Maltrattamenti in famiglia: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 572 del codice penale
- 11 feb 2022
- Tempo di lettura: 15 min
Aggiornamento: 8 mag

(ultimo aggiornamento 7 maggio 2026)
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è la principale fattispecie del diritto penale familiare.
L’art. 572 c.p. punisce non soltanto le violenze fisiche, ma anche vessazioni psicologiche, controllo ossessivo, umiliazioni, isolamento sociale e più in generale tutte quelle condotte abitualmente oppressive idonee a compromettere la dignità e la serenità della vittima.
In questo articolo analizzeremo le principali sentenze della Corte di Cassazione e gli orientamenti più rilevanti in materia di art. 572 c.p., cercando di chiarire quando si configura realmente il reato di maltrattamenti in famiglia.
Il nostro studio si occupa di procedimenti per maltrattamenti in famiglia, violenza domestica e reati contro la persona in tutta Italia.
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Indice:
1. L’art. 572 del codice penale
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali
▶ Il delitto di maltrattamenti in famiglia presenta alcune caratteristiche peculiari:
Tipologia di reato: reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo delle condotte vessatorie;
Pena: reclusione da tre a sette anni
Condotta tipica: sopraffazioni fisiche, morali, psicologiche o relazionali idonee a creare un regime abituale di vessazione;
Bene giuridico tutelato: dignità, integrità psico-fisica e serenità della persona nei rapporti familiari o parafamiliari;
Soggetto attivo: familiare, convivente o soggetto inserito in un rapporto di affidamento, autorità o assistenza;
Elemento soggettivo: dolo generico (Trib. Nola, 09/09/2024, n. 1274);
Procedibilità: d’ufficio;
Competenza: variabile in base alla gravità del fatto e degli eventi aggravatori (tribunale monocratico, collegiale o Corte d’Assise);
Principali aggravanti: presenza di minori, gravidanza della vittima, disabilità, uso di armi, violenza assistita.
2. Quali condotte integrano i maltrattamenti
L’art. 572 c.p. non descrive un elenco tassativo di comportamenti vietati, né individua un numero chiuso di condotte tipiche.
Si tratta di una norma volutamente elastica, costruita dal legislatore attraverso una formula ampia — il “maltrattare” — che consente al giudice di ricondurre nella fattispecie tutte quelle condotte che, per reiterazione, intensità e contesto relazionale, risultino idonee a imporre alla vittima un regime di vita umiliante, vessatorio o oppressivo.
Proprio per questa ragione, il delitto di maltrattamenti non si identifica con il singolo episodio violento (Trib. Nola, 19/08/2021, n. 1567), ma con la creazione progressiva di un sistema relazionale patologico fondato sulla sopraffazione fisica, psicologica, morale (Corte app. Napoli, sez. V, 15/04/2024, n. 332) o economica della vittima.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che la condotta può essere integrata:
da atti penalmente rilevanti (percosse, minacce, lesioni, violenze sessuali);
ma anche da comportamenti che, isolatamente considerati, potrebbero apparire neutri o non penalmente rilevanti.
“Il delitto può essere integrato anche da atti che singolarmente non costituiscono reato” (Cass. pen., sez. VI, 31/03/2016, n. 13422).
Ciò che assume rilievo è infatti il loro effetto complessivo e reiterato sulla dignità, libertà e serenità della persona offesa.
“La reiterazione di condotte umilianti e oppressive può integrare il reato anche in assenza di lesioni fisiche” (Cass. pen., sez. VI, 17/10/2022, n. 809 - Trib. Napoli, sez. VI, 05/10/2020, n. 5803).
I maltrattamenti possono quindi manifestarsi attraverso:
aggressioni fisiche;
umiliazioni continue;
controllo ossessivo;
isolamento sociale;
gelosia patologica;
privazioni economiche;
svalutazione della vittima;
imposizione di regole oppressive;
intimidazioni;
controllo delle comunicazioni e delle relazioni personali;
limitazione della libertà lavorativa o personale.
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3. La natura abituale del reato
Uno degli aspetti più importanti del delitto di maltrattamenti riguarda la sua natura abituale.
Questo significa che, nella maggior parte dei casi, non basta un singolo episodio di lite, un insulto isolato o una condotta violenta occasionale per integrare il reato previsto dall’art. 572 c.p.
“La natura abituale del reato consente di ricondurre a unità fatti di diversa entità, purché accomunati da un medesimo filo conduttore offensivo”(Cass. pen., sez. VI, 10/03/2022, n. 19832).
Ciò che rileva è invece la presenza di una pluralità di comportamenti:
reiterati nel tempo;
collegati tra loro;
espressivi di un metodo relazionale abitualmente vessatorio e oppressivo (Trib. Nola, 06/09/2021, n. 1597 - Trib. Nola, 19/01/2024, n. 1547).
“Il delitto di maltrattamenti richiede una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima” (Cass. pen., sez. VI, 08/01/2019, n. 6126 - Trib. Nola, 18/01/2022, n. 2344).
La consumazione del reato coincide con l’ultimo atto della serie maltrattante:
“Il delitto si consuma con il compimento dell’ultimo atto di maltrattamento” (Cass. pen., sez. VI, 22/10/2013, n. 43221).
Proprio in ragione della natura abituale del reato, la Cassazione ritiene generalmente incompatibile l’attenuante della provocazione con il delitto di maltrattamenti, poiché le condotte vessatorie reiterate nel tempo non costituiscono una reazione emotiva immediata, ma espressione di una stabile dinamica aggressiva (Cass. pen., sez. VI, 16/04/2024, n. 28417).
Secondo la giurisprudenza di merito, il reato di maltrattamenti si configura anche quando le condotte vessatorie si alternino a periodi di apparente normalità, purché emerga un sistema abituale di sopraffazione (Trib. Nola, Giud. Raffaele Muzzica, n. 1567/2021 - Trib. Nola n. 1798/23)
La giurisprudenza di merito ha inoltre escluso la configurabilità del delitto di maltrattamenti in presenza di meri contrasti familiari episodici o legati a difficoltà economiche contingenti, ribadendo che il reato richiede una stabile e sistematica condotta vessatoria idonea a compromettere la dignità e l’integrità psico-fisica della vittima (Trib. Napoli, sez. VI, 06/09/2022, n. 6169).
4. Lo stato di soggezione della vittima
Uno degli elementi più caratteristici del delitto di maltrattamenti è la progressiva creazione di uno stato di soggezione psicologica della persona offesa.
La vittima, infatti, viene gradualmente privata:
della serenità;
dell’autostima;
della libertà decisionale;
della capacità di reagire liberamente alle condotte vessatorie.
Il reato di maltrattamenti non richiede necessariamente una totale passività della persona offesa.
La giurisprudenza ha chiarito che anche eventuali momenti di reazione, ribellione o conflitto non escludono automaticamente la configurabilità del reato, quando emerga comunque un contesto abituale di sopraffazione e dominio relazionale.
“La capacità della vittima di reagire ad alcune condotte non esclude la configurabilità del reato” (Cass. pen., sez. VI, 17/10/2022, n. 809 - Cass. pen., sez. VI, n. 17359/2021).
Ed ancora:
“Lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento” (Cass. pen., sez. VI, 07/03/2024, n. 9849).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il concetto di reciprocità delle offese non può essere confuso con la mera conflittualità di coppia.
Anche relazioni caratterizzate da litigi frequenti o particolarmente accesi possono infatti integrare il delitto di maltrattamenti quando emerga una stabile dinamica di sopraffazione e squilibrio relazionale.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che:
“Il concetto di reciprocità delle offese va distinto dalla mera litigiosità di coppia, la quale presuppone che le parti si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico” (Cass. pen. n. 2111/24 - Cassazione penale n. 19769/24 - Trib. Nola n. 1841/24).
Più recentemente, la Cassazione ha precisato che il discrimine tra violenza domestica e lite familiare risiede proprio nell’asimmetria del rapporto e nell’imposizione di un regime di paura, controllo o sopraffazione esercitato da uno solo dei partner (Cass. pen., sez. VI, 12/03/2024, n. 17656).
Ciò che assume rilievo, dunque, non è il singolo episodio, ma il quadro complessivo di oppressione psicologica e relazionale creato dall’autore delle condotte.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario dimostrare una manifestazione esteriore della sofferenza della vittima, essendo sufficiente che le condotte siano oggettivamente idonee a imporre un regime di vita vessatorio (Cass. pen., sez. VI, n. 43307/2023)
5. Chi può commettere il reato
Il delitto previsto dall’art. 572 c.p. nasce storicamente a tutela della famiglia, ma nel tempo la giurisprudenza ne ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo.
Oggi il reato può configurarsi non soltanto tra coniugi o conviventi, ma in tutti quei rapporti caratterizzati da una stabile relazione di assistenza, affidamento, solidarietà o autorità.
Il reato è quindi configurabile:
tra coniugi;
conviventi;
ex conviventi;
genitori;
figli;
parti di un’unione civile;
soggetti inseriti in contesti parafamiliari.
La Cassazione ha infatti chiarito che il concetto di “famiglia” rilevante ai fini dell’art. 572 c.p. deve essere interpretato in senso ampio, comprendendo “qualunque consorzio di persone tra le quali siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà” (Cass. pen., sez. V, 30/06/2010, n. 24688).
Uno dei temi più discussi riguarda il caso della convivenza.
La giurisprudenza ha precisato che la coabitazione non rappresenta necessariamente un requisito indispensabile, potendo assumere rilievo anche relazioni affettive stabili caratterizzate da continuità e progettualità comune.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’art. 572 c.p., la convivenza non coincide con il mero dato anagrafico della coabitazione, ma con l’esistenza di una relazione stabile e assimilabile a quella familiare (Cass. Pen. n. 10255/26).
In tema di rapporti tra convivenza e genitorialità, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che la sola presenza di figli non basta automaticamente a configurare il delitto di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza (Cass. pen., sez. VI, n. 20129/2025)
La Cassazione ha inoltre chiarito che la mera genitorialità condivisa, in assenza di convivenza o di significativi rapporti relazionali tra le parti, non è sufficiente a integrare il rapporto “familiare” richiesto dall’art. 572 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 30/05/2024, n. 26263).
Accanto all’orientamento estensivo, permane però un indirizzo più rigoroso, secondo cui i concetti di “famiglia” e “convivenza” richiedono una stabile relazione affettiva caratterizzata da comunanza di vita, reciproca solidarietà e condivisione dell’abitazione, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale o priva di effettiva progettualità comune (Cass. pen., sez. VI, n. 9663/2022 - Trib. Napoli, sez. V, 04/02/2021, n. 262)
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la convivenza rilevante ai fini dell’art. 572 c.p. richiede una stabile comunanza di vita e reciproca solidarietà, non essendo sufficiente una mera coabitazione occasionale o di fatto (Cass. pen., sez. II, 25/09/2024, n. 37166).
6. Maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori: la cd. violenza assistita
Uno dei profili più rilevanti dell’art. 572 c.p. riguarda i casi in cui i maltrattamenti vengano commessi alla presenza di minori.
In questi casi, il legislatore prevede una specifica aggravante e riconosce al minore la qualità di persona offesa del reato.
La giurisprudenza parla di “violenza assistita” per indicare la situazione del bambino che assiste, direttamente o indirettamente (Cass. pen., sez. VI, 04/04/2024, n. 17845), alle condotte vessatorie, aggressive o umilianti poste in essere all’interno del contesto familiare.
“Integra il delitto di maltrattamenti anche la c.d. violenza assistita” (Cass. pen., sez. VI, 17/04/2018, n. 18833).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che non è necessario che il minore comprenda pienamente il significato delle violenze assistite, essendo sufficiente l’esposizione a un contesto familiare abitualmente aggressivo e destabilizzante:
“Non è necessario che il minore comprenda pienamente il significato delle violenze assistite” (Cass. pen., sez. VI, 15/11/2017, n. 55833).
Secondo la più recente giurisprudenza, il minore che assiste ai maltrattamenti subisce un danno autonomo ed è a tutti gli effetti persona offesa del reato (Cass. pen., sez. VI, n. 30123/2025)
La Cassazione ha inoltre precisato che, ai fini dell’aggravante della presenza del minore, non basta però l’assistenza a un singolo episodio isolato di violenza, dovendo emergere un effettivo contesto di abituale sopraffazione (Cass. pen., sez. VI, n. 20128/2025)
La contestazione dell’aggravante della presenza del minore assume inoltre particolare rilievo anche sul piano esecutivo e penitenziario, poiché rende il delitto di maltrattamenti un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. penit., con conseguenti limitazioni nell’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.
La Cassazione ha inoltre riconosciuto la configurabilità del concorso omissivo del genitore che, pur titolare di una posizione di garanzia, ometta consapevolmente di impedire le violenze commesse dal partner ai danni dei figli minori, mostrando adesione o indifferenza rispetto agli abusi (Cass. pen., sez. V, 11/04/2024, n. 18832).
7. Maltrattamenti aggravati commessi in presenza di disabile
La Cassazione ha chiarito che l’aggravante relativa alla persona con disabilità non richiede necessariamente il previo riconoscimento formale dell’handicap ai sensi della legge n. 104/1992, essendo sufficiente l’accertamento concreto di una condizione di minorazione fisica o psichica incidente sulla vita relazionale della vittima (Cass. pen., sez. VI, 27/02/2024, n. 11724).
8. Le modifiche introdotte dalla legge sul femminicidio del 2025
La legge n. 181/2025, introdotta nell’ambito delle più recenti misure di contrasto alla violenza di genere e al femminicidio, ha modificato in modo significativo l’art. 572 c.p., ampliandone ulteriormente l’ambito applicativo.
La prima novità riguarda l’estensione espressa del reato ai rapporti tra genitori non più conviventi.
L’art. 572 c.p. oggi si applica anche “nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, anche se non più conviventi”.
La riforma recepisce un orientamento già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la convivenza non costituisce un requisito indispensabile quando tra le parti permangano obblighi e relazioni derivanti dal rapporto genitoriale:
“La convivenza non rappresenta presupposto indefettibile del reato quando permangano doveri derivanti dalla filiazione” (Cass. pen., sez. II, 24/10/2023, n. 43846).
La seconda novità è rappresentata dall’introduzione di una nuova aggravante per i fatti commessi con finalità di odio, discriminazione, controllo, possesso o dominio della donna, oppure per limitarne la libertà personale, relazionale o autodeterminativa “in quanto donna”.
Si tratta di una modifica destinata ad avere un forte impatto applicativo, ma che ha già sollevato numerosi dubbi interpretativi e costituzionali.
La nuova aggravante, infatti, utilizza il riferimento alla donna “in quanto donna” senza chiarire quali siano i criteri giuridicamente rilevanti per individuare il soggetto tutelato.
La disposizione non specifica:
se debba rilevare il sesso biologico;
il sesso anagrafico;
l’identità di genere;
l’eventuale percorso di transizione;
oppure la percezione soggettiva dell’autore del fatto.
Il rischio è quello di una formulazione eccessivamente indeterminata, potenzialmente in contrasto con il principio di legalità sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., che impone al legislatore penale di descrivere il fatto tipico in termini chiari, prevedibili e determinati.
La questione appare ancora più delicata alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di identità di genere (Corte cost. n. 221/2015; Corte cost. n. 180/2017), che ha progressivamente superato una concezione rigidamente biologica del sesso, valorizzando invece il percorso identitario della persona.
9. Maltrattamenti e stalking: qual è la differenza?
Uno dei temi più complessi in materia di violenza domestica riguarda il confine tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, il criterio distintivo dipende soprattutto dalla persistenza o meno di un vincolo familiare o parafamiliare tra le parti.
In linea generale:
se permane una relazione caratterizzata da solidarietà, assistenza o comunanza familiare → si configura il reato di maltrattamenti;
se il rapporto affettivo è invece definitivamente cessato → trova applicazione il delitto di stalking.
La Suprema Corte ha affermato:
“Il delitto di atti persecutori trova applicazione quando la relazione familiare o affettiva sia definitivamente cessata” (Cass. pen., sez. VI, 15/06/2011, n. 24575).
Nello stesso senso, la Cassazione ha recentemente ribadito che le condotte violente o moleste commesse dopo la cessazione della convivenza integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, n. 14882/2026).
Tuttavia:
“nei casi di cessazione della convivenza more uxorio continua ad applicarsi l’art. 572 c.p. quando permanga un vincolo assimilabile a quello familiare” (Cass. pen., sez. VI, 24/02/2021, n. 7259 - Trib. Nola, 18/01/2022, n. 2251).
La Cassazione ha inoltre precisato che, nei rapporti di fatto, la cessazione della convivenza e della comunanza affettiva fa venir meno l’ambito applicativo dell’art. 572 c.p., configurandosi invece il delitto di atti persecutori.
Diversamente, nel matrimonio, il coniuge continua a essere “persona della famiglia” sino allo scioglimento degli effetti civili del vincolo, anche dopo la separazione (Cass. pen., sez. VI, 15/02/2024, n. 10636).
La Cassazione ha inoltre chiarito che le violenze e le molestie commesse dopo la cessazione della convivenza possono integrare il delitto di atti persecutori e non quello di maltrattamenti (Cass. pen., sez. VI, n. 31178/2024)
La Cassazione ha ribadito che, anche dopo la cessazione della convivenza, il delitto di maltrattamenti resta configurabile quando permanga un vincolo assimilabile a quello familiare; in assenza di ogni residua relazione solidaristica, si configura invece il reato di atti persecutori (Cass. pen., sez. VI, 02/07/2024, n. 35370).
Nello stesso senso, la Cassazione ha ribadito che, dopo la cessazione della convivenza more uxorio, il reato di maltrattamenti richiede la permanenza di un concreto vincolo familiare o genitoriale tra le parti (Cass. pen., sez. V, 01/10/2024, n. 40747).
La Cassazione ha inoltre riconosciuto la possibilità di concorso tra maltrattamenti e atti persecutori quando le condotte vessatorie, inizialmente maturate nel contesto familiare, proseguano dopo la definitiva cessazione del rapporto affettivo e della convivenza (Cass. pen., sez. VI, 16/02/2022, n. 10626).
10. Il concorso con altri reati
Lesioni personali
Le lesioni possono concorrere con il reato di maltrattamenti, “attesa la diversa obiettività giuridica delle fattispecie”(Cass. pen., sez. VI, 12/04/2012, n. 13898 - Cass. pen., sez. VI, n. 17872/2022).
In tema di rapporti tra lesioni personali e maltrattamenti, la giurisprudenza ha chiarito che il discrimine passa soprattutto attraverso l’elemento soggettivo e la presenza di un disegno abituale di vessazione (Cass. pen., sez. VI, n. 3368/2016)
Ed ancora, n caso di lesioni commesse nell’ambito di una condotta maltrattante, la procedibilità resta d’ufficio anche per il reato di lesioni personali (Cass. pen., sez. V, n. 34504/2020)
Minaccia
La Cassazione ha chiarito che il delitto di maltrattamenti assorbe il reato di minaccia quando questa costituisce una delle modalità della condotta vessatoria abituale (Cass. pen., sez. VI, n. 17599/2021)
Violenza sessuale
Il reato di maltrattamenti concorre con la violenza sessuale:
“quando le violenze sessuali si inseriscano in un più ampio contesto vessatorio” (Cass. pen., sez. VI, 05/04/2012, n. 13349).
La giurisprudenza di merito ha inoltre precisato che il concorso tra maltrattamenti e violenza sessuale ricorre quando gli abusi si inseriscano in una stabile dinamica di sopraffazione fisica e psicologica all’interno del rapporto coniugale o familiare. In tali casi, la coartazione della volontà della vittima può manifestarsi anche in forma indiretta o psicologica, attraverso il clima abituale di paura, dominio e soggezione imposto dall’agente (Trib. Nola, 18/08/2021, n. 1419).
Tortura
Di recente la Cassazione ha riconosciuto persino il concorso tra maltrattamenti e tortura:
“quando le condotte abbiano determinato acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico” (Cass. pen., sez. V, 23/10/2024, n. 39722).
Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)
In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, la Cassazione ha chiarito che il metodo educativo fondato sulla sopraffazione integra il delitto ex art. 572 c.p. (Cass. pen., sez. VI, n. 25518/2025)
La Cassazione ha inoltre precisato che l’uso sistematico della violenza nei confronti del minore non può mai essere giustificato dal presunto fine educativo dell’agente, integrando il delitto di maltrattamenti e non quello di abuso dei mezzi di correzione (Cass. pen., sez. VI, 26/09/2024, n. 37747).
Estorsione
La giurisprudenza distingue il delitto di maltrattamenti dalla tentata estorsione quando le richieste di denaro si inseriscono in una più ampia dinamica familiare patologica e vessatoria, priva di una reale finalità estorsiva e piuttosto espressiva di una condotta abitualmente aggressiva e lesiva dell’integrità fisica o morale della vittima (Trib. Nola, n. 942/2021 – Giud. Alessandra Zingales)
Abbandono di incapaci
La Cassazione ha chiarito che il reato di maltrattamenti può concorrere con quello di abbandono di incapaci, trattandosi di fattispecie autonome poste a tutela di beni giuridici differenti (Cass. pen., sez. VI, 23/04/2024, n. 21948).
Mobbing e rapporti parafamiliari
La Cassazione ha chiarito che il mobbing lavorativo può integrare il delitto di maltrattamenti solo quando il rapporto tra datore e dipendente presenti caratteristiche parafamiliari, con relazioni abituali, soggezione, fiducia e stabile supremazia di una parte sull’altra (Cass. pen., sez. VI, n. 14754/2018)
11. Le misure cautelari
Per il reato di maltrattamenti:
l’arresto è obbligatorio;
è consentita la custodia cautelare;
è applicabile il divieto di avvicinamento;
è utilizzabile il braccialetto elettronico.
Le Sezioni Unite hanno chiarito:
“Il giudice deve specificare i luoghi vietati quando dispone il divieto di avvicinamento” (Cass. pen., Sez. Unite, 29/04/2021, n. 39005).
La Cassazione ha inoltre chiarito che il divieto di avvicinamento può essere disposto anche nei confronti del figlio minore vittima di violenza assistita, pur in presenza di un diritto di visita riconosciuto dal giudice civile, dovendo prevalere il superiore interesse del minore (Cass. pen., sez. VI, 12/03/2024, n. 20004).
In tema di fermo e pericolo di fuga, la Cassazione ha chiarito che la sola gravità del reato di maltrattamenti non basta a giustificare automaticamente la misura precautelare ( Cass. pen., sez. VI, n. 27084/2025)
In tema di quasi flagranza, la Cassazione ha chiarito che l’arresto per maltrattamenti può essere legittimo anche senza percezione diretta della violenza, quando vi siano tracce immediate e inequivocabili del fatto (Cass. pen., sez. VI, n. 18982/2025)
La Cassazione ha inoltre precisato che lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti può essere desunto anche dal contesto complessivo dell’intervento: condizioni dell’abitazione, modalità della richiesta di aiuto, stato della vittima e comportamento dell’indagato possono infatti evidenziare la continuità con precedenti condotte vessatorie (Cass. pen., sez. VI, 11/06/2024, n. 30316).
12. La prova del reato
Nei processi per maltrattamenti la prova si fonda spesso:
sulle dichiarazioni della persona offesa;
sui messaggi;
sui referti medici;
sulle testimonianze indirette.
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
“La deposizione della persona offesa può da sola fondare l’affermazione di responsabilità” (Cass. pen., Sez. Unite, 19/07/2012, n. 41461 - Trib. Nola n. 811/24).
La Cassazione ha inoltre chiarito che la pendenza di un giudizio di separazione o di una richiesta di affidamento esclusivo dei figli non rende di per sé inattendibile la persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 08/07/2024, n. 32042).
Anche il Tribunale di Nola ha ribadito che, nei reati di maltrattamenti, le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna, purché logiche, costanti, coerenti e attendibili (Trib. Nola, sent. n. 2057/2025)
Particolarmente rilevante, sul punto, è la sentenza Cassazione penale sez. VI n. 13512 del 2026.
La Corte ha affermato che la ritrattazione della persona offesa — soprattutto nei contesti di violenza domestica caratterizzati da dipendenza emotiva e vulnerabilità — non esclude automaticamente la gravità indiziaria e può anzi rappresentare un indice della persistente soggezione psicologica derivante dal rapporto maltrattante.
La giurisprudenza di merito ha tuttavia ribadito che, anche nei procedimenti per maltrattamenti, la responsabilità penale richiede una prova certa, coerente e priva di ambiguità in ordine alla sistematicità delle condotte vessatorie e alla loro idoneità a determinare una condizione di sofferenza incompatibile con una normale vita familiare. In presenza di un ragionevole dubbio sulla configurabilità degli elementi costitutivi del reato, deve essere pronunciata sentenza assolutoria (Trib. Napoli, sez. VI, 24/05/2022, n. 2643).




























