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Lesioni personali: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 582 del codice penale


Il reato di lesioni personali

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la persona ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di lesioni personali previsto e punito dall'art. 582 del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza


Art. 582 del codice penale - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [585, 586; 381c.p.p.; 1151 c. nav.].
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Pena: per il reato di lesioni personali la pena è da sei mesi a tre anni.

Procedibilità: il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio (se la malattia è superiore a 20 giorni o sussiste una delle seguenti aggravanti: 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577) - è procedibile a querela negli altri casi (per un approfondimento vai qui).

Competenza per materia: per il reato di lesioni personali è competente il giudice di pace (se il reato è procedibile a querela) - il tribunale in composizione monocratica se il reato è procedibile d'ufficio (per un approfondimento vai qui).

Competenza per territorio: per il reato di lesioni personali è competente il giudice del luogo in cui si è verificata la lesione.

Arresto: per il reato di lesioni personali l'arresto è facoltativo.

Fermo: per il reato di lesioni personali il fermo non è consentito.

Udienza preliminare: per il reato di lesioni personali, l'udienza preliminare è prevista solo nell'ipotesi di lesione personale procedibile d'ufficio.

Intercettazioni: per il reato di lesioni personali, le intercettazioni possono essere disposte solo nell'ipotesi di lesione personale procedibile d'ufficio.

Messa alla prova: per il reato di lesioni personali la messa alla prova è prevista per tutte le ipotesi (SSUU 31 marzo - 1 settembre 2016 n. 36272).

 

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In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di lesioni personali previsto dall'art. 582 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Indice:

1. Che cos'è e come è punito il reato di lesioni personali?

2. Introduzione

3. Esempi

4. Quando si configura il reato di lesioni personali?

5. Elemento soggettivo delle lesioni personali

6. Le novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia in relazione al reato di lesioni personali: Procedibilità e competenza

7. Il tentativo nel reato di lesioni personali

8. Cause di giustificazione del reato di lesioni personali

9. Le aggravanti del reato di lesioni personali

10. I rapporti tra le lesioni personali e gli altri reati



1. Che cos'è e come è punito il reato di lesioni personali?

Il reato di lesioni personali è un delitto previsto dall'art. 582 del codice penale e punisce chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Il reato di lesione personale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


2. Introduzione

Il reato di lesioni personali è a forma libera, ed infatti può essere commesso da chiunque con qualsiasi strumento atto ad offendere (pensiamo ad esempio ad un'arma, uno spray urticante, un ombrello o anche solo uno spintone).

Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica che comporti una riduzione in termini di funzionalità dell'organo, anche se di breve durata.

La malattia è l'elemento caratterizzante il reato di lesioni personali rispetto a quello meno grave di percosse, nel quale l'aggressione non realizza alcuna alterazione anatomica o funzionale in danno della persona offesa.



A seconda della gravità, possiamo distinguere quattro tipi di lesioni:

  1. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia curabile in 40 giorni, in questo caso il reato è procedibile a querela e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;

  2. Lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia curabile in 20 giorni, il reato è procedibile a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;

  3. Lesioni personali gravi (art. 583 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia che ha messo in pericolo la sua vita, l'ha resa incapacità di svolgere ordinarie attività per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni, o ha indebolito permanentemente un senso o un organo, il reato in questo caso è punito con la reclusione da tre ai sette anni;

  4. Lesioni personali gravissime (art. 584 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia inguaribile, come la perdita di un arto, di un organo, di un senso, uno sfregio permanente. In questo caso, il reato è procedibile d'ufficio e la pena è la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di lesioni personali è punibile solo se il soggetto ha cagionato la malattia con volontà e consapevolezza, ovvero con dolo.

Nello specifico, il reato di lesioni personali richiede il dolo “generico”, rappresentato dalla consapevolezza del soggetto attivo che la propria condotta possa provocare un danno fisico alla persona offesa.

Vediamo adesso nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il delitto di lesioni personali volontarie si distingue da quello di percosse solo per la gravità dell'offesa e non per il bene giuridico tutelato che nell'uno come nell'altro caso è rappresentato dall'integrità fisica personale.


3. Esempi

1. Lesioni personali aggravate commesse in danno di personale sanitario e socio-assistenziale (art. 582 e 585 c.p.)

Avviso 415 bis c.p.p. lesioni personali aggravate

Tizio, in concorso con altre persone non identificate, colpendo ripetutamente al volto Caio, infermiere presso il Pronto Soccorso della Clinica Sempronia, gli cagionava lesioni personali consistite in "trauma contusivo al volto con ferite e contusioni multiple", dalle quali derivava una malattia della durata di 3 giorni.


2. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p.)

Decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni personali

Tizio, improvvisamente e violentemente, dava un forte spintone alla sig.ra Caia, facendola rovinare a terra sull'asfalto. In tal modo le arrecava lesioni personali come meglio specificate nel referto di pronto soccorso rilasciato dall'ospedale Sempronio. Con la recidiva semplice.

In questo caso, il reato è procedibile a querela e la competenza è del giudice di pace penale.


4. Quando si configura il reato di lesioni personali?

Per ciò che concerne l'elemento oggettivo, ed in particolare la condotta, per lesione non deve necessariamente intendersi l'azione di colpire o picchiare, ma qualsiasi "manomissione fisica" dell'altra persona.

Pensiamo ad esempio ad un urto o uno spintone intenzionale che determinino una caduta della vittima con effetti lesivi: anche in questi casi risulterà configurato il reato di lesioni personali.

Il reato previsto dall'art. 582 del codice penale spesso viene confuso con quello di percosse previsto dall'art. 581 del codice penale.

La vera differenza tra i due reati è rappresentata, per ciò che concerne l'elemento oggettivo, dalla presenza di una malattia nell'ipotesi delle lesioni personali.

Tornando alla nozione di malattia, va sottolineato che nel reato di lesioni personali per malattia si intendono non tutte le alterazioni di natura anatomica bensì solo quelle alterazioni da cui derivi una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo anche non definitiva ma comunque significativa.

Sussiste, ad esempio, il reato di lesioni volontarie nel caso in cui una persona subisca a seguito di una percossa un trauma contusivo, una ecchimosi, un ematoma o una lesione cutanea.

Rientrano, inoltre, nella nozione di malattia, le cd. "malattie nella mente", come l'offuscamento, il disordine totale o parziale, il cd. shock o il semplice svenimento.

Si riportano, di seguito, alcune sentenze della Corte di cassazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di lesioni personali:

In tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria (Cassazione penale , sez. V , 08/09/2022 , n. 37870).

L'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Cassazione penale sez. V, 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 21/09/2022), n.35274).

In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254).

In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi - Cassazione penale , sez. III , 19/10/2021 , n. 43614).

In tema di lesioni personali, l'ematoma rientra nella nozione di malattia in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un'alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo. (Cassazione penale , sez. I , 25/09/2020 , n. 31008).

In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all' art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen. riguardo ad un lieve disvellamento del margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie del volto - Cassazione penale , sez. V , 21/09/2020 , n. 27564).



Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura (Cassazione penale , sez. V , 15/07/2020 , n. 25029).

In tema di lesioni personali, sussiste l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza in un caso nel quale la dolenzia causata alla vittima dal movimento dell'arto lesionato, specie durante la flessione, ne menomava la funzione statico-deambulatoria, rendendo più difficoltosi e dolorosi i movimenti - Cassazione penale , sez. VI , 19/12/2019 , n. 7271).

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa ad aggressione consistita in una tirata di capelli, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, dolore in regione occipitale guaribile in giorni due - Cassazione penale , sez. V , 14/05/2019 , n. 33492).

I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 22534).

In tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. (Fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di lesioni allo stato non ancora qualificate e quantificate, definite in termini di malattia insanabile - Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782).

In tema di lesioni personali, anche una crisi ipertensiva può rientrare nella nozione di malattia, purché comporti una significativa e pericolosa alterazione delle funzioni organiche (Cassazione penale , sez. V , 03/11/2017 , n. 54005).


5. Elemento soggettivo delle lesioni personali

L'elemento soggettivo del reato di lesioni personali è rappresentato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà del fatto e nella volontà dell'evento giuridico e cioè dell'offesa dell'integrità fisica della vittima.

Il dolo del reato di lesioni personali sussiste tutte le volte che il soggetto agente ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un'offesa all'integrità personale del soggetto passivo ed agito al fine o al costo di cagionarla.

Analizziamo, di seguito, alcune sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione in tema di elemento soggettivo del reato di lesioni personali:

In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneità dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta - Cassazione penale sez. V, 13/01/2021, n.8004);

(vedi anche) In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto errata la qualificazione del fatto quali lesioni colpose come conseguenza non voluta delle percosse inflitte ad un neonato che aveva riportato ferite a cui era conseguito pericolo di vita, una malattia con prognosi superiore a 40 giorni e postumi permanenti - Cassazione penale , sez. V , 12/02/2019 , n. 25116).

Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891).


6. Le novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia in relazione al reato di lesioni personali: Procedibilità e competenza

La recente cd. Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità e la competenza per materia del reato di lesioni personali.

A seguito della Riforma, il reato di lesioni personali è procedibile a querela:

  1. quando la lesione abbia determinato una malattia non superiore a 40 giorni;

  2. quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità e la malattia non è superiore a 20 giorni.

In questi casi, la competenza per materia appartiene al giudice di pace penale.

Il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio:

  1. quando le lesioni personali sono state commesse in danno di personale sanitario e socio-assistenziale;

  2. quando le lesioni sono gravi e gravissime;

  3. quando le lesioni sono state cagionate mediante l'uso di armi anche improprie o da persona travisata o da più persone riunite.

In questi casi, la competenza per materia appartiene al tribunale in composizione monicratica.

Si riportano, sul punto, alcune recenti sentenze della Corte di cassazione:

In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell' art. 585, comma 1, c.p., non si applica il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall' art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , nei casi di cui all' art. 585, comma 1, c.p. , nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace

In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (Cassazione penale sez. V, 10/01/2023, n.12517).

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Cassazione penale , sez. III , 09/05/2023 , n. 27147).


7. Il tentativo nel reato di lesioni personali

È configurabile il tentativo nel reato di lesioni personali.

Secondo la Corte di cassazione, l'idoneità degli atti, con riferimento al reato di lesioni personali, non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso.

Ed invero "l'idoneità" altro non è che la possibilità che la condotta consegua lo scopo che la gente si propone. Pertanto ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto (perché prelevato da un soggetto affetto da malattia infettiva e propagabile attraverso contatto ematico) costituisce atto idoneo a cagionare il reato di lesioni, benché l’eventualità che si fatte evento si realizzi sia molto bassa.


8. Cause di giustificazione del reato di lesioni personali

La causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto prevista dall'articolo 50 c.p. può avere efficacia scriminante rispetto alle lesioni personali se viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze all'integrità personale e sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana Elide la rilevanza del consenso prestato.

Può sussistere inoltre, in caso di lesioni personali volontarie la causa di giustificazione della legittima difesa, ad esclusione dell'ipotesi di lesioni reciproche, che si realizzano allorquando i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione

Analizziamo alcune pronunce della Suprema Corte:

In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Cassazione penale , sez. V , 04/10/2019 , n. 47589).

(vedi anche) Nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (Fattispecie relativa alla degenerazione di un acceso diverbio tra automobilisti, nella quale il giudice territoriale aveva omesso di valutare che l'imputato aveva aggredito con una mazza di baseball la persona offesa soltanto per difendere la moglie, dopo che questa, intervenuta per separare i litiganti, era stata colpita con dei pugni dall'avversario - Cassazione penale , sez. V , 11/04/2019 , n. 36143).

Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell' art. 5 c.c. , di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento (Cassazione penale , sez. I , 02/10/2019 , n. 46895).

(vedi anche) Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell' art. 5 c.c. , di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento (Cassazione penale , sez. I , 02/10/2019 , n. 590).

Non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617).


9. Le aggravanti del reato di lesioni personali

In questo paragrafo analizziamo alcune sentenze della Corte di Cassazione, in relazione alle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre l'aggravante del fatto commesso con sostanze corrosive ove la sostanza si caratterizzi ex se per l'idoneità ad intaccare l'epidermide o altre parti del corpo, così da distruggere i tessuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'aggravante in un caso in cui l'agente aveva versato caffè bollente sul viso della persona offesa - Cassazione penale sez. V, 10/06/2022, n.36733).

In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l' art. 585, comma 1, c.p. , rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta (Cassazione penale , sez. V , 28/04/2022 , n. 22120).

L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262).

(vedi anche) L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 337 c.p. (Cassazione penale , sez. VI , 17/12/2021 , n. 2608)

In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Cassazione penale sez. V, 06/04/2022, n.27386)

La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro di merda - Cassazione penale , sez. V , 18/11/2020 , n. 307).

La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168).

È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102).

In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all' art. 585 c.p. , dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell' art. 118 c.p. (Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena - Cassazione penale , sez. V , 13/09/2019 , n. 50947).

L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale di calcetto - Cassazione penale , sez. V , 27/06/2019 , n. 45138).

Non può ritenersi validamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all' art. 576, comma 5-bis, c.p. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, che è parte integrante della previsione circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela - Cassazione penale , sez. V , 20/06/2019 , n. 33523).

In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall' art. 61, comma 1, n. 1, c.p. , che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul partner - Cassazione penale , sez. V , 21/05/2019 , n. 44319).

É configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesse contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e conclusione del primo, distinguendosi nettamente il reato di lesioni da quello di violenza per modalità esecutive e per interesse tutelato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sussistenza della suddetta aggravante esige infatti che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano tra loro distinte - Cassazione penale , sez. III , 19/02/2019 , n. 25328).

In tema di lesioni personali, l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche ex art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. deve ritenersi assorbita, per specialità, in quella di cui all' art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. , relativa all'aver compiuto il fatto in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, dal momento che l'abuso di relazioni di convivenza è elemento costitutivo del reato di cui all' art. 572 cod. pen. (Cassazione penale , sez. VI , 23/01/2019 , n. 16576)


10. I rapporti tra le lesioni personali e gli altri reati

In questo paragrafo analizziamo alcune sentenze della Corte di Cassazione, in relazione ai rapporti tra il reato di lesioni personali e le altre fattispecie incriminatrici previste dal codice penale.

È configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell' art. 576, comma 1, n. 5, c.p. : in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Cassazione penale , sez. VI , 22/04/2022 , n. 17872).

Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell' art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d'ufficio, anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall' art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 e di questo al citato art. 576 (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 11002);

Il reato di lesioni personali lievi non è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia se l'autore della condotta ha avuto non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione del principio del ne bis in idem nei confronti dell'imputato del reato di lesioni, già condannato per il delitto di maltrattamenti, in ragione della diversità dell'elemento soggettivo tra i due reati - Cassazione penale , sez. V , 18/07/2018 , n. 42599).

In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio per avere l'agente colpito la vittima alla zona orbitale con un cacciavite, penetrato nell'encefalo in modo obliquo solo per il movimento difensivo di questa - Cassazione penale sez. I, 05/04/2022, n.24173).

Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5-sexies, seconda parte, c.p. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica (Cassazione penale sez. III, 03/03/2022, n.5234);

(vedi anche) Il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro. (Nella specie la Corte ha precisato che la privazione della libertà sessuale può essere perpetrata anche con mezzi che non vulnerano l'integrità fisica e che vi è concorso di reati qualora alla vittima si cagionino conseguenze lesive, anche solo per vincerne la resistenza - Cassazione penale , sez. II , 19/12/2018 , n. 23153);

In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269).

(vedi anche) Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall'agente (Cassazione penale , sez. VII , 24/09/2020 , n. 37216).

(vedi anche) Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall'agente (Cassazione penale , sez. VII , 24/09/2020 , n. 37216);

Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363);

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, comma 1, n. 1 e 61, comma 1, n. 2, c.p. (Cassazione penale , sez. II , 03/07/2020 , n. 22081);

In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458).

La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi. (Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei corrissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionale rinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 c.p. avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto - Cassazione penale , sez. V , 02/10/2019 , n. 45356).

La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Fattispecie di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto dovessero essere assorbiti i reati di percosse ascritti all'imputato - Cassazione penale , sez. II , 21/02/2019 , n. 17427.

È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l' art. 581, comma 2, c.p. , che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali - Cassazione penale , sez. V , 19/02/2019 , n. 9727);

(vedi anche) Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Cassazione penale , sez. II , 07/03/2017 , n. 17767).

(vedi anche) Tra il reato di violenza privata, di cui all' art. 610 cod. pen. , e quello di lesioni personali volontarie, di cui all' art. 582 cod. pen. , è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia ad un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata - Cassazione penale , sez. V , 08/02/2018 , n. 21530).


 


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