Stalking: Che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 612 bis del codice penale
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Stalking: Che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 612 bis del codice penale

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1. Cos’è lo stalking? 

Si configura il reato di stalking ex art. 612 bis cp quando taluno pone in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima. 
L’art. 612-bis c.p., introdotto dal legislatore nel 2009, punisce il reato di atti persecutori o più comunemente noto come stalking. 
Secondo la previsione normativa dell’art. 612-bis c.p. il reato di stalking si realizza ogni qualvolta “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”. 
La minaccia o la molestia rappresentano le modalità attraverso cui il reato si realizza ma ciò non è sufficiente: l’art. 612-bis c.p. richiede che siano ripetute nel tempo. 
Esclusivamente la reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia da parte dello stalker è idonea a realizzare l’effetto richiesto dalla norma. 
Il reato di stalking ex art. 612 bis cp, infatti, si configura solo se, per effetto delle minacce o delle molestie, la vittima è costretta a vivere in una perenne condizione di perturbamento emotivo oppure è costretta a cambiare il proprio stile di vita. 
La Corte di Cassazione (si vd. Cass. pen., 21 gennaio 2010, n. 6417)  ha specificato che anche due soli episodi di minacce o molestie, se determinano lo sconvolgimento dello stato emotivo della vittima, sono sufficienti ad integrare la condotta incriminata dall’art. 612-bis c.p. 
In forza di ciò, il reato di stalking costituisce un reato abituale, in quanto è richiesta la serialità della condotta e un reato a forma vincolata, perché la condotta deve necessariamente consistere in minacce o molestie. 

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2. Quando si realizza? Le varie forme di stalking.

Il reato di stalking ex art. 612 bis cp incrimina ogni forma, in qualunque modo realizzata, di azione persecutoria ai danni di taluno.

Esistono, dunque, molteplici e differenti mezzi mediante cui è possibile che si realizzi il reato di stalking. 

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2.1  Lo stalking telefonico (o virtuale). 

Secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultima Cass. pen., 17 maggio 2021, n. 19363) lo stalking telefonico o mediante l’utilizzo dei social network integra il reato previsto dall’art. 612-bis c.p. 
La giurisprudenza fin dal 2010 ha precisato che anche l’invio compulsivo alla vittima di sms o e-mail molestanti, così come la pubblicazione di “post” sgradevoli sui social network di cui la vittima sia destinataria, sono in grado di costituire a tutti gli effetti il reato di stalking. 
Pertanto, il reato di stalking ex art. 612 bis cp, pur essendo a forma vincolata, può realizzarsi in tutti modi che si rivelano capaci di realizzare un effetto sgraditamente intrusivo nella vita della vittima o di impedirne il sereno svolgimento. 
S’immagini che Tizio cominci il corteggiamento di una donna che fin dall’inizio chiarisce di non gradire le sue avances; se Tizio prosegue insistentemente il corteggiamento sino ad inondare quotidianamente di messaggi ossessivi la donna e a pedinarne gli spostamenti, potrebbe ipotizzarsi a suo carico il reato di stalking, sicché il corteggiatore invadente e indisposto ad accettare il rifiuto della donna corteggiata è un potenziale stalker (in questo senso si vd. Cass. pen., 17 maggio 2021, n. 26529). 
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, anche un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto confidenziale con la vittima a ciò evidentemente contraria, mediante una condotta di intromissione continua e sgradita nella sua vita, integra il reato di stalking ex art. 612 bis cp poiché costituisce una lesione della sua sfera di libertà. 

2.2

2.2 Lo stalking condominiale.

Un’altra specie di stalking, secondo la giurisprudenza di legittimità, è lo stalking condominiale.  

Integra la fattispecie del reato di stalking ex art. 612 bis cp la condotta di chi, residente nel medesimo condominio, mediante ripetuti danneggiamenti degli altrui beni o mediante pedinamenti ossessivi o atteggiamenti intrusivi, perseguiti i vicini di abitazione, al punto tale da costringerli ad una condizione di perenne timore per la propria incolumità.  
Si immagini che tra i coniugi Rossi e i coniugi Napolitano il rapporto di vicinato sia estremamente conflittuale. Se i coniugi Rossi dovessero cominciare a monitorare ossessivamente ogni ingresso (ed uscita) nella casa altrui o a distruggere qualunque loro bene si trovi negli spazi condominiali comuni o, ancora, a molestare gli abituali frequentatori della casa dei Napolitano, al punto da costringerli a rinunciare a qualunque forma di ospitalità, il reato di stalking condominiale si sarebbe indubbiamente realizzato. 

2.3 Lo stalking psicologico.

La commissione del reato di stalking ingenera nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura e, in ogni caso, determina una destabilizzazione complessiva del suo ordinario stile di vita. 
Al fine di una condanna per il reato di stalking ex art. 612 bis cp non è necessario che la vittima dimostri di essere affetta da un disturbo psicologico medicalmente accertabile quale conseguenza degli atti persecutori che subisce ma è sufficiente che racconti alle autorità competenti gli effetti provocati dall’azione persecutoria. 
Se, per esempio, Caia, perseguitata dal suo ex-coniuge, è indotta a cambiare il proprio lavoro per evitare di incontrarlo e perfino a cambiare abitazione per evitare di subire notturni e inquietanti appostamenti sotto casa, tale coattivo stravolgimento della sua vita implicherebbe non solo una denuncia per il reato di stalking a carico del suo ex-coniuge ma anche, verosimilmente, la sua condanna. 
Quindi, in base alla giurisprudenza, il disagio psico-emotivo della vittima di stalking non deve necessariamente tradursi in una condizione terapeuticamente trattabile. 
Il reato di stalking, in qualunque forma si realizzi, pur dipendendo dall’intensità degli atti persecutori posti in essere, provoca sempre un diffuso malessere psicologico (quand’anche non sfocia in un vero e proprio disturbo psichico medicalmente diagnosticabile). 
In conclusione, le sole dichiarazioni della persona offesa, purché sottoposte ad un rigoroso vaglio critico (e, quindi, purché si dimostrino fondate e veritiere: a tal proposito si vd. Cass. pen., 26 aprile 2010, n. 27774), potrebbero essere sufficienti ad una condanna per stalking. 
L’art. 612-bis cp, infatti, richiede che la condotta di stalking ingeneri nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia (o di paura)” ovvero un “fondato timore per l’incolumità propria (o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legato da relazione affettiva)” ovvero la costringa ad “alterare le proprie abitudini di vita”: gli eventi di danno sono alternativamente contemplati dalla norma sicché, ai fini dell’integrazione del reato di stalking, non devono verificarsi tutti contestualmente, dal momento che nella previsione legislativa originano da fatti connotati da differenti livelli di gravità. 
Pertanto, ai fini della configurazione del reato di stalking ex art. 612 bis cp, non è essenziale il mutamento radicale delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima un costante stato di ansia o di timore per la propria incolumità (così Cass. pen., 26 luglio 2011, n. 29872).

2.3
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3. Com’è punito il reato di stalking? 

La pena prevista dall’art. 612-bis c.p. per il reato di stalking va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni. 
È un previsto un aumento di pena se gli atti persecutori sono posti in essere dal coniuge o dall’ex-coniuge della vittima così come nell’ipotesi in cui a commettere il reato di stalking sia un soggetto che abbia (o abbia avuto) con la vittima una relazione di tipo sentimentale o affettivo. 
Il reato di stalking, in tali casi, diventa oggettivamente più grave, dal momento che è commesso da un soggetto da cui la vittima si sarebbe aspettata di ricevere protezione e rispetto (si vd. Cass. pen., 20 giugno 2019, n. 27615). 
Sul presupposto della potenziale insidiosità degli strumenti telematici (o informatici) la pena diventa più grave anche se il reato di stalking è commesso avvalendosi di tali strumenti (social networks, smartphone…). 
È, poi, previsto l’aggravamento fino alla metà della pena nelle seguenti ipotesi specifiche: 

  • se il fatto è commesso in danno di un minore;

  • se il fatto è commesso in danno di una donna in stato di gravidanza;

  • se il fatto è commesso in danno di una persona con disabilità;

  • se il fatto è commesso con l’uso di armi o da una persona travisata;

  • se il soggetto risulta essere stato già ammonito dal Questore.

Ipoteticamente, quindi, la condanna di uno stalker che abbia commesso il reato ai danni di un donna in stato di gravidanza (ad esempio) potrebbe comportare la pena fino ai 7 anni e 6 mesi di reclusione. 

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4. Cosa fare se si è vittima di stalking?

L’ammonimento allo stalker o la querela.

Una vittima di stalking, prima di sporgere formale querela, può rivolgersi al Questore affinché lo stalker venga raggiunto da un avviso orale di desistere dalla condotta molestante: il cd. ammonimento. 
Il Questore, in quest’occasione, lo informa che nell’ipotesi in cui dovesse continuare a porre in essere atti persecutori, sarà formalizzata la querela per il reato di stalking ex art. 612 bis cp nei suoi confronti. 
È una particolare forma di tutela anticipata che l’ordinamento, a partire dal 2009, riconosce alla vittima prima della proposizione della querela. 
Dopo aver vagliato la fondatezza dell’istanza di tutela avanzata dalla vittima, il Questore ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo ad assumere una condotta conforme alla legge. 
La vittima, al fine di ottenere l’ammonimento questorile dello stalker, deve rivolgersi al Comando dei Carabinieri, ad un Commissariato di P.S. o ad un qualunque ufficio di Polizia locale. Saranno, poi, questi ad inoltrare l’istanza al Questore territorialmente competente che procederà nelle forme indicate dall’art. 8 d.l. 11/2009 se riterrà fondata la richiesta della persona offesa.
L’inosservanza del provvedimento di ammonimento del Questore comporta la procedibilità di ufficio del reato di stalking ex art. 612 bis cp (che, invece, normalmente è procedibile a querela di parte) e, nel caso in cui lo stalker ammonito dovesse essere condannato all’esito del giudizio, la legge stabilisce che (anche) in questo caso la pena sarà aumentata (si vd. §3 n.5). 
Qualora la vittima ritenga opportuno l’avvio diretto di un procedimento penale a carico dello stalker, invece, dovrà sporgere querela alle autorità competenti entro 6 mesi dalla verificazione dei fatti. 
La querela è irrevocabile se il fatto risulta aggravato da una delle circostanze di cui al co. 2 dell’art. 612-bis cp: ciò vuol dire che, se dall’esposizione del fatto alle autorità competenti emerge la sussistenza di una delle circostanze aggravanti (si vd. §3 nn. 1-4) previste dalla norma, la querela non potrà più essere ritirata e, di conseguenza, il processo comincerà (sempre che l’autorità giudiziaria lo ritenga opportuno).
Non c’è bisogno della querela della persona offesa e, dunque, le autorità competenti procederanno d’ufficio nei seguenti casi: 

  • se il fatto è commesso nei confronti di un minore;

  • se il fatto è commesso nei confronti di una persona con disabilità;

  • se il fatto è commesso da un soggetto già attinto dall’ammonimento questorile.

Va considerato che talvolta gli atti persecutori raggiungono un’intensità tale da sfociare nella commissione di ulteriori reati più efferati: in questa ipotesi, se il reato più grave che sia stato commesso è procedibile d’ufficio, lo sarà anche il reato di stalking ex art. 612 bis cp. 

 

5. Il rapporto tra il reato di stalking e il reato di omicidio.

Nell’ipotesi in cui l’autore del reato di stalking giunga a commettere il reato di omicidio della vittima dei pregressi atti persecutori, non è stato chiaro sino ad oggi se il colpevole dovesse essere incriminato esclusivamente per il reato di omicidio aggravato previsto dall’art. 576 n. 5.1) c.p. (“si applica la pena dell’ergastolo se il fatto [di omicidio] è commesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa”) oppure se i due reati – stalking e omicidio aggravato – commessi dal medesimo soggetto nei confronti della medesima vittima potessero concorrere e, quindi, confluire ciascuno in un’autonoma e distinta imputazione. 
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità, fino all’intervento delle Sezioni Unite, non era univoco: secondo alcune pronunce, era ammissibile il concorso tra i due reati (ad esempio Cass. pen., 12 aprile 2019, n. 20786) mentre, secondo altre, il reato di stalking era da ritenersi assorbito in quello ben più grave di omicidio (così Cass. pen., 13 ottobre 2020, n. 30931).
Senonché, la V Sezione della Corte di Cassazione, preso atto dell’oggettivo contrasto tra le diverse posizioni, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite che si sono di recente pronunciate (si vd. Cass. pen., Sez. Un., 15 luglio 2021).
Il dubbio interpretativo ha tratto origine dalla drammatica uccisione di una donna da parte di una collega di lavoro (entrambe erano impiegate nel medesimo ufficio postale). L’episodio omicidiario – si è accertato in giudizio – è stato l’epilogo di reiterate condotte moleste e minacciose perpetrate dalla collega nei confronti della vittima, prevalentemente durante l’orario lavorativo, al punto tale da indurla a programmare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.   
Secondo una prima interpretazione, l’aggravante prevista dall’art. 576 n. 5.1.) deriva dalla mera identità dell’autore dei reati e della vittima e, pertanto, non incide sulla relazione tra le due fattispecie di reato, che restano autonome, in ragione della loro diversa struttura e finalità punitiva.
Secondo una diversa visione, invece, l’aggravante mirerebbe proprio a punire più gravemente (con la pena dell’ergastolo) gli episodi omicidiari che si verifichino al culmine di condotte persecutorie. Ciò che aggrava l’omicidio, dunque, non è tanto il fatto che sia stato commesso dal soggetto già resosi responsabile del reato di stalking quanto la connessione temporale e finalistica che sussiste tra gli atti persecutori e l’omicidio che ne scaturisce.
Diversamente argomentando, il medesimo fatto di reato – lo stalking – verrebbe imputato al soggetto due volte: come autonoma condotta delittuosa e come specifica aggravante del reato di omicidio e ne conseguirebbe una manifesta violazione del ne bis in idem sostanziale. 
Le Sezioni Unite hanno accolto la seconda impostazione: il reato di stalking ex art. 612 bis cp e il reato di omicidio aggravato dalla coincidenza soggettiva del colpevole e della vittima costituiscono un reato complesso giacché la fattispecie dell’omicidio aggravato ai sensi dell’art. art. 576 n. 5.1) – e la pena che ne consegue – esprime adeguatamente il disvalore dei distinti fatti di reati commessi dal medesimo soggetto sino ad assorbire in sé l’offensività del reato di stalking. 
Sul presupposto dell’unitarietà della condotta, all’autore dei reati dovrà essere contestato esclusivamente il reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 n. 5.1) c.p., punito con l’ergastolo. 

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6. Le principali sentenze in materia di stalking. 

 

Cassazione penale , sez. VI , 16/02/2022 , n. 9663

Ai fini della configurabilità, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di famiglia e di convivenza vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.

Cassazione penale , sez. VI , 16/02/2022 , n. 10626

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Cassazione penale , sez. V , 24/01/2022 , n. 9403

In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela ex  art. 612-bis, comma 4, c.p. , non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).

Cassazione penale , sez. V , 10/01/2022 , n. 7559

In tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, ovvero aggravino una preesistente situazione di disagio psichico della persona offesa.

Cassazione penale , sez. V , 30/11/2021 , n. 2443

In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.

Cassazione penale , sez. VI , 26/11/2021 , n. 7259

Nei casi di cessazione della convivenza more uxorio, è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex  art. 337-ter c.c. (Fattispecie in cui l'imputato era quotidianamente presente nella vita e nell'abitazione della ex convivente e della figlia minore, persone offese, per attendere ai compiti educativi e di assistenza inerenti alla genitorialità).

Cassazione penale , sez. V , 17/11/2021 , n. 1813

Integra il delitto di atti persecutori l'opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste (nella specie, realizzate mediante attività di volantinaggio, una video-intervista divulgata su you-tube, la pubblicazione di un libro dal titolo Toghe corrotte e di numerosi post diffamatori su social network riguardanti un magistrato) che, lungi dall'integrare un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, configurano uno stillicidio persecutorio ai danni della persona offesa, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e sottoponendola ad uno stato di ansia e di turbamento determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria.

Cassazione penale , sez. VI , 17/11/2021 , n. 45095

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.

Cassazione penale , sez. II , 03/11/2021 , n. 43529

Non è necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini nel caso in cui si proceda per reati perseguibili d'ufficio a seguito di precedente archiviazione avente ad oggetto fatti, oggettivamente diversi, procedibili a querela per intervenuta remissione della stessa. (Fattispecie in cui, dopo l'archiviazione disposta per remissione di querela per i reati di atti persecutori, truffa e violazione di domicilio, in difetto di autorizzazione ex art. 414 c.p.p. era stata esercitata l'azione penale per il reato di circonvenzione di incapace).

Cassazione penale , sez. V , 18/10/2021 , n. 2675

In tema di atti persecutori, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, ha rilevanza il comune movente, che pur essendo estraneo alla nozione di dolo, lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti persecutori e la sua dimensione plurisoggettiva, intesa come volontà comune di concorrere nel reato. (Fattispecie in cui il contributo di ciascuno degli imputati, componenti del medesimo nucleo familiare, alla realizzazione delle condotte criminose era originato dal comune risentimento nutrito nei confronti delle persone offese per le infamanti accuse mosse contro uno di essi).

Cassazione penale , sez. V , 14/10/2021 , n. 323

Integra il delitto di atti persecutori la condotta di creazione di profili social e account internet, falsamente riconducibili alla vittima, da cui siano derivate proposte sessuali da parte di terzi sconosciuti in adesione a quanto da lei stessa in tali account apparentemente offerto, purché l'autore agisca nella consapevolezza dell'idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale , sez. V , 30/09/2021 , n. 1035

In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d'ufficio per il caso in cui l'agente sia destinatario di ammonimento del questore, non è necessario che vi sia coincidenza tra i fatti oggetto di segnalazione e i fatti di rilevanza penale, in quanto i presupposti di intervento dell'autorità amministrativa si differenziano da quelli dell'autorità giudiziaria sia sul piano della ricognizione dei fatti che lo legittimano, sia in relazione alle modalità del loro accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti oggetto di ammonimento possono assumere rilievo penale qualora, nonostante lo stesso, siano seguiti da condotte espressione del medesimo comportamento molesto).

Cassazione penale , sez. V , 16/09/2021 , n. 1753

In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori nelle condotte reiterate di inoltro alla persona offesa di post dal contenuto molesto o palesemente minaccioso, nell'appostamento effettuato nei pressi della dimora dei suoi genitori e nella grave aggressione fisica perpetrata in loro danno, tali da determinare nella stessa un perdurante e grave stato d'ansia).

Cassazione penale , sez. VI , 06/09/2021 , n. 39532

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento.

Cassazione penale , sez. un. , 15/07/2021 , n. 38402

Ai fini della configurabilità del reato complesso è necessario che i più reati che lo compongono costituiscano elementi di struttura della fattispecie incriminatrice astratta, e non invece occasionali modalità esecutive della condotta, e che ricorra il presupposto sostanziale della unitarietà del fatto, intesa quale contestualità, sia pure per un limitato segmento temporale, delle condotte, le quali devono convergere verso un'unitaria direzione finalistica. (Fattispecie in cui l'omicidio costituiva l'ultimo degli atti persecutori in danno della vittima, nell'ambito di un unitario disegno di annientamento).

Cassazione penale , sez. un. , 15/07/2021 , n. 38402

Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell' art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p. , commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell' art. 84, comma 1, c.p.

Cassazione penale , sez. V , 03/06/2021 , n. 34474

In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d'ufficio per il caso in cui l'agente sia destinatario di ammonimento del questore, non rileva che in epoca successiva all'emissione del provvedimento sia ripresa la relazione sentimentale tra l'agente e la vittima, dovendo ritenersi comunque configurabile l'aggravante di cui all' art. 8, comma 3, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38.

Cassazione penale , sez. V , 25/05/2021 , n. 30545

È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato dall'essere la condotta, anche se dettata da motivi di gelosia, mirata a colpire la vittima nella sua identità di genere e/o a causa dell'orientamento sessuale, attesa la particolare gravità delle offese discriminatorie o denigratorie di tale identità. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Cassazione penale , sez. V , 30/04/2021 , n. 23682

Nell'ipotesi di reato abituale, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni e l'esercizio dell'azione penale in merito al medesimo illecito con riferimento a fatti e comportamenti realizzati in un momento successivo. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Cassazione penale , sez. un. , 29/04/2021 , n. 39005

Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.

Cassazione penale , sez. V , 29/04/2021 , n. 21487

L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.

Cassazione penale , sez. V , 22/04/2021 , n. 30525

Il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la reiterazione criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale. (Fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra).

Cassazione penale , sez. V , 22/04/2021 , n. 30535

In tema di atti persecutori, anche il reiterato invio di missive allusive al suicidio dell'agente può essere rilevante ai fini della integrazione del reato, costituendo condotta di molestia idonea a determinare nella vittima un turbamento psichico che incide in negativo sulla sua libertà morale.

Cassazione penale , sez. V , 25/03/2021 , n. 22780

In tema di risarcimento del danno, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul quantum della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare ex se un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante. (Fattispecie in tema di atti persecutori in cui la Corte ha annullato con rinvio, ai soli effetti civili, la sentenza del giudice distrettuale che aveva diminuito di oltre il 90% l'ammontare del risarcimento del danno liquidato in primo grado in conseguenza della riduzione della pena, senza rappresentare in motivazione gli indicatori che avevano determinato la riforma delle statuizioni civili).

Cassazione penale , sez. V , 17/03/2021 , n. 20859

La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all' art. 612-bis c.p. , passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.

Cassazione penale , sez. V , 10/03/2021 , n. 17552

In tema di atti persecutori, l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa può essere anche transitorio, ma non occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso in cui la vittima era stata costretta a trasferirsi per alcuni giorni nell'abitazione di un amico, per il timore ingeneratole dal comportamento intimidatorio dell'imputato, che le aveva incendiato l'autovettura).

Cassazione penale , sez. V , 01/03/2021 , n. 15658

In tema di misure cautelari personali, il mantenimento di una misura custodiale per il permanere di una delle esigenze cautelari previste dall' art. 274 c.p.p. , non si pone in contrasto con l'art. 5 della Cedu - così come interpretato dalla giurisprudenza della Cedu - ove sia adeguatamente motivato e non fondato su meccanismi automatici, né costituisce di per sé un'anticipazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mantenimento della custodia cautelare in carcere per il delitto di atti persecutori anche dopo la condanna in primo grado, persistendo il pericolo di reiterazione in ragione, oltre che della gravità delle condotte commesse, anche dei comportamenti trasgressivi che avevano determinato l'aggravamento della misura originariamente applicata).

Cassazione penale , sez. V , 16/02/2021 , n. 8919

Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale , sez. V , 09/02/2021 , n. 15625

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all' art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all' art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all' art. 660 c.p. , ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di atti persecutori in un caso di condotta di reiterata ed ossessiva molestia della persona offesa, mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione, urla ed aggressioni verbali seguite all'insistente suonare al citofono ed al campanello, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici, tali da cagionare un grave stato d'ansia e paura nella vittima e costringerla a limitare le uscite e a farsi costantemente accompagnare da qualcuno).

Cassazione penale , sez. V , 18/01/2021 , n. 8895

Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un elemento concreto idoneo, ai sensi dell' art. 500, comma 4, c.p.p. , ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse).

Cassazione penale , sez. VI , 12/01/2021 , n. 8050

In tema di atti persecutori, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero state legittimamente valutate non solo le minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall'imputato, dopo l'interruzione di una relazione extraconiugale, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria).

Cassazione penale , sez. V , 18/12/2020 , n. 2555

In tema di atti persecutori, l'evento tipico del perdurante e grave stato di ansia o di paura, che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non può risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte.

Cassazione penale , sez. V , 17/12/2020 , n. 3034

In tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela ai sensi dell' art. 612-bis, comma 4, c.p. , è necessario che nella imputazione sia contestato in modo chiaro e preciso che la condotta è stata realizzata con minacce reiterate ed integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all' art. 612, comma 2, c.p.

Cassazione penale , sez. V , 17/12/2020 , n. 3034

In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l' art. 612-bis, comma 4, c.p. , facendo riferimento alla remissione processuale, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. , che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità.

Cassazione penale , sez. V , 09/12/2020 , n. 7994

In tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela, non è necessario che la gravità delle minacce, che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, sia oggetto di specifica contestazione.

Cassazione penale , sez. V , 24/11/2020 , n. 3781

Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice. (Fattispecie in cui all'evento della modifica delle abitudini di vita della vittima, costretta a lasciare il lavoro, era seguito, per effetto della successiva reiterazione della condotta persecutoria, l'insorgere in essa di un grave stato d'ansia e di timore, momento consumativo dal quale si è ritenuto decorrere il termine per la proposizione della querela).

Cassazione penale , sez. V , 24/11/2020 , n. 3776

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di danno, non rileva la non punibilità o perseguibilità per difetto di querela dei singoli fatti-reato previsti dalla fattispecie incriminatrice e costituenti l'unitaria sequenza criminosa determinativa di uno degli eventi previsti dall' art. 612-bis cod. pen.

Cassazione penale , sez. V , 20/11/2020 , n. 74

Nel reato di atti persecutori aggravati dall' art. 61, comma 1, n. 11-quinquies c.p. il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione.

 

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