L'inutilizzabilità “patologica” delle intercettazioni non è sanabile nemmeno con il consenso delle parti (Cass. Pen. n. 42545/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 13 apr
- Tempo di lettura: 2 min

L’art. 270 c.p.p. sancisce un divieto assoluto di utilizzazione delle intercettazioni acquisite in un procedimento diverso e non connesso, configurando una forma di inutilizzabilità "patologica" non sanabile neppure dal consenso delle parti.
La Cassazione penale ha ribadito il principio con la sentenza n. 42545/2024, annullando la condanna di un militare dell’Arma per accesso abusivo allo SDI fondato su captazioni illegittimamente impiegate.
Il fatto
Un appuntato dei Carabinieri in servizio a C., Mu.An., era stato condannato per accesso abusivo al sistema informatico SDI (Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno) e per rivelazione di segreto d’ufficio.
La condotta era emersa da intercettazioni effettuate nell’ambito di un diverso procedimento penale per tentato omicidio, privo di connessione con i reati oggetto del giudizio.
Le captazioni riguardavano conversazioni tra l’imputato e una donna coinvolta nel procedimento originario, dalle quali si erano desunte le condotte abusive di accesso e divulgazione di informazioni riservate.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per quanto riguarda il reato di accesso abusivo al sistema informatico, rilevando l’inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni, disposte in un procedimento diverso (per tentato omicidio) e privo di connessione ex art. 12 c.p.p.
La Corte ha ribadito che l’art. 270 c.p.p., nella versione applicabile ratione temporis, consente l’utilizzo delle intercettazioni solo se indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, oppure se vi è connessione tra i reati secondo l’art. 12 c.p.p.
Nel caso esaminato, i reati ascritti all’imputato (accesso abusivo e rivelazione di segreto) non erano connessi né rientravano nelle ipotesi eccezionali previste dalla norma.
La Cassazione ha altresì chiarito che il consenso delle parti all'acquisizione della documentazione contenente le intercettazioni non è idoneo a sanare una inutilizzabilità patologica, derivante da violazione di garanzie costituzionali.
Quanto al reato di rivelazione di segreto d’ufficio, la Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione.
Il principio di diritto
“La violazione del divieto sancito dall’art. 270 c.p.p. integra una causa di inutilizzabilità patologica, insuscettibile di sanatoria mediante il consenso delle parti, e opera in tutti i procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state legittimamente autorizzate, salvo il caso di connessione ex art. 12 c.p.p.”