DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista
Diritti fondamentali, condizioni carcerarie, pena di morte, salute ed altri motivi ostativi alla consegna.
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IN SINTESI
L'Italia può negare l'estradizione quando la consegna espone la persona a violazioni dei diritti fondamentali o quando mancano le condizioni previste dalla legge e dalla convenzione applicabile.
Art. 705 c.p.p
INDICE
01/ DIRITTI FONDAMENTALI
L’estradizione deve essere negata quando vi sia motivo di ritenere che la persona sia stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali.
Non è quindi sufficiente verificare che nello Stato richiedente esista formalmente un processo penale. Occorre interrogarsi sulle garanzie che concretamente saranno riconosciute all’imputato.
La giurisprudenza ha, ad esempio, riconosciuto la rilevanza di situazioni caratterizzate da gravi limitazioni dei diritti della difesa, detenzioni arbitrarie e pratiche incompatibili con i principi fondamentali della persona.
Nel materiale esaminato viene richiamata una decisione relativa alla Turchia nella quale la Cassazione aveva attribuito rilievo anche a rapporti di Amnesty International sulle condizioni esistenti nel Paese.
Un problema particolare può sorgere quando l’estradizione viene richiesta per eseguire una condanna pronunciata senza che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo.
La questione non si risolve però constatando semplicemente che il processo è stato celebrato in assenza. Occorre verificare se l’ordinamento dello Stato richiedente consenta alla persona, una volta consegnata, di ottenere un nuovo giudizio o comunque di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.
La consegna presuppone un giudizio che garantisca i diritti fondamentali.
02/ PENA DI MORTE
La pena di morte costituisce uno dei profili più delicati nei procedimenti di estradizione.
L’art. 705 c.p.p. contempla espressamente tra le condizioni ostative il rischio che la persona venga sottoposta alla pena capitale.
La questione assume particolare importanza nei rapporti con Stati nei quali la pena di morte è ancora prevista dall’ordinamento.
In questi casi occorre verificare non soltanto quale sia astrattamente la pena prevista per il reato contestato, ma anche quali garanzie siano state offerte dallo Stato richiedente circa la sua mancata applicazione o esecuzione.
Le assicurazioni provenienti dallo Stato estero devono quindi essere analizzate concretamente e alla luce della disciplina applicabile al singolo rapporto estradizionale.
Nessuno può essere estradato verso uno Stato dove esiste il rischio concreto della pena capitale
03/ TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI
L’estradizione deve essere negata quando esista un rischio concreto che la persona sia sottoposta a tortura, trattamenti crudeli, inumani o degradanti oppure ad altre gravi violazioni dei diritti fondamentali.
Ma questo è anche uno dei punti nei quali la difesa deve essere particolarmente rigorosa.
Non basta affermare genericamente che nello Stato richiedente vengono violati i diritti umani.
Secondo la giurisprudenza richiamata nel materiale esaminato, la Corte deve anzitutto verificare l’esistenza di un rischio generale sulla base di informazioni oggettive, attendibili, precise e aggiornate; successivamente deve valutare se quel rischio possa riguardare concretamente proprio la persona della quale viene richiesta la consegna.
È quindi necessario passare dal rischio generale esistente nel Paese, al rischio concreto per quella determinata persona.
Questa distinzione è fondamentale nell’impostazione della difesa.
04/ CONDIZIONI CARCERARIE
Le condizioni di detenzione costituiscono uno dei motivi più frequentemente invocati nei procedimenti di estradizione.
Anche in questo caso, tuttavia, non è sufficiente sostenere genericamente che le carceri straniere siano sovraffollate o presentino condizioni peggiori rispetto a quelle italiane.
La Cassazione richiede una valutazione molto più concreta. Il mero sovraffollamento non costituisce automaticamente una causa ostativa; devono emergere situazioni sufficientemente gravi oppure criticità specificamente riferibili alla persona richiesta, anche in relazione alle sue condizioni personali o di salute.
RAPPORTI
INTERNAZIONALI
Rapporti di Amnesty International, Human Rights Watch, organismi e corti sovranazionali.
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA
Certificazioni mediche, terapie in corso e condizioni personali rilevanti ai fini della valutazione del rischio.
INFORMAZIONI DALLO
STATO ESTERO
Indicazione del carcere di destinazione, trattamento previsto, assistenza sanitaria e garanzie offerte.
DOCUMENTAZIONE DIFENSIVA
Memorie, atti e informazioni raccolte anche tramite professionisti operanti nello Stato richiedente.
05/ CONDIZIONI DETENTIVE
L’art. 705 c.p.p. impedisce l’estradizione quando vi sia motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per ragioni legate, tra l’altro, alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali.
Anche qui occorre dimostrare qualcosa di più di un generico timore.
Il materiale esaminato evidenzia una distinzione importante: il rischio deve essere riconducibile, in linea di principio, a una scelta normativa o a una situazione riferibile allo Stato richiedente nella sua dimensione istituzionale. Il semplice timore di vendette o violenze provenienti da privati non costituisce automaticamente un motivo ostativo.
06/ SALUTE
La tutela della salute ha oggi una previsione espressa nell’art. 705, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.
L’estradizione deve essere negata quando ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.
Non occorre necessariamente dimostrare un rischio di morte.
Secondo la giurisprudenza richiamata nel documento, il giudice deve verificare concretamente se la consegna possa determinare effetti patologici notevoli e obiettivamente riscontrabili, tenendo conto anche delle difficoltà del trasferimento e della necessità di non interrompere eventuali terapie in corso.
Questa valutazione richiede normalmente una documentazione sanitaria particolarmente accurata.
07/ DOPPIA INCRIMINAZIONE
In molti rapporti estradizionali assume rilievo il principio della doppia incriminazione.
Il principio non richiede necessariamente che il reato abbia lo stesso nome o sia disciplinato in maniera identica nei due ordinamenti.
Ciò che deve essere verificato è se il fatto concretamente contestato sia penalmente rilevante tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto, secondo quanto previsto dalla fonte applicabile.
La giurisprudenza richiamata nel documento precisa infatti che non è necessaria un’esatta corrispondenza tra la configurazione normativa e il trattamento previsto dai due ordinamenti.
È quindi necessario esaminare i fatti contenuti nella domanda di estradizione, non limitarsi alla traduzione italiana del nome del reato straniero.
08/ PRESCRIZIONE
Anche la prescrizione può assumere rilevanza nei casi e secondo le regole previste dalla disciplina applicabile.
Il materiale esaminato richiama giurisprudenza secondo cui, nell’estradizione processuale, la sopravvenuta prescrizione può costituire ostacolo alla consegna, mentre occorre distinguere l’ipotesi dell’estradizione richiesta per dare esecuzione a una condanna definitiva.
Più in generale, può assumere rilievo la dimostrazione che siano venute meno alla radice le condizioni per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato richiedente.
09/ NE BIS IN IDEM
Anche l’esistenza di un precedente procedimento relativo agli stessi fatti deve essere attentamente esaminata.
L’art. 705, comma 1, attribuisce rilievo, in assenza di diversa disciplina convenzionale, alla circostanza che per lo stesso fatto sia in corso un procedimento penale o sia già stata pronunciata una sentenza irrevocabile in Italia.
Tuttavia, il ne bis in idem non opera nello stesso modo in ogni procedimento di estradizione.
Il materiale evidenzia, ad esempio, che l’archiviazione disposta da uno Stato terzo non è stata ritenuta automaticamente ostativa e che occorre sempre verificare cosa preveda lo specifico trattato applicabile.
10/ PENA SPROPOSITATA
Non necessariamente.
La semplice differenza tra il sistema sanzionatorio italiano e quello dello Stato richiedente non è sufficiente per negare la consegna.
La questione può assumere rilievo quando il trattamento sanzionatorio risulti del tutto irragionevole e manifestamente incompatibile con i principi di legalità e proporzionalità.
Il commentario sottolinea infatti che la diversa severità del sistema punitivo può assumere natura ostativa
11/ PENA SPROPOSITATA
In molti procedimenti lo Stato richiedente, a fronte delle contestazioni della difesa, fornisce assicurazioni o garanzie diplomatiche.
Può, ad esempio, indicare:
l’istituto penitenziario nel quale sarà detenuta la persona, le condizioni della detenzione, l’assistenza sanitaria disponibile, l’esclusione della pena di morte o altre modalità specifiche di trattamento.
La loro presenza, tuttavia, non chiude automaticamente la questione.
La difesa deve verificare quanto siano specifiche, affidabili e concretamente idonee a neutralizzare il rischio prospettato.
Il materiale fornito offre un esempio significativo: rispetto a una richiesta proveniente dall’Ucraina, la Cassazione ha disposto una nuova valutazione delle rassicurazioni offerte dallo Stato richiedente e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni.
12/ ONERE DELLA PROVA
Questo è probabilmente uno dei punti più importanti sul piano pratico.
Non è sufficiente che la difesa affermi l’esistenza di una violazione.
Il materiale esaminato richiama il principio secondo cui grava sull’estradando l’onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che, dopo la consegna, possa essere sottoposto a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali.
Per questo, una difesa efficace in materia estradizionale richiede spesso un’attività istruttoria che va ben oltre la lettura della richiesta proveniente dallo Stato estero.
Occorre costruire e documentare il rischio.
l rischio va dimostrato con elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati.