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Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.

Nota a sentenza

Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.

La massima: Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti.


Indice:

1. La vicenda

2. La questione di diritto

3. Gli orientamenti sul punto

4. La soluzione

5. La sentenza

5.1 Fatto

5.2 Diritto

5.3 PQM


1. La vicenda

La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quel procedimento e quelli oggetto di una pregressa sentenza di condanna irrevocabile.

Veniva proposto ricorso per cassazione ed in particolare veniva dedotto vizio di motivazione in quanto il giudice aveva omesso di motivare in ordine ai singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione.

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, rilevata l'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, su questo specifico punto, rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati o possa determinarlo unitariamente per il complesso dei reati satellite».


2. La questione di diritto.

Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite veniva successivamente riformulato, per garantire maggiore chiarezza alla decisione, nelle due seguenti questioni di diritto:

1) se in caso di reato continuato il giudice debba stabilire, oltre alla pena inflitta per la violazione più grave, quelle comminate per i singoli reati satellite, o se, per converso, possa limitarsi ad indicare una pena unitaria frutto del cumulo giuridico;

2) se il giudice, aderendo alla prima ipotesi di calcolo, abbia l’obbligo di indicare i motivi fondanti l’incremento di pena per ciascun reato concorrente.


3. Gli orientamenti sul punto.

Con riferimento al primo quesito, si sono sviluppati due distinti indirizzi interpretativi.

Secondo il primo orientamento, risalente nel tempo, non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento per i cosiddetti reati satellite (omogenei o eterogeni), risultando sufficiente l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena base.

Secondo un diverso orientamento, di recente elaborazione giurisprudenziale, invece, il giudice, nel caso di determinazione della pena del reato continuato, deve individuare il reato più grave e stabilire la pena-base, ma contestualmente deve calcolare e motivare gli aumenti di pena per la continuazione in modo distinto per ciascun reato satellite e non svolgere una valutazione unitaria.


4. La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento, ritenendo il primo fondato su un macroscopico errore di partenza, l’interpretazione del reato continuato come ente unitario: "la continuazione costituisce una unità reale e non fittizia dei singoli reati; la pena, quindi, va determinata globalmente con un inasprimento unico".

Il Supremo Collegio ha escluso l'esistenza di "una struttura unitaria da assumere come punto di partenza di rilievo generale", affermando, al contrario, che, ove la considerazione unitaria del reato continuato non sia espressamente prevista da apposita disposizione o comunque garantisca un risultato favorevole al reo, "vige e opera la considerazione della pluralità dei reati nella loro autonomia e distinzione che, pertanto, costituisce la regola".

Con riguardo all'obbligo di motivazione della pena del reato continuato, le Sezioni Unite, in primo luogo hanno affermato che il primo orientamento, in forza del quale il giudice non avrebbe l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione (posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base) non trova adeguata giustificazione giuridica.

Pertanto, il Supremo Collegio ha stabilito che ove il giudice riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite".


La sentenza

Cassazione penale sez. un., 24/06/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 24/12/2021), n.47127

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 maggio 2020, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ro