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DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

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Quando l'Italia può
rifiutare l'estradizione?

Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista

Diritti fondamentali, condizioni carcerarie, pena di morte, salute ed altri motivi ostativi alla consegna.

Home / Estradizione / Motivi ostativi all’estradizione

IN SINTESI

L'Italia può negare l'estradizione quando la consegna espone la persona a violazioni dei diritti fondamentali o quando mancano le condizioni previste dalla legge e dalla convenzione applicabile.

Art. 705 c.p.p

01/ DIRITTI FONDAMENTALI

Un processo che non garantisce i diritti fondamentali

L’estradizione deve essere negata quando vi sia motivo di ritenere che la persona sia stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali.

Non è quindi sufficiente verificare che nello Stato richiedente esista formalmente un processo penale. Occorre interrogarsi sulle garanzie che concretamente saranno riconosciute all’imputato.

La giurisprudenza nazionale ha, ad esempio, riconosciuto la rilevanza di situazioni caratterizzate da gravi limitazioni dei diritti della difesa, detenzioni arbitrarie e pratiche incompatibili con i principi fondamentali della persona.

La Corte di cassazione ha, ad esempio, negato l’estradizione richiesta dalla Turchia ritenendo sussistente il rischio concreto che l’estradando fosse sottoposto a un processo con forti limitazioni dei diritti della difesa e a trattamenti disumani o degradanti in carcere. La Corte ha inoltre precisato che, nella valutazione delle condizioni del Paese richiedente, possono essere utilizzati anche i rapporti elaborati da organizzazioni non governative di riconosciuta affidabilità internazionale, come Amnesty International e Human Rights Watch (Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2016, dep. 21 dicembre 2016, n. 54467, Resneli).

Il processo celebrato in assenza

Un problema particolare può sorgere quando l’estradizione viene richiesta per eseguire una condanna pronunciata senza che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo.

La questione non si risolve però constatando semplicemente che il processo è stato celebrato in assenza. Occorre verificare se l’ordinamento dello Stato richiedente consenta alla persona, una volta consegnata, di ottenere un nuovo giudizio o comunque di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.

La consegna presuppone un giudizio che garantisca i diritti fondamentali.

02/ PENA DI MORTE

Il rischio della pena capitale

La pena di morte costituisce uno dei profili più delicati nei procedimenti di estradizione.

L’art. 705 c.p.p. contempla espressamente tra le condizioni ostative il rischio che la persona venga sottoposta alla pena capitale.

La questione assume particolare importanza nei rapporti con Stati nei quali la pena di morte è ancora prevista dall’ordinamento.

In questi casi occorre verificare non soltanto quale sia astrattamente la pena prevista per il reato contestato, ma anche quali garanzie siano state offerte dallo Stato richiedente circa la sua mancata applicazione o esecuzione.

Le assicurazioni provenienti dallo Stato estero devono quindi essere analizzate concretamente e alla luce della disciplina applicabile al singolo rapporto estradizionale.

Nessuno può essere estradato verso uno Stato dove esiste il rischio concreto della pena capitale

03/ TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI

I trattamenti inumani e degradanti

L’estradizione deve essere negata quando esista un rischio concreto che la persona sia sottoposta a tortura, trattamenti crudeli, inumani o degradanti oppure ad altre gravi violazioni dei diritti fondamentali.

Ma questo è anche uno dei punti nei quali la difesa deve essere particolarmente rigorosa.

Non basta affermare genericamente che nello Stato richiedente vengono violati i diritti umani.

Secondo Cass. pen., Sez. VI, n. 54467/2016, la Corte deve anzitutto verificare l’esistenza di un rischio generale sulla base di informazioni oggettive, attendibili, precise e aggiornate; successivamente deve valutare se quel rischio possa riguardare concretamente proprio la persona della quale viene richiesta la consegna.

È quindi necessario passare dal rischio generale esistente nel Paese, al rischio concreto per quella determinata persona.

Questa distinzione è fondamentale nell’impostazione della difesa.

04/ CONDIZIONI CARCERARIE

Le condizioni detentive nello Stato richiedente

Le condizioni di detenzione costituiscono uno dei motivi più frequentemente invocati nei procedimenti di estradizione.

Anche in questo caso, tuttavia, non è sufficiente sostenere genericamente che le carceri straniere siano sovraffollate o presentino condizioni peggiori rispetto a quelle italiane.

La giurisprudenza richiede una valutazione molto più concreta. Il mero sovraffollamento non costituisce automaticamente una causa ostativa; devono emergere situazioni sufficientemente gravi oppure criticità specificamente riferibili alla persona richiesta, anche in relazione alle sue condizioni personali o di salute.

Come si dimostra il rischio?

RAPPORTI

INTERNAZIONALI

Rapporti di Amnesty International, Human Rights Watch, organismi e corti sovranazionali.

DOCUMENTAZIONE

SANITARIA

Certificazioni mediche, terapie in corso e condizioni personali rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

INFORMAZIONI DALLO

STATO ESTERO

Indicazione del carcere di destinazione, trattamento previsto, assistenza sanitaria e garanzie offerte.

DOCUMENTAZIONE DIFENSIVA

Memorie, atti e informazioni raccolte anche tramite professionisti operanti nello Stato richiedente.

05/ CONDIZIONI DETENTIVE

Persecuzione politica o discriminazione

L’art. 705 c.p.p. impedisce l’estradizione quando vi sia motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per ragioni legate, tra l’altro, alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali.

Anche qui occorre dimostrare qualcosa di più di un generico timore.

La Corte di cassazione ha chiarito che il rischio di persecuzioni, discriminazioni o trattamenti contrari ai diritti fondamentali assume rilievo, ai fini del rifiuto dell’estradizione, quando sia riconducibile a scelte normative o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale. Non è invece sufficiente, di per sé, il timore di subire violenze o ritorsioni da parte di soggetti privati (Cass. pen., Sez. VI, n. 21985/2006; Cass. pen., Sez. VI, n. 9082/2010).

In applicazione di questo principio, la Cassazione ha escluso che costituisse motivo ostativo il rischio di vendette da parte dei familiari della vittima secondo la cosiddetta “regola del Kanun” diffusa in Albania, trattandosi di un pericolo riconducibile a comportamenti privati e non a una scelta normativa o istituzionale dello Stato richiedente (Cass. pen., Sez. VI, n. 30884/2020).

06/ SALUTE

Salute ed età della persona richiesta

La tutela della salute ha oggi una previsione espressa nell’art. 705, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.

L’estradizione deve essere negata quando ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

Non occorre necessariamente dimostrare un rischio di morte.

La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della valutazione del motivo ostativo connesso alle condizioni di salute, il giudice deve verificare in concreto se la consegna possa determinare effetti patologici rilevanti e obiettivamente riscontrabili, anche se non necessariamente letali, tenendo conto delle difficoltà connesse al trasferimento e dell’esigenza di non interrompere le terapie in corso. Non è sufficiente, per escludere il rischio, un generico richiamo all’adeguatezza del sistema sanitario dello Stato richiedente (Cass. pen., Sez. II, n. 43539/2021).

07/ DOPPIA INCRIMINAZIONE

Il fatto deve costituire reato anche in Italia?

In molti rapporti estradizionali assume rilievo il principio della doppia incriminazione.

Il principio non richiede necessariamente che il reato abbia lo stesso nome o sia disciplinato in maniera identica nei due ordinamenti.

Ciò che deve essere verificato è se il fatto concretamente contestato sia penalmente rilevante tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto, secondo quanto previsto dalla fonte applicabile.

La Corte di cassazione ha chiarito che il principio della doppia incriminazione non richiede una perfetta sovrapponibilità delle fattispecie previste dai due ordinamenti, né un’identità nella loro configurazione normativa o nel trattamento sanzionatorio. Ciò che rileva è che il fatto per il quale viene richiesta l’estradizione sia penalmente sanzionato in entrambi gli ordinamenti, anche con nomen iuris e pene differenti (Cass. pen., Sez. VI, n. 42777/2014; Cass. pen., Sez. VI, n. 26718/2019).

Per questa ragione, la verifica non deve fermarsi alla denominazione attribuita al reato dallo Stato richiedente: occorre esaminare il fatto concretamente descritto nella domanda di estradizione e verificare se esso trovi corrispondenza in una fattispecie penalmente rilevante anche secondo la legge italiana.

08/ PRESCRIZIONE

Prescrizione e venir meno della pretesa punitiva

Anche la prescrizione può assumere rilevanza nei casi e secondo le regole previste dalla disciplina applicabile.

La Corte di cassazione ha chiarito che, nell’estradizione processuale, la sopravvenuta prescrizione del reato secondo la legge italiana può assumere efficacia ostativa alla consegna, salvo che la convenzione internazionale applicabile disponga diversamente. Diversa è l’ipotesi dell’estradizione esecutiva, richiesta per l’esecuzione di una sentenza definitiva, nella quale viene in rilievo la prescrizione della pena e non quella del reato.

Anche in materia di prescrizione è quindi indispensabile verificare il trattato applicabile al singolo rapporto estradizionale. Nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto piena efficacia alla clausola convenzionale che esclude la rilevanza della prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto (Cass. pen., Sez. VI, n. 5747/2014).

09/ NE BIS IN IDEM

Divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto

Anche l’esistenza di un precedente procedimento relativo agli stessi fatti deve essere attentamente esaminata.

L’art. 705, comma 1, attribuisce rilievo, in assenza di diversa disciplina convenzionale, alla circostanza che per lo stesso fatto sia in corso un procedimento penale o sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile in Italia.

Tuttavia, il ne bis in idem non opera nello stesso modo in ogni procedimento di estradizione.

La Corte di cassazione ha chiarito che l’archiviazione di un procedimento penale disposta da uno Stato terzo per i medesimi fatti non costituisce, di per sé, un motivo ostativo all’estradizione, quando si tratti di un provvedimento non idoneo a formare giudicato. La Corte ha inoltre precisato che il principio del ne bis in idem assume efficacia ostativa alla consegna quando ciò sia previsto dal trattato di estradizione applicabile al caso concreto (Cass. pen., Sez. VI, n. 6241/2020).

Anche sotto questo profilo, quindi, non è sufficiente accertare l’esistenza di un precedente procedimento per gli stessi fatti: occorre verificare la natura della decisione già pronunciata, la sua definitività e la disciplina prevista dalla convenzione internazionale applicabile.

10/ PENA SPROPOSITATA

Una pena molto più severa di quella italiana impedisce l’estradizione?

Non necessariamente.

La semplice differenza tra il sistema sanzionatorio italiano e quello dello Stato richiedente non è sufficiente per negare la consegna.

La questione può assumere rilievo quando il trattamento sanzionatorio risulti del tutto irragionevole e manifestamente incompatibile con i principi di legalità e proporzionalità.

La Corte di cassazione ha chiarito che la maggiore severità del trattamento sanzionatorio previsto dallo Stato richiedente rispetto a quello italiano non costituisce, di per sé, un motivo ostativo all’estradizione. Il rifiuto della consegna può venire in considerazione soltanto quando la pena prevista o applicata risulti del tutto irragionevole e manifestamente contrastante con i principi di legalità e proporzionalità della pena (Cass. pen., Sez. VI, n. 14941/2018).

In particolare, con riferimento a una richiesta proveniente dagli Stati Uniti d’America, la Cassazione ha escluso che la possibilità di una pena detentiva a vita costituisca automaticamente un ostacolo all’estradizione, tenuto conto dell’esistenza nell’ordinamento statunitense di istituti che possono consentire la liberazione anticipata. Resta tuttavia necessario verificare se, nel caso concreto, l’estradando abbia allegato un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti contrari all’art. 3 CEDU (Cass. pen., Sez. VI, n. 14941/2018).

11/ PENA SPROPOSITATA

Le garanzie offerte dallo Stato richiedente possono superare il problema?

In molti procedimenti lo Stato richiedente, a fronte delle contestazioni della difesa, fornisce assicurazioni o garanzie diplomatiche.

Può, ad esempio, indicare:

l’istituto penitenziario nel quale sarà detenuta la persona, le condizioni della detenzione, l’assistenza sanitaria disponibile, l’esclusione della pena di morte o altre modalità specifiche di trattamento.

La loro presenza, tuttavia, non chiude automaticamente la questione.

La difesa deve verificare quanto siano specifiche, affidabili e concretamente idonee a neutralizzare il rischio prospettato.

La Corte di cassazione ha chiarito che le rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente devono essere valutate concretamente per verificare se siano effettivamente idonee a escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti. In un procedimento di estradizione richiesto dall’Ucraina, la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’appello, disponendo una nuova valutazione delle garanzie offerte dallo Stato richiedente e, ove necessario, l’acquisizione di ulteriori informazioni (Cass. pen., Sez. VI, n. 39560/2024).

In quel caso, le garanzie riguardavano anche il luogo della futura detenzione: lo Stato richiedente aveva assicurato che la persona non sarebbe stata detenuta in territori direttamente interessati dal conflitto armato e che sarebbero state adottate misure adeguate a tutelarne l’incolumità in caso di estensione delle ostilità. La Cassazione ha ritenuto necessario verificare l’effettiva adeguatezza di tali rassicurazioni.

La semplice esistenza di una garanzia diplomatica, dunque, non esaurisce il controllo del giudice italiano: occorre valutarne contenuto, concretezza e capacità effettiva di neutralizzare il rischio prospettato.

12/ ONERE DELLA PROVA

Chi deve dimostrare il pericolo?

Questo è probabilmente uno dei punti più importanti sul piano pratico.

Non è sufficiente che la difesa affermi l’esistenza di una violazione.

La Corte di cassazione ha chiarito che grava sull’estradando l’onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che, a seguito della consegna, possa essere sottoposto a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona. Non è quindi sufficiente prospettare in termini generici l’esistenza di criticità nello Stato richiedente: il rischio deve essere concretamente allegato e riferibile alla specifica situazione della persona richiesta.

Per questo, una difesa efficace in materia estradizionale richiede spesso un’attività istruttoria che va ben oltre la lettura della richiesta proveniente dallo Stato estero.

Occorre costruire e documentare il rischio.

l rischio va dimostrato con elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati.

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