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Omessa dichiarazione e “proventi illeciti”: caso di studio con assoluzione perché il fatto non sussiste (Trib. Bari n. 2880/22)

Aggiornamento: 21 gen


Omessa dichiarazione dei redditi, imputato assolto perché il fatto non sussistee

Quando l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza contestano omessa dichiarazione dei redditi per importi elevatissimi, spesso l’accusa è costruita su un presupposto apparentemente semplice:

👉“hai incassato somme rilevanti, quindi quello è reddito tassabile”.


Questo caso di studio reale, deciso dal Tribunale di Bari, dimostra però un principio fondamentale del diritto penale tributario: non basta dimostrare che sono transitati dei soldi sui conti correnti per condannare per omessa dichiarazione.

Se l’accusa non spiega come quei flussi diventano reddito imponibile, la condanna non regge.


Il caso

All’imputato veniva contestato di aver esercitato attività di mediazione finanziaria in modo illecito, raccogliendo somme da privati attraverso bonifici e assegni, facendole transitare:

  • sui propri conti correnti;

  • su conti intestati a familiari stretti (moglie e madre).

Secondo l’accusa, tali somme costituivano redditi imponibili, mai dichiarati, integrando il reato di omessa dichiarazione.

Parliamo di importi enormi, con IRPEF evasa contestata per oltre 4 milioni di euro complessivi su più annualità.


Capo di imputazione (Art. 5 D.LGS. 74/2000)

Veniva contestato il reato di omessa dichiarazione per gli anni d’imposta:

  • 2007 → IRPEF evasa € 765.914,94

  • 2008 → IRPEF evasa € 556.821,25

  • 2009 → IRPEF evasa € 1.180.333,35

  • 2010 → IRPEF evasa € 1.280.043,90

  • 2011 → IRPEF evasa € 343.526,69

Secondo la Procura, l’imputato era un “evasore totale”, poiché non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per tali annualità.


La decisione del Tribunale

L’esito è stato netto e articolato:

🔹 prescrizione per i reati relativi agli anni 2007–2010;

🔹 assoluzione perché il fatto non sussiste per l’anno 2011.

Ed è proprio l’assoluzione sull’ultima annualità a rendere questa sentenza estremamente utile sul piano difensivo.


Perché l'Accusa non ha retto

Per il 2011, la Guardia di Finanza aveva calcolato il reddito imponibile sommando tutti i bonifici transitati sui conti riconducibili all’imputato e ai familiari.

📌 Bonifici entrati = reddito = IRPEF evasa.

Ma il Tribunale ha smontato questa equazione.


❌ Il problema dell’accusa

Nel processo non è stato chiarito:

  • come quei flussi siano stati qualificati come reddito;

  • quali somme fossero effettivo guadagno;

  • quali somme fossero restituzioni, rientri, movimentazioni finanziarie;

  • perché l’intero importo dovesse essere tassato.

I testi della Guardia di Finanza:

  • non sapevano spiegare i criteri di calcolo;

  • rinviavano ad altri colleghi;

  • facevano riferimento ad altro procedimento penale, senza portarne la prova concreta in dibattimento.


Il principio di diritto

Il Tribunale di Bari afferma un principio rilevante per chi è imputato per omessa dichiarazione: la mera contestazione di aver conseguito redditi illeciti, senza spiegare in modo puntuale come tali redditi siano stati determinati, non è sufficiente per fondare una condanna penale.

In altre parole:

  • il flusso bancario non è automaticamente reddito;

  • il reddito imponibile va dimostrato, non presunto;

  • la soglia di punibilità dell’art. 5 d.lgs. 74/2000 deve essere provata con criteri chiari e verificabili.


Quando l'omessa dichiarazione non è reato

Questo caso di studio insegna che molte imputazioni per omessa dichiarazione sono fragili, soprattutto quando:

  • il reddito è ricostruito solo su base bancaria;

  • non si distingue tra incasso e guadagno;

  • manca una perizia contabile seria;

  • l’accertamento nasce “a cascata” da altro procedimento penale;

  • la soglia di punibilità è data per scontata.

👉 In questi casi, una difesa tecnica mirata può portare all’assoluzione.


Perché confrontarsi subito con un penalista

Se ti è stato contestato:

  • art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione);

  • evasione IRPEF basata su bonifici o flussi finanziari;

  • presunti proventi illeciti;

  • evasione per più annualità,

⚠️ non aspettare il dibattimento.


La strategia difensiva va costruita:

  • già nella fase delle indagini;

  • già sul metodo di calcolo dell’imposta;

  • già sulla dimostrazione (o meno) del reddito reale.

I processi si vincono sui numeri, non sulle dichiarazioni di principio.


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La sentenza integrale

Tribunale , Bari , sez. II , 06/06/2022 , n. 2880

Svolgimento del processo

Con decreto del 16.1.2018, il P.M. ha citato a giudizio De. No. Fr. per rispondere dei reati in epigrafe indicati. All'udienza del 7.5.2018, è stato aperto il dibattimento e il Tribunale ha ammesso le prove così come richieste dalle parti. All'udienza del 28.10.2019, è stato disposto un rinvio per notifica del verbale d'udienza all'imputato. All'udienza del 24.2.2020, è stato disposto un ulteriore rinvio per l'esame dei testi della Procura e l'esame dell'imputato. All'udienza del 20.9.2021 è stato disposto un rinvio in attuazione del decreto emesso dai Presidenti della I e II Sezione Penale del Tribunale di Bari finalizzato alla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. All'udienza del 30.9.2021, sono stati escussi i testi della Procura. All'udienza del 31.1.2022, udite le conclusioni delle parti, il Tribunale ha disposto un rinvio per repliche. All'udienza del 23.5.2022 è stato disposto un rinvio per mancato deposito della documentazione da parte della Procura. All'udienza del 6.6.2022 il processo è stato definito mediante la seguente sentenza.


Motivi della decisione

All'imputato DE. NO. Fr. è stato contestato il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 perché, in qualità di esercente attività di mediazione finanziaria, al fine di evadere l'imposta sui redditi, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi con riferimento agli anni d'imposta 2007 (capo A), 2008 (capo B), 2009 (capo C), 2010 (capo D), 2011 (capo E), con evasione dell'Irpef.


In via preliminare dev'essere rilevato che i reati contestati alle lettere A), B), C) e D) si sono estinti per prescrizione.


Con riferimento ai primi tre, il termine di prescrizione applicabile è quello di sette anni e mezzo in ragione della disciplina operativa ratione temporis in quanto i reati si sono tutti consumati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 138/2011 (che, modificando l'art. 17 d. lgs. 74/2000, ha innalzato di un terzo i termini di prescrizione del reato de quo). Dunque, i tre reati erano tutti già prescritti alla data del 30 giugno 2018.


Con riferimento, poi, al reato di cui alla lettera D), esso si prescrive nel termine massimo di dieci anni. Dunque, tenuto conto dei 100 giorni di sospensione di cui al d.l. n. 73 del 22.6.2018, si è prescritto in data 9 aprile 2022.


Con specifico riferimento alla lettera E) del capo d'imputazione, va rilevato che all'imputato è stato contestato di aver evaso l'Irpef, con riferimento all'anno di imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad Euro 343.526,69.


Va evidenziato quanto riferito sul punto dal teste escusso, il Luogotenente Ca. Gi., appartenente al nucleo operativo della guardia di finanza di (omissis), in merito alla verifica fiscale condotta nei confronti di De. No. Fr. a seguito della segnalazione dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un'attività illecita di intermediazione finanziaria avente ad oggetto la raccolta, attraverso bonifici ed assegni che venivano accreditati sul suo conto corrente e su quelli della moglie (Am. An.) e della madre (De. No. Ma.), di risparmi di numerosi soggetti.


Dagli accertamenti svolti era emerso che l'imputato non era titolare di partita IVA e, pertanto, aveva dichiarato unicamente i redditi dei fabbricati da lui posseduti e non anche i redditi derivanti da tale attività che svolgeva illecitamente, senza neppure avere una sede legale. Raccoglieva dalle persone risparmi con la promessa di restituirli e li accreditava sui predetti conti. Per tali ragioni era stato denunciato per truffa, falsità in scrittura privata e attività abusiva. Dunque, era un evasore totale.


Con particolare riferimento all'anno 2011 d'imposta, la Guardia di finanza aveva calcolato un imponibile pari a Euro 814.783, la cui tassazione dava un'imposta evasa pari a Euro 343.526,60. L'imponibile era stato calcolato sommando tutti i bonifici eseguiti sui conti correnti.


Il teste Ch. Fr. Pa., all'epoca dei fatti direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di (omissis), ha dichiarato che erano stati emessi avvisi di accertamento, nei riguardi del prevenuto, riguardanti il periodo di tempo intercorrente tra l'anno 2006 e l'anno 2011, sulla base dei verbali di constatazione della Guardia di Finanza, afferenti all'attività illecita svolta da quest'ultimo e tenuto conto dell'art. 6 Testo Unico delle imposte sui redditi in combinato disposto con l'art. 4 L. 537/1993, che consente l'accertamento fiscale anche dei redditi derivanti da proventi illeciti.


Sebbene l'imputato avesse presentato istanza di accertamento con adesione, si era ugualmente proceduto con l'iscrizione a ruolo, in ragione del fatto che la stessa era risultata generica e inidonea a dimostrare l'avvenuta restituzione degli importi.


Ciò chiarito sul piano del fatto, le circostanze accertate in dibattimento non consentono di ritenere dimostrata la consumazione del reato da parte dell'imputato.


Certamente è stato accertato che, sulla base delle verifiche condotte dalla Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva contestato all'imputato di aver conseguito in via illecita redditi per un ammontare pari a Euro 814.783, la cui tassazione dava un'imposta evasa pari a Euro 343.526,60.


Sennonché non è stato chiarito come siano stati concretamente determinati i predetti redditi.


Nel processo verbale di constatazione si legge che la Guardia di finanza aveva verificato che molte persone avevano consegnato somme di denaro all'imputato; le somme erano transitate sui conti correnti intestati alla moglie e alla madre. L'imputato, tuttavia, aveva utilizzato il denaro per i propri fini personali e, solo in parte, aveva restituito agli investitori le rendite.


Nel predetto documento, dunque, si dà atto dell'ammontare degli accreditamenti, con riferimento ai diversi anni d'imposta. Riguardo all'anno 2011, sul conto corrente n. (omissis), intestato a Am. An. e De. No. Fr., acceso presso (omissis) filiale (omissis) di (omissis), Euro 564.783,00; sul conto corrente n. (omissis), rinumerato, in data (omissis), nel c/c n. (omissis) (accesso preso (omissis), filiale di (omissis)), intestato all'imputato e Am. An. (moglie), erano state registrate n. 83 operazioni eseguite, per un importo pari ad Euro 573.176,81 (cfr. all. 18, verbale constatazione); sul conto corrente online n. (omissis), intestato a De. No. Fr. (acceso presso la (omissis)), erano state registrate n. 32 operazioni eseguite, per un importo pari ad Euro 183.579,66 (cfr. all. 20, verbale constatazione).


Sennonché non sono stati specificati i criteri impiegati per la determinazione dei predetti redditi né si è dato conto delle verifiche svolte per accertare che le somme accertate fossero provento dell'attività di investimento illecitamente posta in essere dall'imputato.


Piuttosto, si legge nell'atto che il calcolo dei redditi sopra esposto era stato frutto delle risultanze emerse dall'esame della documentazione afferente il procedimento penale n. 10666/11, nell'ambito del quale all'imputato era stata contestata l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, acquisendo con artifici e raggiri nei confronti dei propri clienti proventi da attività illecita per Euro 814.783,00.


Anche i testi escussi non hanno riferito nulla specificamente sul punto.


Il teste Ca. Gi., interrogato specificamente dal P.m. in merito a tali profili, ha riferito che l'indagine nei confronti dell'imputato era stata suddivisa in due tronconi, da un lato vi erano stati gli accertamenti relativi ai reati commessi nei confronti dei risparmiatori, tra cui l'esercizio abusivo dell'attività illecita, dall'altro vi era stata la verifica fiscale condotta da lui. Così egli non era in grado di specificare nulla in merito ai singoli bonifici accreditati sui conti correnti poiché gli importi erano stati loro comunicati da coloro che avevano svolto la predetta attività. Dunque, a domanda del P.m., su come fosse stato stabilito che le somme accertate fossero state conferite all'imputato a fini di investimento, egli si è limitato a dichiarare che gli importi erano stati loro indicati dai colleghi. Nulla era in grado di riferire circa le attività di osservazione eventualmente poste in essere in corso d'indagine; loro si erano limitati a conteggiare l'imposta evasa tassando i proventi. Neppure era in grado di indicare i nominativi di coloro che avevano svolto l'indagine. Il teste Me. Lo., appartenente al Nucleo di Polizia Economico e finanziaria di Bari, Guardia di finanza, a domanda della difesa, ha dichiarato di non ricordare i nominativi di coloro che avevano svolto l'attività propedeutica a quella fiscale.


È evidente che, nel processo, non sono stati acquisiti elementi certi idonei a illustrare le modalità con le quali era stato determinato il reddito riferibile all'imputato.


Al contempo, dev'essere evidenziata l'assenza di qualsivoglia attività d'indagine relativa ai redditi effettivamente conseguiti dal De. No. in conseguenza dell'attività illecita contestata: a prescindere dalle somme a lui accreditate da parte dei risparmiatori, costituenti la base di calcolo posta a fondamento della contestazione amministrativa, non è stato verificato in concreto quale sia stato il guadagno dell'attività illecita e, quindi, il reddito a lui riferibile.


In assenza di dati di fatto certi in merito a tale profilo, presupposto indispensabile anche nell'ottica di determinare la correttezza del criterio di calcolo dell'imposta evasa, si deve ritenere che non sia stata provata con certezza la consumazione del reato da parte dell'imputato. Egli, pertanto, dev'essere assolto ex art. 530 cpv. c.p.p. in quanto il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di De. No. Fr. per i reati a lui ascritti alle lettere A), B), C) e D) del capo d'imputazione in quanto estinti per intervenuta prescrizione.


Visto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve De. No. Fr. dal reato ascritto alla lettera E) del capo d'imputazione in quanto il fatto non sussiste.


Così deciso in Bari, il 6 giugno 2022


Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022

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