La massima
È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l' art. 581, comma 2, c.p. , che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali - Cassazione penale , sez. V , 19/02/2019 , n. 9727).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza
Cassazione penale , sez. V , 19/02/2019 , n. 9727
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 29/01/2014, il Tribunale di Firenze dichiarava R.M. e F.G. responsabili in concorso tra loro e - quanto al capo A) con persona non identificata - del reati di violazione di domicilio aggravata (perchè, con violenza consistita nell'impedire la chiusura della porta dell'appartamento di M.F., apponendo un piede tra la porta stessa e lo stipite, e poi nello spintonare con forza la medesima porta, si introducevano nell'immobile della persona offesa che aveva già verbalmente negato loro l'accesso: capo A), di violenza privata (perchè, con violenza consistita nelle lesioni personali sub C e nell'impedire a M.F. di allontanarsi dalla cucina, costringevano la persona offesa a tollerare la presenza in casa della persona rimasta ignota che da sola all'interno di un'altra stanza, scattava delle foto: capo B) e di lesioni personali aggravate (perchè, al fine di commettere i reati indicati, strattonavano e graffiavano M.F. cagionandole lesioni guaribili in tre giorni): con la recidiva specifica nel quinquennio per R. e la continuazione, gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in Euro 10 mila. Investita del gravame degli imputati, la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 10/07/2017, esclusa la recidiva per R., ha rideterminato in melius la pena irrogata e in Euro 3 mila la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione R.M. e F.G., con un unico atto e attraverso il difensore avv. Marchetiello Valerio, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza della legge e vizi di motivazione.
2.1. Con riferimento al capo A), erroneamente è stata ritenuta la sussistenza del reato di violazione di domicilio, versandosi in ipotesi di precario stato di domicilio legato all'ospitalità intervenuta in ambito familiare: la mancanza dello ius excludendi in capo alla persona offesa rende inapplicabile al caso di specie l'art. 614 c.p., potendosi, semmai, configurare il reato di cui all'art. 393 c.p., posto che, come riferito dalla stessa M., le ragioni del diverbio vanno essenzialmente ricondotte alla necessità di verificare la reale consistenza di alcune infiltrazioni di acqua verificatesi all'interno dell'appartamento della ricorrente F..
Con riferimento al capo B), erroneamente non è stato ritenuto l'assorbimento del reato di violenza privata, essendo il fatto di violenza o minaccia già previsto specificamente nel reato sub C), quale circostanza aggravante del reato sub A) e come reato qualora quest'ultima imputazione dovesse essere riqualificata a norma dell'art. 393 c.p.. La condotta contestata al capo B) è la stessa di quella contestata negli altri capi di imputazione, ai quali, peraltro, si richiama.
Con riferimento al capo C), la condotta descritta nell'imputazione evidenzia la connessione teleologica rispetto alla precedenti imputazioni e, in particolare con la violazione di domicilio aggravata, sicchè è evidente l'assorbimento del reato di lesioni volontarie nell'imputazione sub A) ovvero l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 614 c.p., comma 4.
2.2. La sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine alle devoluzioni difensive, posto che i vicini di casa hanno riferito di aver notato, dopo aver sentito le urla della M., la stessa e i familiari mentre all'interno dell'appartamento vi era solo un signore che scattava alcune foto, laddove anche il referto medico non corrisponde alle violenze che la persona offesa sostiene di aver subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
In limine, rileva la Corte che i ricorrenti denunciano, promiscuamente, vizi riconducibili all'art. 606 c.p.p., comma 1, sia alla lett. b), che alla lett. e) ossia, per un verso, errores in iudicando riguardanti l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e, per altro verso, il vizio di motivazione collegato alla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). In ordine logico-giuridico è all'esame delle censure relative alla ricostruzione della fattispecie concreta che deve darsi priorità, posto che la disamina dell'error in iudicando non può che fondarsi sulla acclarata ricostruzione della fattispecie concreta.
2. Le doglianze relative alla ricostruzione della fattispecie concreta e, segnatamente, al giudizio di attendibilità del racconto della persona offesa sono inammissibili. La sentenza impugnata ha puntualmente richiamato i dati probatori a sostegno della conferma dell'affermazione di responsabilità degli imputati, richiamando, da un lato, il racconto della persona offesa e, dall'altro, le dichiarazioni delle due vicine, che avevano riferito di aver sentito la vittima urlare e poi di aver visto all'interno della sua abitazione uno sconosciuto, che scattava fotografie: elementi, questi, che confermano il nucleo essenziale della ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa. Le deduzioni dei ricorrenti circa le discrasie tra il racconto di M. e le dichiarazioni testimoniali sono manifestamente infondate: le vicine hanno descritto quanto da loro percepito in due distinte fasi (pur, evidentemente, ravvicinate nel loro serrato susseguirsi), ossia che, nella prima, sentirono la donna urlare, mentre, nella seconda, affacciatesi sul pianerottolo, videro quanto stava accadendo nell'abitazione di M.F.; le censure muovono dall'esclusivo riferimento alla seconda fase, il che le rende prive della necessaria, puntuale, correlazione con i dati probatori valorizzati dalle conformi sentenze di merito, e, comunque, non inficiano il nucleo essenziale della vicenda così come riferito dalla persona offesa e riscontrato dalle dichiarazioni delle vicine. Quanto al referto medico, le doglianze, in buona sostanza, deducono una mancanza di corrispondenza tra la condotta degli imputati e quanto acclarato dai sanitari, ma la prospettazione è svolta in termini all'evidenza congetturali e, comunque, al più dà corpo ad inammissibili questioni di merito, laddove esula "dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).
3. Le censure relative alla dedotta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio sono anch'esse inammissibili. La Corte di appello, sul punto, ha rilevato che M. era possessore e detentrice dell'appartamento, del quale lei sola aveva le chiavi, tanto è vero che il figlio, che ne era privo, qualche giorno prima le aveva telefonato per chiederle il permesso di introdursi: il che rende ragione, con argomento in fatto del tutto obliterato dai ricorrenti, della sussistenza in capo alla vittima dello ius excludendi, tanto più che, in determinate condizioni, neppure l'originaria illegittimità della immissione in possesso del bene (comunque non risultante nel caso di specie) esclude l'esercizio di tale ius excludendi (Sez. 5, n. 42806 del 26/05/2014, Zamponi, Rv. 260769). Il mancato accoglimento delle doglianze relative alla sussistenza del reato di violazione di domicilio priva di alcun rilievo quelle sull'ipotizzata configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4. In disparte la questione del concorso tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali di cui ai capi B) e C), di seguito esaminata, le ulteriori censure sui rapporti tra la varie fattispecie non meritano accoglimento. Quanto al rapporto tra i reati di violenza privata e di lesioni personali, da un lato, con il reato di violazione di domicilio (e la circostanza aggravante di cui all'art. 614 c.p., u.c.), le doglianze dei ricorrenti muovono - sia pure implicitamente - dal presupposto dell'identità del fatto, ma tale presupposto è insussistente, in quanto la violazione di domicilio (aggravata dal "blocco" della chiusura della porta e dallo "spintone" in danno della vittima) non può essere sovrapposta alle successive condotte volte a trattenere in una stanza la persona offesa strattonandola e graffiandola. L'insussistenza, nel susseguirsi degli accadimenti così come ricostruito dalle conformi sentenze di merito, dell'"unità naturalistica del fatto" (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902) rende ragione dell'infondatezza delle varie doglianze.
5. Infine, non sono fondate le censure relative al concorso tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali: due ordini di ragioni convergono verso questa conclusione.
5.1. Nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formale dei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento al criterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 c.p. e interpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della struttura astratta delle fattispecie. Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare sul bene giuridico tutelato (al quale, peraltro, fanno riferimento anche decisioni attinenti proprio al rapporto tra violenza privata e lesioni personali: Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273024; Sez. 2, n. 17767 del 07/03/2017, Perilla, Rv. 269568): invero, "il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi" (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicchè nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma, in tema di concorso di reati e concorso apparente di norme, che il criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p. (e, mette conto precisare, la c.d. "specialità unilaterale") "è da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioè, che il presupposto della convergenza di norme, necessario perchè risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dal citato art. 15 c.p., possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse" (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.: Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli). In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita "quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicchè l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sè quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità" (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.).
Alla luce degli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatrici in esame, non sussiste, fra di esse, un rapporto di specialità unilaterale.
Già sul versante della condotta, mette conto rilevare che la fattispecie di lesioni personali è reato d'evento a forma libera e non necessariamente a base violenta, posto che può essere realizzata attraverso qualsiasi condotta, anche non violenta (quale un rapporto sessuale consenziente con soggetto attivo portatore di malattia infettiva: cfr. Sez. 5, n. 8351 del 25/10/2012 - dep. 2013, Rv. 255214, in tema di Aids; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv. 265306, in tema di epatite C): il che rende ragione di un'area di condotte tipiche del tutto eterogenee rispetto a quelle della fattispecie di violenza privata, la cui nota caratterizzante, con riguardo alla condotta di violenza, va, invece, ineludibilmente ravvisata nell'"idea della aggressione "fisica"" (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 2009, Giulini, Rv. 241752), laddove del tutto estranea, rispetto al reato ex art. 582 c.p., è la condotta di minaccia: deve escludersi, pertanto, che l'una fattispecie incriminatrice possa essere "raffigurata" come un cerchio concentrico dell'altra.
Conclusione, questa, confermata anche dalla considerazione dell'evento dei due reati, posto che la malattia di cui all'art. 582 c.p. non coincide e non si pone in termini di specialità con gli eventi delineati dall'art. 610 c.p., che implicano una coartazione della libertà morale, ossia della generale libertà di agire, della vittima, "la quale subisce la condotta dell'agente e per conseguenza di essa è indotta a fare, tollerare od omettere qualche cosa, in contrasto con la propria volontà" (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, Giulini, cit.): in particolare, la malattia di cui all'art. 582 c.p. non può essere considerata species dell'evento della violenza morale rappresentato da un pati, ossia, secondo un'autorevole definizione dottrinale, da una particolare forma di condotta passiva, la quale consiste nel lasciare che l'agente compia una certa azione, ossia nel non impedirla.
Non si versa dunque nell'ipotesi in cui una delle due fattispecie incriminatrici sia "contenuta", come un cerchio concentrico, nell'altra, sicchè le due fattispecie non si pongono in rapporto di specialità "unilaterale". Rilievo, questo, che, del resto, trova conferma nei fatti oggetto di imputazione che vedono, da un lato, l'evento delle lesioni sub C) concretizzato - come risulta dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - in graffi, di cui uno di maggiore profondità, in un trauma da contraccolpo e in una situazione di ansia che indusse i sanitari a proporre un sostegno psicologico e l'assunzione di ansiolitici, con prognosi di 7 giorni; e, dall'altro, l'evento della violenza privata sub B) consistito nella costrizione a tollerare la presenza di un terzo estraneo in casa della vittima.
5.1.1. Nella giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, riprendendo un indirizzo dottrinale, si è ritenuta l'identità della materia ex art. 15 c.p. - e, dunque, il concorso apparente di norme - in relazione ad alcune figure di "specialità reciproca": "l'identità di materia si ha sempre nel caso di specialità unilaterale per specificazione perchè l'ipotesi speciale è ricompresa in quella generale; ciò si verifica anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (si veda per es. il rapporto tra artt. 581 e 572 c.p.) ed è compatibile anche con la specialità unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630) e con la specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta (art. 641 c.p. e L. Fall., art. 218). L'identità di materia è invece da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso; rapporto di parentela o affinità nel secondo)" (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.).
L'"allargamento" della nozione di "stessa materia" ex art. 15 c.p. ad alcune figure di specialità reciproca o bilaterale era stato, in precedenza, escluso dalla giurisprudenza di questa Corte: si era infatti affermato che, nel caso della "c.d. specialità bilaterale, quando cioè entrambe le norme, al di là degli elementi comuni, contengono uno o più elementi specializzanti", "si è al di fuori dell'ambito del criterio di specialità, poichè non vi è subordinazione della norma speciale alla norma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicare in quanto speciale rispetto all'altra", sicchè finisce per esservi "una interferenza tra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenze razionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorso reale di norme e di reati" (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874). In linea con quest'ultimo orientamento, si è di recente rimarcato in dottrina come unica forma di specialità ipotizzabile sia quella unilaterale, posto che le altre tipologie di relazioni tra norme - quali appunto la specialità reciproca o bilaterale - non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem.
In ogni caso, anche a voler valorizzare, ai fini dell'individuazione dei casi di identità di materia di cui all'art. 15 c.p. la nozione di specialità reciproca o bilaterale, si verte, con riguardo ai rapporti tra lesioni personali e violenza privata, nel caso di specialità reciproca bilaterale per aggiunta in cui siffatta identità è esclusa anche da Sez. U, n. 1963/2011, Di Lorenzo, posto che ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all'altra, elementi aggiuntivi eterogenei: ossia, come si è visto, la condotta non a base violenta e l'evento malattia, per il reato di cui all'art. 582 c.p.; la condotta minacciosa e la costrizione della libertà morale, per il reato ex art. 610 c.p..
5.2. Sotto un ulteriore profilo, il concorso apparente delle norme incriminatrici di cui agli artt. 582 e 610 c.p. è in radice escluso dalla norma di cui all'art. 581 c.p., comma 2, ossia, per riprendere un'espressione dottrinale, dalla "norma di sbarramento", sia in positivo che in negativo, per l'assorbimento della violenza in altri reati dei quali sia elemento costitutivo o circostanza aggravante: in forza di tale "norma di sbarramento", quando la violenza integra la sola fattispecie incriminatrice delle percosse, essa non trova applicazione in favore dell'esclusiva applicazione del reato di cui la violenza sia elemento costitutivo o circostanza aggravante, restando, dunque, escluso il reato complesso e, con esso, il concorso formale dei due reati; concorso che, invece, sussiste sempre quando la violenza integra fattispecie (tipicamente quella di lesioni personali), diverse e più gravi - in quanto destinate a determinare una maggiore compromissione del bene dell'incolumità individuale - delle percosse. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in forza della disciplina di cui all'art. 581 c.p., comma 2, "a differenza del delitto di percosse, il delitto di lesioni resta autonomamente apprezzabile accanto" al reato di cui la violenza sia elemento costitutivo o circostanza aggravante (Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124, in tema di rapina; cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880, in tema di resistenza a pubblico ufficiale; Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1077, Desiderio, Rv. 137050, ove si sottolinea che si verifica l'assorbimento nel delitto di rapina della violenza contenuta nei limiti delle percosse, a norma dell'art. 581 c.p., comma 2, mentre si verifica il concorso formale qualora l'agente cagioni lesioni personali; Sez. 1, n. 5818 del 10/04/1981, Marocco, Rv. 149331). Del resto, del tutto consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sia pure talora facendo impropriamente riferimento, come si è detto, alla diversità del bene protetto, ritiene il concorso formale del reato di lesioni personali con molteplici reati, quali - oltre alla violenza privata - la rapina (Sez. 2, n. 6986 del 17/12/1976 - dep. 1977, Iovanovic, Rv. 136049), l'estorsione (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259556), la resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, Bontempo, Rv. 260321), i maltrattamenti in famiglia (Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012 - dep. 2013, Rv. 255780).
Univoca, nel senso prospettato, è l'indicazione che si trae dalla Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, lì dove la disciplina dell'art. 581 c.p., comma 2 è espressamente definita come "una disposizione, con la quale sia esplicitamente fissato che solo gli attentati alla incolumità fisica della persona che si manifestino come semplice delitto di percosse, sono assorbiti nel concetto della violenza. Ciò vale a significare che, quando la violenza si manifesti come offesa contro l'integrità personale, è assorbita nell'elemento o nella circostanza di altro reato, che diviene complesso, solo quando non sia da essa derivata al soggetto passivo una malattia del corpo o della mente; chè, se invece tali conseguenze fossero state prodotte, il colpevole dovrebbe rispondere, oltre che del reato di cui è elemento costitutivo la violenza, anche di quello di lesioni".
Con l'art. 581 c.p., comma 2, la disciplina codicistica prevede - circoscrivendola ai reati contro l'"incolumità fisica della persona", per riprendere l'espressione della Relazione ministeriale, come è confermato dalla collocazione della disposizione nel corpo dell'art. 581 c.p., riguardante la meno grave aggressione a tale bene - una deroga agli ordinari canoni di valutazione relativi alla distinzione tra concorso apparente di norme e concorso dei reati e, segnatamente, a quella ex art. 84 c.p. in tema di reato complesso: disciplina, quest'ultima, che per i reati a base violenta trova applicazione solo quando la condotta violenta è sussumibile nella fattispecie di percosse, mentre quando risulta integrare il più grave reato di lesioni personali, questo concorre sempre con il reato di cui la violenza sia elemento costitutivo o circostanza aggravante.
L'interpretazione sistematica qui accolta trova conferma, da una parte, nel peculiare rilievo del bene dell'incolumità individuale, che, per la sua immediata e rilevante incidenza sulla persona, giustifica una disciplina ad hoc limitatrice - per i reati più gravi delle percosse - della disciplina del reati complesso; d'altra parte, essa assicura un significato normativo all'art. 581 c.p., comma 2, che, altrimenti, risulterebbe un'"inutile replica" dell'art. 84 c.p.: al contrario, l'art. 581 c.p., comma 2 delinea la speciale disciplina del concorso apparente per i reati contro l'incolumità fisica della persona, nel senso che i reati a base violenta non concorrono con il reato di percosse, atteggiandosi a reato complesso "comprensivo" anche di quest'ultimo, mentre concorrono con le lesioni personali.
In altri termini, e tornando al caso in esame, il reato di violenza privata assorbe il reato di percosse, ma non quello di lesioni personali, recante un'offesa del bene dell'incolumità individuale più grave di quella associata alla fattispecie ex art. 581 c.p..
6. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, vanno liquidate come da dispositivo. L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonchè in solido alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.
Oscuramento dati.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2019