Dichiarazioni spontanee, segnalazioni anonime e non menzione: i limiti dell’inutilizzabilità e il dovere di motivazione (Cass. pen. n. 18863/25)
- Avvocato Del Giudice
- 24 mag
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La sentenza in argomento affronta tre profili:
l’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell’indagato acquisite nella fase iniziale;
l’irrilevanza della mancata verbalizzazione della segnalazione anonima ai fini della nullità;
il dovere di motivazione specifica in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, che se omessa comporta annullamento con rinvio.
Il caso riguarda due imputati condannati per furto aggravato di legname in area protetta, con dichiarazione di prescrizione per altro reato ambientale (art. 734 c.p.), che avevano contestato l’utilizzabilità di atti d’indagine e lamentato l’omessa valutazione del beneficio ex art. 175 c.p.
I fatti
La Corte d’appello di Napoli aveva riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando estinto per prescrizione il reato ambientale e rideterminando la pena per il furto aggravato, ma senza motivare sul beneficio della non menzione, richiesto da entrambi gli imputati.
I ricorrenti lamentavano:
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore;
la nullità per mancata verbalizzazione della segnalazione telefonica ai Carabinieri;
la carenza di prova sulla violenza sulle cose (art. 625, n. 2 c.p.);
l’omessa motivazione sul beneficio della non menzione.
La decisione della Cassazione
La Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata motivazione sul beneficio della non menzione, rigettando nel resto i ricorsi.
I punti chiave
1. Dichiarazioni spontanee: utilizzabili se acquisite senza opposizione
Le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dall’indagato, anche autoaccusatorie, sono pienamente utilizzabili se contenute in atti (es. comunicazione di notizia di reato) acquisiti consensualmente al fascicolo del dibattimento (Cass. pen., sez. 2, n. 26209/2017; sez. 3, n. 6354/2019). L’inutilizzabilità deve essere eccepita tempestivamente in dibattimento: in mancanza, il vizio è precluso.
2. Segnalazioni telefoniche anonime: nessuna nullità se non verbalizzate
Non sussiste nullità per la mancata verbalizzazione della segnalazione telefonica anonima (art. 142 c.p.p.), in quanto l’art. 357 c.p.p. non commina alcuna sanzione per l’omessa verbalizzazione. Il contenuto può essere legittimamente riportato in informativa di reato e divenire parte del materiale probatorio, specie se non oggetto di opposizione.
3. Furto di alberi: configurabile l’aggravante della violenza sulle cose
Conforme alla giurisprudenza (Cass. pen., sez. 5, n. 3788/2021), è integrata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p. in caso di abbattimento o depezzamento di alberi infissi al suolo, poiché si tratta di una manipolazione distruttiva della res. L’uso della motosega, il carico della legna e la segnalazione concorrono a fondare la responsabilità.
4. Non menzione della condanna: l’omessa motivazione impone il rinvio
La Corte ha ribadito che la mancata motivazione sull’art. 175 c.p., quando la difesa ne abbia fatto richiesta espressa, comporta annullamento con rinvio. Il giudice è tenuto a motivare, anche sinteticamente, sulla concessione del beneficio, valutando i criteri dell’art. 133 c.p. (Cass. pen., sez. 3, n. 37152/2013; sez. 5, n. 14885/2021).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non sussistenti gli elementi per decidere direttamente in sede di legittimità, rimettendo la questione alla Corte d’appello.
Principio di diritto
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza dei fatti, se inserite in atti acquisiti consensualmente al fascicolo del dibattimento, sono pienamente utilizzabili; la mancata motivazione sulla richiesta di non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 c.p. comporta annullamento con rinvio.