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Colonscopia: la perforazione intestinale non è di per sé dimostrativa di colpa.

Errori manovre

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un dirigente medico per il reato di omicidio colposo.

In particolare, al medico veniva contestato di avere eseguito nei confronti di una paziente una colonscopia diagnostica in assenza di una effettiva urgenza addominale e di avere procurato alla stessa nel corso dell'intervento una lacerazione sigmoidea iatrogena, nonostante la controindicazione nota all'operatore di una diffusa situazione aderenziale.

Veniva, inoltre, addebitato al sanitario di non essersi avveduto del danno provocato sì da ritardarne in modo significativo la diagnosi clinica.

All'esito dell'udienza preliminare, il GUP pronunciava sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti del medico, escludendo ogni profilo di responsabilità penale a suo carico.

Avverso tale sentenza, il Procuratore generale di Milano proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della corte di cassazione.

Autorità giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 589 c.p. per manovra errata

Imputato: Dirigente medico

​Esito: Ricorso rigettato (confermata sentenza di non luogo a procedere) - sentenza n.28216/09 (ud. 10/06/2009, dep. 09/07/2009)

Indice:

1. Il capo di imputazione

2. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti del medico

3. I motivi del ricorso del Procuratore generale:

3.1 Il GUP non ha tenuto conto dell'età del paziente e delle aderenze addominali

3.2 Il decesso è riconducile all'errata manovra del medico

4. La decisione della corte di cassazione

4.1 Il "corretto" giudizio del GUP: dalla scelta dell'esame alla inevitabilità dell'evento morte

5. Decisione


1. Il capo di imputazione

Il Procuratore generale di Milano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Voghera dichiarava ex art. 425 c.p.p. non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato nei confronti di C.E. per il delitto di omicidio colposo in danno di M.P.

Il sanitario era stato chiamato a rispondere del reato in questione in qualità di dirigente medico presso l'Ospedale civile di (OMISSIS) ove la paziente sopra indicata, di anni ottantadue, era stata ricoverata e dallo stesso sottoposta, previa acquisizione di consenso informato, ad intervento di colonscopia, all'esito del quale, a distanza di una settimana, era deceduta per arresto cardiocircolatorio, innescato dalle conseguenze di una perforazione intestinale.

In particolare, dopo lo svolgimento di consulenze medico legali e l'espletamento di sommarie informazioni testimoniali, era stato addebitato al sanitario di avere eseguito la colonscopia diagnostica in assenza di una effettiva urgenza addominale e nonostante la controindicazione nota all'operatore di una diffusa situazione aderenziale e di avere procurato nel corso dell'intervento una lacerazione sigmoidea iatrogena e di non essersi avveduto del danno provocato sì da ritardarne in modo significativo la diagnosi clinica.


2. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti del medico

Il GUP, in conformità alle conclusioni dei periti, riteneva di dover escludere la colpa del sanitario con riferimento alla scelta di eseguire la colonscopia, ritenuto l'accertamento diagnostico più accurato per individuare un carcinoma colo - rettale, la cui sintomatologia si era manifestata nella paziente nei giorni precedenti l'intervento.

Sempre coerentemente alle conclusioni dei periti il giudicante riteneva non comprovata una errata manovra dell'operatore, sul rilievo che la perforazione intestinale in caso di colonscopie è complicanza presente in tutti gli studi di letteratura scientifica ed è universalmente accertato che possa non dipendere da errori dell'operatore.

Quanto al profilo di colpa, addebitato dai periti al Dott. C. (non essersi avveduto dell'avvenuta lacerazione del sigma,nonostante la notevole entità della stessa, pari a 3 cm), il giudicante, aderendo a quanto affermato dai periti in sede di chiarimenti, ha ritenuto di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento negligente del sanitario ed il decesso della paziente, sul rilievo che nel caso in esame non vi erano elementi per accertare se un intervento maggiormente tempestivo avrebbe potuto evitare il decesso della paziente, il cui quadro clinico e la situazione cardiologica, unita all'età, non aveva tollerato l'infezione prodotta dalla perforazione digestiva.


3. I motivi del ricorso del Procuratore generale:

Il ricorrente articola due motivi, strettamente connessi.


3.1 Il GUP non ha tenuto conto dell'età del paziente e delle aderenze addominali