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Maltrattamenti in famiglia: assolto l'imputato per contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa

5 ore fa
Tempo di lettura: 7 min

La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza n. 1115 del 19 luglio 2024, intervenendo in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha riformato una condanna pronunciata ai sensi dell'art. 572 c.p., ritenendo che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, successivamente ridimensionate, non offrissero, alla luce delle risultanze cliniche e testimoniali, una prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.

La vicenda riguardava un uomo condannato in primo grado per avere sottoposto la moglie a reiterate condotte vessatorie e violente, anche alla presenza dei figli minori. Le accuse traevano origine dalle dichiarazioni rese dalla donna durante un ricovero ospedaliero del figlio, quando erano state riscontrate anche lesioni personali che la stessa aveva attribuito al marito.

Nel corso del dibattimento, tuttavia, la persona offesa aveva sensibilmente ridimensionato le precedenti accuse, sostenendo di non avere pienamente compreso il significato delle dichiarazioni rese e riconducendo alcune incomprensioni alla propria limitata conoscenza della lingua italiana.

Il Tribunale aveva considerato inattendibile la ritrattazione, attribuendo invece credibilità al racconto originario, ritenuto spontaneo e dettagliato.

La difesa impugnava la condanna, richiamando la documentazione sanitaria relativa alle condizioni psichiche della donna, le dichiarazioni dei figli e l'insufficienza degli elementi probatori necessari per affermare l'abitualità delle condotte contestate.

La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione.

I giudici hanno anzitutto osservato che:

«il quadro probatorio, come emerso dalla pur completa ed esaustiva istruttoria dibattimentale, non presenta i caratteri della certezza della prova al di là di ogni ragionevole dubbio».

Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione dell'attendibilità della persona offesa.

La Corte ha attribuito rilievo non soltanto al successivo ridimensionamento delle dichiarazioni accusatorie, ma anche alle difficoltà linguistiche della donna e, soprattutto, alle condizioni psichiche documentate all'epoca dei fatti.

Secondo i giudici, infatti:

«ciò che ancor più impedisce di pervenire ad una valutazione positiva di attendibilità della parte offesa [...] è la condizione in cui versava la Ch. nel periodo in cui ha denunciato fatti di maltrattamento».

Tale condizione non emergeva da una mera prospettazione difensiva, ma risultava documentata da una relazione sanitaria del 27 gennaio 2019, redatta durante il ricovero del figlio minore.

Nella relazione venivano descritti comportamenti incongrui, deliri persecutori, allucinazioni visive e uditive e pensieri intrusivi, in un contesto che aveva richiesto anche l'intervento dei servizi sociali e dell'autorità minorile.

La Corte ha valorizzato, inoltre, l'assenza di ulteriori elementi ritenuti idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria e le dichiarazioni dei figli dell'imputato, che non avevano confermato i comportamenti maltrattanti.

Ne è derivata l'impossibilità di confermare la condanna.

La decisione pone una questione di particolare interesse nella teoria della prova dichiarativa.

La valutazione dell'attendibilità non può esaurirsi nella scelta tra la denuncia originaria e la successiva ritrattazione. Occorre stabilire quale delle due versioni trovi sostegno nel complesso delle risultanze processuali, verificando le condizioni nelle quali le dichiarazioni sono state rese, la loro coerenza e l'eventuale presenza di riscontri esterni.

Ciò non significa che una condizione di fragilità psichica determini automaticamente l'inattendibilità del dichiarante. Né la remissione della querela, di per sé, priva di efficacia probatoria le precedenti dichiarazioni nei procedimenti per maltrattamenti.

Il problema è diverso: quando esistono elementi clinici specifici e temporalmente pertinenti, capaci di incidere sulla percezione dei fatti o sulla loro rappresentazione, il giudice deve confrontarsi concretamente con essi.

Nel caso esaminato, la Corte d'appello ha ritenuto che la compresenza della ritrattazione, delle difficoltà linguistiche, delle condizioni documentate dai sanitari e dell'assenza di riscontri sufficienti impedisse di raggiungere lo standard probatorio richiesto dall'art. 533 c.p.p.

È questo il significato della pronuncia.

Il convincimento del giudice non può sostituire la verifica della prova. La maggiore spontaneità attribuita a una dichiarazione non dispensa dall'esaminarne l'affidabilità alla luce degli elementi successivamente acquisiti.

La Corte ha pertanto riformato la sentenza di primo grado, pronunciando assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con la formula «perché il fatto non sussiste».

La decisione ricorda che, anche nei procedimenti fondati prevalentemente sulla testimonianza della persona offesa, il giudizio di colpevolezza non può dipendere dalla semplice preferenza accordata a una versione dei fatti.

La credibilità di un racconto deve essere argomentata. La colpevolezza, invece, deve essere provata.

Corte appello Ancona, 19/07/2024, (ud. 30/04/2024, dep. 19/07/2024), n.1115

Svolgimento del processo


Con la sentenza appellata, Ch.Be. è stato dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie Be.Ch., aggravato dalla presenza dei figli minori. In ordine ai reati di lesioni personali e minacce pure originariamente contestatigli veniva dichiarato non doversi procedere in quanto la moglie nelle more del procedimento ha rimesso la querela a suo tempo sporta.

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