre costi inesistenti e detrarre IVA.


I capi di imputazione

In estrema sintesi:

  • art. 8 d.lgs. 74/2000: contestato agli amministratori delle società emittenti, per aver emesso fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti;

  • art. 2 d.lgs. 74/2000: contestato al titolare dello studio professionale, per aver utilizzato quelle fatture in dichiarazione, indicando elementi passivi fittizi.

Si trattava, quindi, di una classica costruzione “a catena”:

  • chi emette → chi utilizza → evasione.


La prima selezione: prescrizione sì, ma non automatica

Il Tribunale affronta innanzitutto il tema della prescrizione, distinguendo con precisione:

  • i reati ormai prescritti (emissione e alcune annualità);

  • il capo non ancora prescritto relativo all’utilizzo delle fatture per l’anno d’imposta 2012.

Su questo punto è importante chiarire un aspetto spesso frainteso:👉 la prescrizione non equivale a un’assoluzione.Infatti, in assenza di una “evidente” prova di innocenza (art. 129, comma 2, c.p.p.), il giudice deve dichiarare il non doversi procedere.

Ed è ciò che avviene per alcuni capi.


Il cuore del caso: l’assoluzione perché il fatto non sussiste

Il vero snodo del processo riguarda però il capo non prescritto:l’utilizzo, nell’anno 2012, di fatture ritenute dall’accusa oggettivamente inesistenti.

Qui il Tribunale entra nel merito e afferma un principio fondamentale: l’inesistenza oggettiva dell’operazione deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.


Le presunzioni dell’accusa

La Guardia di Finanza aveva fondato l’accusa soprattutto su:

  • assenza di sede operativa della ditta emittente;

  • assenza di dipendenti;

  • iniziale disconoscimento delle fatture da parte dell’emittente.

Elementi che, nella prassi, vengono spesso considerati “sintomatici” di operazioni fittizie.


La ricostruzione alternativa della difesa

In dibattimento, però, emerge una spiegazione alternativa, logica e plausibile:

  • l’attività era svolta come ditta individuale, senza necessità di sede o personale;

  • i lavori erano stati effettivamente eseguiti (ristrutturazione interna dello studio);

  • lo stesso teste dell’accusa ammette di aver constatato che lo studio era “nuovo”;

  • il disconoscimento iniziale viene spiegato come errore e confusione con altri lavori svolti nello stesso periodo.

Il risultato è netto:le presunzioni non sono univoche né concordanti.


Il principio affermato dal Tribunale

Il Tribunale di Frosinone afferma, in modo molto chiaro, che l’aver svolto un’attività lavorativa anche senza una struttura organizzata complessa (sede, dipendenti) costituisce una valida ricostruzione alternativa rispetto alla tesi accusatoria di operazioni inesistenti.

In altre parole:

  • assenza di struttura ≠ inesistenza dell’operazione;

  • sospetto fiscale ≠ prova penale.

Da qui l’esito inevitabile:👉 assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 2, c.p.p.


Perché questo caso è importante

Questo caso di studio dimostra almeno tre cose fondamentali:

  1. Molti processi tributari nascono da accertamenti presuntivi, validi sul piano fiscale ma fragili sul piano penale.

  2. La difesa tecnica in dibattimento è decisiva: la spiegazione alternativa deve essere concreta, documentata e credibile.

  3. Non basta dire “la fattura è sospetta”: l’accusa deve provare che l’operazione non è mai esistita.


Quando è fondamentale rivolgersi subito a un penalista

Se ti trovi in una di queste situazioni:

  • verifica della Guardia di Finanza;

  • PVC con contestazione di fatture inesistenti;

  • avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.;

  • sequestro o rischio di rinvio a giudizio,

👉 il momento per impostare la difesa è subito, non a processo avanzato.

Spesso la linea difensiva che porta all’assoluzione nasce già nella fase dell’accertamento fiscale.


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La sentenza integrale

Tribunale , Frosinone , 28/07/2022 , n. 1394

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in 22.04.2016, si procedeva nei confronti di OR. Gi., PE. An. e TA. Lu., in epigrafe generalizzati, chiamandoli a rispondere del reato sopra rubricato. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18 novembre 2016 la causa giungeva dinanzi ad altro giudice che, rilevata la mancata notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato PE. An., ne rinviava la trattazione all'udienza del 20 ottobre 2017. In tale data, dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti, veniva ascoltato il teste FU. Al., mentre la successiva udienza del 23 febbraio 2018 veniva rinviata in ragione dell'adesione della difesa all'astensione proclamata dall'Organismo congressuale forense con delibera del 12.01.2018. Le successive udienze del 4 maggio 2018 e del 7 dicembre 2018 venivano, invece, rinviate dal GOP chiamato a sostituire il giudice titolare del presente procedimento. All'udienza del 21 giugno 2019 la causa giungeva dinanzi alla scrivente che, preso atto della diversità dell'organo giudicante, procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. L'udienza del 20 marzo 2020, invece, veniva differita d'ufficio in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'udienza del 24 luglio 2020 ove l'imputato OR. Gi. si sottoponeva all'esame delle parti, con acquisizione della relativa documentazione. La successiva udienza del 4 dicembre 2020 subiva un rinvio come da protocollo organizzativo a quella del 14 maggio 2021, anch'essa differita per assenza dei testi autorizzati. Invece, l'udienza del 5 novembre 2021 veniva rinviata per legittimo impedimento dell'imputato TA., con sospensione della prescrizione ex lege. Quindi, alla successiva udienza del 18 febbraio 2022 l'imputato TA. Lu. si sottoponeva all'esame, mentre, all'udienza del 1° luglio 2022, escusso il teste GE. Si., preso atto della rinuncia della difesa ai testi residui, di cui veniva revocata l'ordinanza ammissiva, la causa veniva discussa, con le conclusioni in epigrafe riportate, e decisa con la presente sentenza.


Deve preliminarmente prendersi atto dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione in relazione a tutti i reati contestati ad eccezione di quello contestato sub C.b.).


È noto, infatti, come il momento perfezionativo delle due diverse fattispecie contestate nel presente procedimento, ovvero quello di utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) coincide, rispettivamente, con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e con l'emissione della fattura asseritamente riferita ad operazioni inesistenti.


Quanto alle fattispecie contestate sub A) e B), rispettivamente a PE. An. e TA. Lu., relative per l'appunto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, deve essere preliminarmente rilevato che non può operare l'elevazione del termine di prescrizione introdotto con la modifica dell'art. 17 del d.lgs. 74/00 e ciò in quanto la condotta meno risalente nel tempo si è consumata, a mente d'imputazione, in data antecedente all'entrata in vigore della norma di modifica (17.9.2011) più sfavorevole ovvero in data 30.8.2011. Pertanto, sommando a tale data il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e mezzo, si perviene alla data del 29 febbraio 2019 cui, anche sommando le cause sospensive verificatesi nel corso del giudizio e pari a giorni 194, si perviene alla data del 14 agosto 2019.


Pertanto, non emergendo dagli atti in maniera evidente l'insussistenza del fatto o che gli imputati non lo abbiano commesso (art. 129, 2° comma, c.p.p.), non resta che pronunziare la declaratoria di non doversi procedere perché i reati contestati sub A) e B) sono estinti per intervenuta prescrizione.


Quanto, invece al reato di cui all'art. 2 D.L.vo 74/00, posto che lo stesso è stato commesso, a mente di imputazione, sia con riferimento all'anno d'imposta 2011 che con riferimento all'anno d'imposta 2012, deve essere subito rilevato che l'elevazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1 bis, D.L.vo 74/00, norma penale più sfavorevole all'imputato, è però applicabile al caso di specie essendo la norma introduttiva della suddetta modifica entrata in vigore in data 17 settembre 2011 e, dunque, in data antecedente al momento consumativo dei reati contestati coincidente con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (29.9.2011).


Ebbene, ciò posto, il termine massimo di prescrizione di dieci anni dalla consumazione del reato è decorso solo con riferimento alla condotta contestata sub C.a) e non anche con riferimento alla condotta contestata sub C.b. di cui si dirà in appresso e per cui il termine di prescrizione è destinato a spirare in data 1.10.2022 (cui vanno aggiunte le cause sospensive). Invero, quanto alla condotta contestata sub C.a), anche considerando le cause sospensive verificatesi nel corso del giudizio, pari a 194 giorni (60+64+74), muovendo dalla data del 29.9.2011 si perviene dapprima alla data del 29.9.2021 e poi alla data del 12 aprile 2022. Pertanto, non emergendo dagli atti in maniera evidente l'insussistenza del fatto o che l'imputato OR. Gi. non lo abbia


commesso (art. 129, 2° comma, c.p.p.), non resta che pronunziare la declaratoria di non doversi procedere perché il reato sub c.a. è estinto per prescrizione.


Quanto, infine, alla condotta contestata all'OR. con riferimento all'utilizzo in dichiarazione (anno 2012) di fatture per operazioni asseritamente inesistenti che gli avrebbero consentito di dedurre elementi passivi fittizi per Euro 7.000 ed Euro 1.400 di IVA, deve osservarsi che l'istruttoria non ha consentito di pervenire ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza del reato.


Invero, come emerso dalla deposizione del teste FU. Al., escusso in dibattimento in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza di (omissis), il presente procedimento trae origine da una verifica fiscale svolta proprio nei confronti dello studio professionale Or. Gi. di (omissis) con sede in via (omissis). Nell'ambito dell'attività di verifica si rilevava immediatamente la ricorrenza di rapporti economici intercorsi tra lo studio medesimo ed un certo TA. Lu., legale rappresentante della società Im. 20. nonché la cooperativa sociale "St. (...)" con sede in (omissis). Ebbene, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi con il TA., il teste ha subito avuto modo di chiarire che si era pervenuti alla ipotesi di inesistenza delle fatture emesse da quest'ultimo in quanto egli in prima persona, sentito nell'immediatezza del fatto, le disconosceva. Inoltre veniva riscontrato che la ditta del TA. non aveva una sede, non aveva presentato le dichiarazioni né aveva personale dipendente. Il teste ha, però, poi aggiunto che avevano anche avuto modo di constatare che la sede dello studio dell'OR., cui si riferivano i lavori di ristrutturazione fatturati, "era nuovo ed esistente".


TA. Lu., sottopostosi all'esame delle parti, ha subito riferito che all'epoca dei fatti lavorava "sotto padrone" e che il fine settimana faceva lavori per conto proprio, motivo per il quale gli "serviva una società". Esibite al TA. le due fatture in contestazione, questi le riconosceva, riferendo di aver svolto personalmente i lavori di ristrutturazione ivi descritti che erano consistiti nel rifacimento dei bagni, del cartongesso e della pittura. Ha poi riferito che i lavori gli erano stati commissionati da una tale Francesca, proprietaria delle mura, e che però egli aveva avuto modo di interfacciarsi anche con l'Or. che si recava settimanalmente sul posto e lo pagava in contanti. Ha poi riferito che la committente gli aveva anche chiesto di emettere le fatture a carico dell'OR., cosa che in effetti faceva e che, alla esibizione delle fatture in sede di verifica da parte della Guardia di Finanza, egli non le riconosceva perché aveva confuso il lavoro in questione con altri lavori svolti nello stesso periodo.


OR. Gi., anch'egli sottopostosi all'esame delle parti, oltre a spiegare la consistenza dei rapporti di sponsorizzazione e di noleggio automezzi pure oggetto di fatturazione in tesi accusatoria inesistente, ha riferito che il proprio studio tecnico si trova a (omissis) in Via (omissis) e che trattasi di un'immobile che, all'epoca, era condotto in locazione da tale Co. Fr.. Ha poi spiegato che nell'anno 2011 era sorta l'esigenza di procedere ad una ristrutturazione interna di questo locale e la proprietaria acconsentiva riservandosi però la scelta dell'appaltatore che cadeva sulla persona di TA. Lu.. Ha poi ribadito che i lavori erano stati effettivamente svolti e che aveva pagato in prima persona l'intero importo ammontante ad Euro 8.400 comprensivo di IVA.


Ora così riepilogata l'istruttoria svolta seppur limitatamente ai lavori di ristrutturazione che sono oggetto delle fatture passive indicate nella dichiarazione riferita all'anno di imposta 2012, per cui non è ancora decorso il termine di prescrizione, deve essere evidenziato come la inesistenza oggettiva delle operazioni svolte non è stata affatto provata. Essa invero è apparsa frutto di un mero ragionamento presuntivo svolto dagli appartenenti alla Guardia di Finanza che, sentiti in dibattimento, hanno spiegato di essersi essenzialmente basati sul disconoscimento del TA. e sull'assenza di sede operativa e dipendenti della Im. 20.. Tuttavia TA. Lu., escusso in dibattimento, ha fornito delle plausibili spiegazioni ad entrambe le circostanze sopra evidenziate chiarendo che all'epoca egli lavorava con una ditta individuale, per la quale non era dunque necessaria né una sede operativa né dei dipendenti (data anche l'entità e il tipo di lavori svolti) e che aveva inizialmente disconosciuto le fatture emesse all'OR. sia perché la committente di fatto era stata la proprietaria dell'immobile, ad egli nota come "Fr.", e sia perché nello stesso periodo aveva svolto anche altri lavori.


A ciò si aggiunga che lo stesso teste FU., chiamato a riferire se avesse potuto constatare l'effettivo svolgimento dei lavori di ristrutturazione fatturati, ha ammesso di essersi recato sul posto e di aver potuto constatare che si trattava di uno studio "nuovo".


Non può dunque ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'accusa, essendo ben possibile e plausibile una spiegazione alternativa a ciascuno degli indizi addotti che, proprio perché non univoci e concordanti, non possono costituire la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.


Da tanto deriva l'assenza di prova di uno degli elementi costitutivi del reato contestato che, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., impone l'assoluzione di OR. Gi. dal reato a lui ascritto sub C.b.) perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p. assolve OR. Gi. dal reato a lui ascritto sub C.b) perché il fatto non sussiste.


Visti gli artt. 531 c.p.p. e 157 c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di PE. An. ,TA. Lu. e OR. Gi. in ordine ai residui reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Motivi in giorni trenta.


Così deciso in Frosinone, il 1° luglio 2022


Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022

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