top of page
Cerca

Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizione

Nota a sentenza


La massima: Il limite all’aumento di cui alla previsione dell’art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046)


Indice:

1. La vicenda.

2. La questione di diritto.

3. Gli orientamenti sul punto.

4. Considerazioni preliminari.

5. Il primo quesito.

5.1 La recidiva.

5.2 La soluzione.

6. Il secondo quesito.

6.1 La soluzione.


1. La vicenda

Per fare meglio comprendere la decisione resa nel caso di specie occorre necessariamnete ripercorrere gli aspetti fattuali della vicenda.

In data 30 novembre 2012 il Tribunale di Roma aveva condannato C.M. in relazione ai reati di cui all’art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di F.R., legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni provento di furto commesso in danno di R.G.

L’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso avverso tale sentenza, deducendo cinque motivi.

  • Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'estinzione del reato addebitato al capo 16), benché il relativo termine di prescrizione fosse maturato prima della emissione della sentenza di secondo grado, considerato che per tale imputazione non era stata contestata all'imputato alcuna recidiva;

  • Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, per avere la Corte distrettuale omesso di dichiarare l'estinzione del reato addebitato al capo 2), tenuto conto che la recidiva, pur contestata, non era stata applicata "in concreto", dato che la pena era stata calcolata partendo dal limite edittale minimo di due anni di reclusione senza operare alcun ulteriore aumento;

  • Violazione di legge, in relazione agli 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, per avere la Corte di merito omesso di dichiarare l'estinzione del reato del capo 2), considerato che, quand'anche la recidiva contestata fosse stata riconosciuta, nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p.: con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al comma 2 dell'art. 99 c.p., l'unico richiamato (assieme a quello del comma 4 dell'art. 99) dall'art. 161, comma 2, c.p.;

  • Violazione di legge, in relazione all'art. 2 c.p., per avere la Corte di appello erroneamente applicato la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore l'8 dicembre 2005, dunque in epoca successiva alla data di consumazione dei reati per i quali vi era stata condanna;

  • Violazione dell'art. 649 c.p.p., per avere la Corte territoriale violato il principio del ne bis in idem, avendo tenuto conto due volte della recidiva specifica e infraquinquennale, riconosciuta in relazione al reato del capo 2), una prima ai fini del calcolo del termine minimo di prescrizione e una seconda in ragione dell'ulteriore aumento dovuto all'adozione di atti interruttivi della sua decorrenza.


2. La questione di diritto

Con ordinanza del 14 dicembre 2021 la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, assegnataria dell'atto di impugnazione in base alle regole tabellari di organizzazione dell'ufficio, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame, con il terzo dei cinque motivi dedotti, dato luogo ad un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.

Con decreto del 15 marzo 2022 il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione nelle forme e con le modalità di cui al D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020, (i cui effetti sono stati prorogati dalla D.L. n.105 del 23 luglio 2021, art. 7, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora dall'art. 16, D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla L.n. 15 del 25 febbraio 2022).

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "Se il limite dell'aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall'art. 99, comma 6, c.p. incida sulla qualificazione della recidiva prevista dal secondo e dal comma 4 dell'art. 99 c.p. come circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione”.


3. Gli orientamenti sul punto

Gli indirizzi interpretativi sulla questione, prima della pronuncia in parola, in linea di massima, erano due.

Per un primo indirizzo interpretativo, nettamente maggioritario nel panorama delle pronunce di questa Corte, il computo del termine di prescrizione andava commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art. 99, comma 6, c.p., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne (Sez. 6, n. 51049 del 07/07/2015, Volpe, Rv. 265707). A parere di questa ricostruzione il giudice sarebbe tenuto a riconoscere prevalenza, ai fini del computo del termine minimo di prescrizione di ciascun reato, al criterio del tetto di pene derivante dalle condanne precedenti, in osservanza e in direzione del principio del favor rei.

L’altro indirizzo interpretativo formatosi sul punto, invece, aderiva alla tesi contraria. In specie questo optava per ritenere che la recidiva non possa essere considerata una circostanza ad effetto speciale nel caso in cui il concreto aumento di pena applicato, per effetto dell'art. 99, comma 6, c.p., sia pari o inferiore ad un terzo, in quanto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p., sono circostanze aggravanti ad effetto speciale solo quelle che determinano un aumento della pena superiore ad un terzo (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504-02).


4. Considerazioni preliminari

Le questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite meritano di essere scrutinate singolarmente e ciò perchè la prima questione costituisce la prem