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Intercettazioni utilizzabili anche senza connessione tra procedimenti se il reato rientra nell’art. 266 c.p.p. (Cass. Pen. n. 37143/2023)

Le intercettazioni disposte in un procedimento penale possono essere utilizzate in un altro procedimento, anche privo di connessione, purché si tratti di reati compresi nell’elenco di cui all’art. 266 c.p.p. È quanto ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 37143/2023, che fa chiarezza sull’ambito applicativo della nuova formulazione dell’art. 270 c.p.p., in vigore per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.


Il fatto

M.S. era stata sottoposta agli arresti domiciliari per reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).

I difensori impugnavano l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona, eccependo, tra le altre cose, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in un diverso procedimento, sostenendo che difettasse il presupposto della connessione ex art. 12 c.p.p.


La decisione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza della decisione del Tribunale del Riesame. In particolare, ha sottolineato che, per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 270 c.p.p..

Secondo il testo vigente della norma, i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti anche in assenza di connessione, purché:

  • siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

  • ovvero si tratti di reati compresi tra quelli per i quali è ammissibile l’intercettazione ai sensi dell’art. 266 c.p.p..

Nel caso di specie, i reati contestati – tra cui riciclaggio e autoriciclaggio – rientravano tra quelli previsti dall’art. 266 c.p.p., rendendo legittima l’utilizzabilità delle captazioni, anche se disposte in un diverso procedimento privo di connessione formale.


Il principio di diritto

“Nel vigore della nuova formulazione dell’art. 270 c.p.p., applicabile ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in diverso procedimento non richiede più la sussistenza di un rapporto di connessione, essendo sufficiente che il reato rientri tra quelli per i quali è ammessa l’intercettazione ex art. 266 c.p.p.”

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