
Sommario:
2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato”
3. Ampliamento delle preclusioni oggettive
3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul
3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale
3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari
1. Estensione generale dell’ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)
Nell’ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti dalla riforma Cartabia, il legislatore delegato, oltre ad intervenire sul regime di procedibilità, a querela, dei reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi – e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie, con conseguente rimettibilità della querela medesima – ha altresì implementato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto497, definita in dottrina “valvola deflativa di primaria importanza che trova fondamento nel principio di meritevolezza della pena, in stretta connessione con i principi di extrema ratio e proporzione della sanzione penale”498.
In particolare, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 21, della legge n. 134 del 2021, con l’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150, è intervenuto, con tecnica novellistica, in seno all’art. 131-bis cod. pen., in una triplice direzione499:
1) generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (primo comma), quindi indipendentemente dal massimo edittale500;
2) attribuzione di rilievo anche alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (primo comma);
3) esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa – e, pertanto, dell’applicazione dell’istituto di favore – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).
In particolare, lungo la prima direttrice, in perfetta aderenza al criterio direttivo della legge delega501, nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono state sostituite le parole «pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni» con le parole «pena detentiva non superiore nel minimo a due anni». Finora la speciale causa di non punibilità in esame riguardava, per l’appunto, i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto dell’intervento del giudice delle leggi (Corte cost. n. 156 del 2020), i reati privi di minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale di quella pena fosse superiore a cinque anni502.
L’odierna modifica legislativa, intervenendo sul presupposto quoad poenam di applicabilità dell’esimente, prospetta un significativo ampliamento del raggio di azione dell’art. 131-bis cod. pen., indipendentemente dall’entità del massimo edittale della pena detentiva, introducendo un nuovo e diverso criterio di riferimento, basato unicamente sul minimo di pena503, che meglio riflette il possibile minore disvalore delle fattispecie delittuose nella loro modalità di realizzazione concreta504.
Si pensi al furto aggravato ex art. 625, comma primo, cod. pen. (punito con la reclusione da due a sei anni), alla ricettazione ex art. 648, comma primo, cod. pen. (punita con la reclusione da due a otto anni) o alla falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, ex art. 476 cod. pen. (punita con la reclusione da uno a sei anni).
Come spiega la Relazione illustrativa, si tratta, in questi e in altri casi, di reati oggetto di procedimenti penali con elevata incidenza statistica nei ruoli d’udienza, che spesso hanno ad oggetto fatti di particolare tenuità e per i quali – non essendo possibile finora disporre nel corso delle indagini l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, ovvero il proscioglimento in primo grado – possono addirittura essere celebrati tre gradi di giudizio, impegnando complessivamente nove giudici (uno in primo grado, tre in appello e cinque in cassazione). «Basti pensare ad esempio, nella vasta casistica giurisprudenziale in tema di delitti contro il patrimonio, a casi emblematici nei quali – all’esito del giudizio – è oggi applicabile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.), ma, per il limite edittale di pena, non la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
È ad esempio il caso del furto in supermercato (spesso commesso per bisogno) di generi alimentari del valore di pochi euro, aggravato per essere commesso su cose esposte alla pubblica fede, o con destrezza o con mezzo fraudolento; del furto (aggravato per l’esposizione alla pubblica fede) di un cartello stradale arrugginito e in disuso (Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rv. 269998-01); del furto (aggravato per le stesse ragioni) di una melanzana prelevata da un campo (Sez. 5, n. 12823 del 02/11/2017)»505.
A livello intertemporale, trattandosi di istituto sostanziale di favore, inquadrabile tra le cause di non punibilità, sembra pacifica l’applicabilità dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. alle nuove figure delittuose ricavabili quoad poenam ha effetto retroattivo relativamente ai procedimenti (e processi) pendenti per reati commessi prima dell’entrata in vigore della novella [ovvero fino al 29 dicembre 2022]506.
Con riguardo ai processi pendenti in sede di giudizio di legittimità, giova peraltro ricordare che la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione è stata risolta positivamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01, in motiv.507; conf. Sez. 5, n. 40293 del 14/04/2016, La Verga, Rv. 268077-01; Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998-01, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur quando si tratti di ius superveniens più favorevole al ricorrente).
Analogamente, si potrebbe desumere l’applicabilità d’ufficio del nuovo art. 131-bis cod. pen. in tutti i casi in cui la sentenza di appello sia anteriore alla data di entrata in vigore della norma.