top of page
Cerca

Il reato di lesioni personali ex art. 582 del codice penale


Il reato di lesioni personali

Indice:

1. Che cos'è e come è punito?

2. Scheda reato

3. Introduzione

4. Quando si configura il reato?

5. L'elemento soggettivo

6. Cause di giustificazione

7. Le aggravanti

8. I rapporti con gli altri reati


1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di lesioni personali è un delitto previsto dall'art. 582 del codice penale e punisce chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Il reato di lesione personale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.


2. Scheda reato.

Pena: sei mesi a tre anni

Procedibilità: D'ufficio (se la malattia è superiore a 20 giorni o sussiste una delle seguenti aggravanti: 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577) - A querela (negli altri casi).

Competenza per materia: Giudice di pace (se il reato è procedibile a querela) - Tribunale monocratico (se il reato è procedibile d'ufficio).

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata la lesione.

Udienza preliminare: Solo nell'ipotesi di lesione personale procedibile d'ufficio.

Intercettazioni: Solo nell'ipotesi di lesione personale procedibile d'ufficio.

Messa alla prova: Sì per tutte le ipotesi (SSUU 31 marzo - 1 settembre 2016 n. 36272).


3. Introduzione

Il reato di lesioni personali è a forma libera, ed infatti può essere commesso da chiunque con qualsiasi strumento atto ad offendere (pensiamo ad esempio ad un'arma, uno spray urticante, un ombrello o anche solo uno spintone).

Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica che comporti una riduzione in termini di funzionalità dell'organo, anche se di breve durata.

La malattia è l'elemento caratterizzante il reato di lesioni personali rispetto a quello meno grave di percosse, nel quale l'aggressione non realizza alcuna alterazione anatomica o funzionale in danno della persona offesa.

A seconda della gravità, possiamo distinguere quattro tipi di lesioni:

  1. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia curabile in 40 giorni, in questo caso il reato è procedibile d’ufficio e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;

  2. Lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia curabile in 20 giorni, il reato è procedibile a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;

  3. Lesioni personali gravi (art. 583 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia che ha messo in pericolo la sua vita, l'ha resa incapacità di svolgere ordinarie attività per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni, o ha indebolito permanentemente un senso o un organo, il reato in questo caso è punito con la reclusione da tre ai sette anni;

  4. Lesioni personali gravissime (art. 584 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia inguaribile, come la perdita di un arto, di un organo, di un senso, uno sfregio permanente. In questo caso, il reato è procedibile d'ufficio e la pena è la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di lesioni personali è punibile solo se il soggetto ha cagionato la malattia con volontà e consapevolezza, ovvero con dolo.

Nello specifico, il reato di lesioni personali richiede il dolo “generico”, rappresentato dalla consapevolezza del soggetto attivo che la propria condotta possa provocare un danno fisico alla persona offesa.

Vediamo adesso nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.