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L’udienza predibattimentale monocratica introdotta dalla Riforma Cartabia



Sommario:


1. L’estensione dei casi di citazione a giudizio

Viene esteso il catalogo dei reati per i quali l’esercizio dell’azione penale può realizzarsi nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio, includendovi molteplici fattispecie criminose il cui trattamento sanzionatorio si colloca in una forbice tra i quattro ed i sei anni di reclusione. Si segnalano, tra questi, l’evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385 comma 2 prima parte c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), l’indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-ter c.p.), la truffa aggravata (art. 640 cpv. c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.), l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del D.P.R. n. 43 del 23/1/1973).


2. La nuova udienza predibattimentale

Accanto a questo intervento, la seconda e ben più significativa novità risiede nell’introduzione di un’udienza predibattimentale, la cui trattazione è affidata ad un giudice monocratico del settore penale differente da quello cui è assegnato il giudizio dibattimentale, nella quale –sulla scorta dell’esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero- verrà valutata, oltre alla ricorrenza delle situazioni che impongono una immediata pronuncia di proscioglimento, l’idoneità prognostica del compendio d’accusa a condurre ad una decisione di condanna. Laddove, anche attraverso il contributo argomentativo del contraddittorio, questa previsione non appaia ragionevolmente sostenuta, il giudice dell’udienza predibattimentale dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Questa udienza, che sembrerebbe evocare per similitudine l’udienza preliminare e contraddire apparentemente la scelta acceleratoria perseguita attraverso l’ampliamento dello spatium operandi della citazione diretta a giudizio, in realtà è stata immaginata con lo spirito di liberare la fase di cognizione istruttoria da tutte le cause di rallentamento e di stasi che ostacolano spesso la rapida definizione dell’accertamento dibattimentale. È, quindi, un’udienza destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale mediante il ricorso alla cross examination nella formazione della prova. Resta ferma e preliminare ad assicurare la funzionalità della nuova disciplina la cura che il pubblico ministero saprà comunque assicurare nell’operare la sua selezione tra le scelte di azione e quelle di archiviazione.


3. Il decreto di citazione ed il contenuto del fascicolo

Il decreto di citazione, conseguentemente, conterrà sia la vocatio per l’udienza di comparizione predibattimentale, primo sintagma della fase processuale in senso stretto, sia gli avvisi previsti dall’art. 552 c.p.p. (nuova versione) in ragione dei nuovi termini per la costituzione di parte civile (art. 79 c.p.p.) e per la definizione con rito alternativo. Dopo la notificazione del decreto di citazione, il pubblico ministero formerà il fascicolo per lo svolgimento dell’udienza predibattimentale che sarà costituito dal fascicolo del dibattimento unitamente al fascicolo del pubblico ministero. Questo compendio sarà messo a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale.


4. Le attività dell'udienza predibattimentale

In particolare, nell’udienza predibattimentale si compie l’accertamento:

  • zfxsulla regolare costituzione delle parti, procedendosi altresì alla sua regolarizzazione;

  • finalizzato all’eventuale dichiarazione di assenza dell’imputato;

  • sull’ammissibilità della costituzione della parte civile, con l’adozione del conseguenziale provvedimento;

  • sulla possibilità di definizione anticipata per remissione della querela; • sull’esattezza della definizione giuridica, sull’esaustività descrittiva dell’imputazione, promuovendosene anche il necessario adeguamento o provvedendosi, in mancanza, alla restituzione degli atti al pubblico ministero (previa dichiarazione di nullità ove il vulnus riguardi la violazione dell’art. 552 comma 1 lett. c. del codice di rito);

  • sul rispetto dei criteri di attribuzione della cognizione al giudice monocratico. Inoltre, questa è l’udienza destinata alla: • definizione di tutte le questioni preliminari previste dall’art. 491 c.p.p.;

  • definizione anticipata del giudizio nelle forme alternative del giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, od a seguito di oblazione (verifica, questa, che deve precedere la discussione finalizzata a valutare “la tenuta dell’accusa”);

  • all’applicazione, concordata tra imputato e pubblico ministero, di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale esito sanzionatorio della definizione del giudizio con rito alternativo. L’udienza predibattimentale fissa, inoltre, il limite decadenziale per la costituzione di parte civile (art. 79 comma 2 c.p.p.).

Laddove non si addivenga alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizioni alternative, il giudice disporrà la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un diverso giudice e la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.


5. I termini per l'udienza predibattimentale e per quella dibattimentale

È previsto il rispetto di due scansioni temporali dilatorie per l’inizio della fase propriamente dedicata all’istruttoria dibattimentale: • tra la data della notifica all’imputato, al suo difensore ed alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio e la data dell’udienza predibattimentale deve intercorrere, a pena di nullità, un termine non inferiore a 60 giorni (liberi). Esso può essere ridotto a 45 giorni nei casi di urgenza, le cui ragioni devono però essere espressamente motivate1 ; • tra la data dell’udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice della trattazione istruttoria e quella fissata per l’inizio del dibattimento deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni (liberi).


 

FONTE: Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario - 2022"

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