Sentenze
Indice:
La massima
Cassazione penale sez. IV, 14/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 20/12/2021), n.46416
Il Supremo Collegio, con la sentenza in argomento, ha ribadito che il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo, alla detenzione con rapporto di causa ad effetto, dovendo il giudice raffrontare specificamente la condotta dell'indagato e le ragioni poste a fondamento del titolo cautelare.
La sentenza
Fatto
1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di A.I.C., subita dal predetto per una ipotesi di concorso nel reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 18. In particolare, il richiedente era stato arrestato dalla P.G. sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale aveva dichiarato di essere entrata clandestinamente in Italia dalla Nigeria e di essere stata indirizzata a Palermo presso una donna di nome Victoria che l'aveva invitata a prostituirsi per saldare il debito contratto per entrare in Italia; avendo la donna saputo che la denunciante era in stato di gravidanza, l'aveva invitata ad abortire e, a tal fine, era stata accompagnata dall' A. presso la sua abitazione, ove si trovava anche la compagna di questi, tale V.P.. La dichiarante aveva poi affermato di essere stata costretta dai due a ingerire un farmaco che ne aveva provocato l'aborto, ma che - avendo espulso il feto solo in parte - i due l'avevano poi accompagnata in ospedale per essere curata. L'accusato, in sede di convalida, aveva dichiarato di avere solo prestato soccorso alla donna che perdeva molto sangue, negando tuttavia di averla mai accolta nella propria abitazione e indotta ad abortire. La misura era stata confermata in sede di riesame, ma l'imputato era stato assolto in primo grado, avendo la persona offesa dichiarato, nel corso dell'incidente probatorio, che le minacce le erano state rivolte solo dalla donna, l' A. essendosi soltanto trovato nell'abitazione e avendola poi accompagnata in ospedale. Il giudice della cognizione, pertanto, aveva ritenuto non pienamente provato il ruolo causalmente decisivo dell'uomo nella condotta posta in essere dalla sua convivente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l' A. a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta condotta volontaria e consapevole del richiedente l'indennizzo nel concorrere a creare una situazione di allarme sociale e di doversoo intervento dell'autorità giudiziaria. Ha rilevato, in particolare, che l'istante aveva sin da subito fornito la propria versione dei fatti in sede di interrogatorio e che il presidio restrittivo era stato mantenuto anche dopo che la persona offesa aveva chiarito il suo ruolo nella vicenda, sì da determinare il giudice della cognizione a non riconoscerne alcuno nella verificazione dell'evento, egli avendo, al contrario, fornito un provvidenziale supporto alla donna, accompagnandola in ospedale. Con un secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, per non avere i giudici territoriali spiegato quale comportamento l'interessato avrebbe dovuto tenere per scongiurare l'errore dell'autorità giudiziaria, la menzogna addebitatagli non potendo svolgere alcuna efficacia a fronte delle trancianti affermazioni della persona offesa in ordine all'assenza di un suo ruolo causale nella determinazione degli eventi. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto LIGNOLA Ferdinando, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi in via principale la inammissibilità del ricorso, in subordine rigettarsi lo stesso, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari del giudizio.
Diritto
1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte palermitana ha ritenuto confermati, in sede di giudizio di cognizione, alcuni elementi, alla stregua dei quali ha ravvisato, nel comportamento dell'interessato, gli estremi di una condotta ostativa al riconoscimento del diritto azionato. In particolare, ha dato per provato e non smentito dal giudice dell'assoluzione il fatto che l' A. avesse mentito allorché aveva dichiarato di non aver portato, dopo averla prelevata al momento del suo arrivo a Palermo, la persona offesa presso la propria abitazione, affermando, al contrario, di averla solo condotta in ospedale perché perdeva sangue, dopo averla incontrata per strada e soccorsa unitamente alla sua compagna; inoltre, ha dato rilievo alla circostanza, parimenti incontestata, che la persona offesa era stata portata al cospetto della compagna dell'istante, la quale l'aveva effettivamente indotta con le minacce a ingerire la pillola abortiva. Pertanto, ha ritenuto incontestabile il mendacio dell'uomo e la sua sinergica correlazione con il quadro indiziario che aveva determinato l'ingiusta privazione della sua libertà. Il mendacio, peraltro, era stato valutato dal giudice della cautela e da quello del riesame rispettivamente per adottare e confermare la misura cautelare. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, deve intanto ribadirsi che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, Rv. 247664). In motivazione, il Supremo Collegio ha peraltro chiarito che il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo, alla detenzione con rapporto di causa ad effetto, dovendo il giudice raffrontare specificamente la condotta dell'indagato e le ragioni poste a fondamento del titolo cautelare. 4. Nel caso in esame, legittimamente la Corte territoriale ha valorizzato il comportamento tenuto dall' A. prima e dopo l'emissione del titolo, tenendo conto degli elementi dai quali era stato accertato e ritenuto dallo stesso giudice dell'assoluzione il sicuro mendacio dell'uomo su circostanze che avevano determinato la restrizione della libertà e il successivo mantenimento da parte dei giudici del riesame. Con la motivazione censurata si e', in sostanza, valorizzato un comportamento dell'istante non improntato a chiarezza ma, anzi, chiaramente mendace, finalizzato ad allontanare ogni coinvolgimento suo e della compagna in quanto accaduto. L'uomo, infatti, aveva fornito una versione in base alla quale il soccorso prestato alla donna era stato del tutto casuale e la stessa non si sarebbe mai neppure recata a casa della coppia, ove - al contrario - per quanto accertato in giudizio, essa era stata minacciata e indotta ad assumere il farmaco abortivo proprio dalla compagna dell' A.. 5. Rispetto al ragionamento svolto dalla Corte distrettuale, peraltro, manca nel ricorso una effettiva critica di tali passaggi argomentativi, riguardanti le discrasie accertate nel racconto dell'uomo, rispetto alle circostanze che avevano posto in contatto la persona offesa con il dichiarante, ma anche con la sua compagna, le cui minacce erano state ritenute provate in sede di merito. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00. Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida Euro mille. Oscuramento dati. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021