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Appropriazione indebita: il reato previsto dall'articolo 646 del codice penale


Il reato di appropriazione indebita


Art. 646 c.p. - Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.


Procedibilità: il reato di appropriazione indebita è procedibile a querela di parte

Competenza: per il reato di appropriazione indebita è competente il tribunale in composizione monocratico.

Prescrizione: il reato di appropriazione indebita si prescrive in 6 anni (7 e mezzo, in caso di atto interruttivo).

Arresto: per il reato di appropriazione indebita, l'arresto è facoltativo.

Fermo: per il reato di appropriazione indebita il fermo non consentito.

Custodia cautelare: per il reato di appropriazione indebita è prevista la custodia cautelare

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Indice:



1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di appropriazione indebita è un delitto previsto dall'art. 646 del codice penale e punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Il reato di appropriazione indebita punisce il soggetto che si appropri indebitamente di una cosa mobile o del denaro che gli è stato consegnato o affidato in virtù di un rapporto lavorativo, di un contratto o di un altro titolo che imponga l'obbligo di restituzione.



In altri termini, l'appropriazione indebita si verifica allorquando una persona, dopo aver ricevuto la disponibilità di una cosa mobile o di denaro, invece di restituirli, li trattenga e li utilizzi per sé o per altri, in assenza di un legittimo motivo o di una specifica autorizzazione da parte del legittimo proprietario.

Il reato di appropriazione indebita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.



2. L'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita

Il bene giuridico protetto dal reato di appropriazione indebita è il patrimonio.

Il delitto punisce chi indebitamente si appropri di un bene che precedentemente gli era stato affidato in custodia, deposito, prestito, affitto, comodato o altro titolo che ne giustifichi il possesso.

La norma incriminatrice tutela la proprietà o il possesso del bene di cui il soggetto attivo del reato si sia appropriato indebitamente.

L'oggetto materiale del reato di appropriazione indebita è rappresentato dal bene oggetto di appropriazione.

Va precisato che il bene può essere di varia natura, ad esempio denaro, oggetti di valore, documenti, beni materiali o immateriali.

Ciò posto, è importante evidenziare che il bene deve necessariamente essere altrui, ovvero non di proprietà del soggetto attivo del reato.

Ciò implica che l'autore del delitto deve avere inizialmente acquisito il possesso o la disponibilità del bene in modo legittimo, ovvero con il consenso del legittimo proprietario.

L'elemento oggettivo richiede che l'autore del reato abbia successivamente compiuto una specifica condotta appropriativa, incompatibile con l'iniziale titolo di possesso, realizzando la cd. interversione del possesso e quindi mutando la propria relazione con il bene.

L'autore del reato da semplice possessore del bene diviene proprietario dello stesso.

In ordine all'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che:

  • Risponde del reato di appropriazione indebita l'amministratore di più condomìni che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione a lui intestato, senza che rilevi la destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o dei condomìni amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (Cassazione penale , sez. II , 03/12/2021 , n. 46875);

  • In tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la sola prestazione di attività lavorativa consentisse all'amministratore di una società di apprendere, a titolo compensativo, le somme versate dai clienti in pagamento delle fatture, non essendo al momento determinata la misura della retribuzione di sua spettanza, nè contrattualmente prevista la facoltà di prelievo diretto degli importi incassati - Cassazione penale , sez. II , 01/06/2022 , n. 27884);

  • Non integra il reato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare, anche indirettamente, l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente, dovendo escludersi, in tal caso, la divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione della res idoneo ad integrare la condotta appropriativa e dovendo altresì ritenersi incompatibile il perseguimento di un interesse societario - in via diretta o indiretta o anche solo putativa - con il dolo specifico del delitto in questione. (Fattispecie relativa a prelevamento dalle casse di una società - cessionaria di ramo di azienda e, quindi, solidalmente obbligata ex art. 14 d.lg. n. 472 del 1997 dei debiti fiscali della cedente - di risorse finanziarie necessarie per il pagamento della prima rata del concordato tributario stipulato con l'Agenzia delle entrate dalla cedente, poi fallita - Cassazione penale , sez. V , 01/12/2021 , n. 4942);

  • Risponde del delitto di cui all' art. 646 c.p. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati. (Fattispecie relativa ad una operazione di cartolarizzazione di provviste finanziarie di una società, di cui era stato deliberato l'accantonamento per il pagamento di oneri fiscali, mediante l'emissione di assegni bancari in favore del nuovo amministratore, da questi successivamente negoziati - Cassazione penale , sez. II , 23/09/2021 , n. 43634);

  • Il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all' art. 647, comma 1, n. 3, c.p. , oggi depenalizzato per effetto del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di cose, ponendosi la suddetta norma in rapporto di specialità rispetto all' art. 646 c.p. , a nulla rilevando che l'appropriazione del denaro sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma 1, n. 1 , e nel testo dell' art. 316 c.p. (Fattispecie relativa all'appropriazione di una somma per errore bonificata sul suo conto corrente e non restituita). (Conf. Sez. 2, n. 6951 del 2001 -Cassazione penale , sez. II , 10/09/2021 , n. 45891);

  • Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma solo un inadempimento civilistico, la mancata restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo di una vendita futura in esecuzione di un patto di opzione, atteso che il denaro versato in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, stante la sua naturale fungibilità, entra a far parte del patrimonio dell' accipiens , perdendo il carattere dell' altruità (Cassazione penale , sez. II , 07/05/2021 , n. 23783);

  • Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di chi si impossessi di quanto versatogli a titolo di deposito cauzionale infruttifero in esecuzione di un contratto. (Fattispecie relativa alla condotta di un rivenditore di autoveicoli impossessatosi della somma portata da un assegno circolare allo stesso intestato che un acquirente gli aveva consegnato in attesa della concessione di un finanziamento, con l'accordo che la relativa somma sarebbe stata imputata a parziale compensazione del prezzo solo ad avvenuta immatricolazione - Cassazione penale , sez. II , 08/04/2021 , n. 15566).

3. L'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita

Il dolo del delitto di appropriazione indebita consiste nella volontà del soggetto attivo del reato di sottrarre indebitamente il bene che gli era stato precedentemente affidato o consegnato per un determinato scopo dal legittimo proprietario.

Il reato di appropriazione indebita previsto e punito dall'articolo 646 del codice penale può essere commesso al fine di ottenere un guadagno economicamente apprezzabile o di arrecare un danno nei confronti del legittimo proprietario.

L'autore del reato di appropriazione indebita deve voler compiere la condotta tipica del reato (rappresentata dalla sottrazione indebita del bene o dal mancato adempimento dell'obbligo di restituzione).

Il dolo può essere diretto (il soggetto attivo manifesta l'intenzione specifica di compiere la condotta appropriativa), o eventuale (l'autore è consapevole che il suo comportamento possa comportare il configurarsi del reato ma agisce lo stesso, assumendosi in tal modo il rischio del suo verificarsi). In ordine all'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che:

  • Non integra il reato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare, anche indirettamente, l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente, dovendo escludersi, in tal caso, la divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione della res idoneo ad integrare la condotta appropriativa e dovendo altresì ritenersi incompatibile il perseguimento di un interesse societario - in via diretta o indiretta o anche solo putativa - con il dolo specifico del delitto in questione.

  • (Fattispecie relativa a prelevamento dalle casse di una società - cessionaria di ramo di azienda e, quindi, solidalmente obbligata ex art. 14 d.lg. n. 472 del 1997 dei debiti fiscali della cedente - di risorse finanziarie necessarie per il pagamento della prima rata del concordato tributario stipulato con l'Agenzia delle entrate dalla cedente, poi fallita - Cassazione penale , sez. V , 01/12/2021 , n. 4942);

  • Non integra il reato di appropriazione indebita, in mancanza della prova del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto o un vantaggio che si ponga come danno patrimoniale cagionato alla società, il trattenimento a titolo di compenso, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di somme ricevute dai debitori sociali (Cassazione penale , sez. II , 01/03/2019 , n. 19147);

  • In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive uti dominus del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente (Cassazione penale , sez. VI , 20/09/2011 , n. 16362).

In relazione ai rapporti con gli altri reati, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:

  • Risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga ultra vires delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall'espletamento di un mandato (Cassazione penale , sez. IV , 12/05/2022 , n. 23129);

  • Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il funzionario di banca che disponga del denaro depositato sul conto corrente, in assenza di delega del correntista alla gestione delle somme o senza il rispetto dei vincoli derivanti da tali deleghe (Cassazione penale , sez. II , 03/11/2022 , n. 2098);

  • La condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all' art. 493-ter c.p. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità (Cassazione penale , sez. V , 05/07/2022 , n. 34768);

  • Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. (successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 , conv., con modificazioni, dalla l. n. 25 del 2022 , denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'INPS il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIEMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa (Cassazione penale , sez. VI , 21/06/2022 , n. 29674);

  • Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (Cassazione penale , sez. V , 21/02/2022 , n. 17773);

  • Integra il delitto di furto – e non quello di appropriazione indebita – la condotta del dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcun autonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato (Cassazione penale , sez. V , 21/06/2021 , n. 37419);

  • Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all' art. 316-ter c.p. l'indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal congiunto cointestatario del conto corrente su cui sono confluiti i ratei pensionistici, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'unico incombente informativo posto a carico dei congiunto con lui convivente, consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'ufficio anagrafe del Comune, come previsto dall'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti, ovvero Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS, l'eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti che risultassero erogatori di trattamenti pensionistici in favore del defunto -Cassazione penale , sez. VI , 12/05/2021 , n. 31210);

  • Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all' art. 316-ter cod. pen. l'indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal congiunto cointestatario del conto corrente su cui sono confluiti i ratei pensionistici, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato. (In motivazione la Corte ha precisato che il congiunto del defunto non deve comunicare il decesso all'Ente erogatore, essendo, invece, l'ufficiale di Stato civile tenuto a curare il successivo inoltro all'INPS che, a sua volta, informa i singoli enti erogatori del trattamento pensionistico - Cassazione penale , sez. VI , 24/02/2021 , n. 20346);

  • Il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 c.p. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicché gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 c.p., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta. (La S.C. ha affermato tale principio ritenendo legittima un'ipotesi di modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., operata in dibattimento dal pubblico ministero una volta intervenuta la sentenza di fallimento - Cassazione penale , sez. V , 03/07/2015 , n. 2295);

  • Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Fattispecie in cui l'imputato, con artifici e raggiri, aveva indotto in distinte occasioni le persone offese a versare alcune somme di denaro in conto acquisto di due automezzi, successivamente mai consegnati - Cassazione penale , sez. II , 18/06/2013 , n. 35798).

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