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Omissione d'atti di ufficio: Va assolto il medico che nega la prescrizione per mera incuria.

Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine (Paolo Milocco, Presidente - Giulia Pussini, Giudice - Paola Turri, Giudice) ha affermato che, in tema di omissioni di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., per escludere la mera negligenza e incuria del sanitario che non aderisca alla richiesta di un suo intervento nella persuasione "a priori" della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati e configurare il dolo è necessario che il sanitario trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.


Tribunale Udine, 07/03/2022, n.279

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Sa.Pa. è stato tratto a giudizio per rispondere della sopra epigrafata imputazione con decreto di data 4 novembre 2020 ed ha partecipato a tutte le udienze.


Il 14.4.2021, dopo le richieste di prova, il tribunale ha chiesto alle parti di depositare memorie con una più compiuta ed esaustiva indicazione della rilevanza, pertinenza e non superfluità dei testi proposti.


All'udienza 8.6.2021, dopo le integrazioni delle istanze, sono state ammesse le prove, con talune limitazioni in ordine ai testi proposti dalla difesa. Il 16.11.2021 il collegio in diversa composizione confermava i provvedimenti precedentemente assunti e iniziava l'istruttoria con l'esame di tre testi del p.m., il lgt. c.s. Ba.Pi., sulle indagini svolte, il dott. Lu.Fa., medico responsabile dell'unità di medicina delle dipendenza di Verona (di cui sono state acquisite su accordo della parti, anche le dichiarazioni rese in indagini), il dott. Ma.Ro. direttore del CSM di Codroipo (teste comune alla difesa). Si procedeva, nella medesima udienza, anche all'esame dell'imputato, la cui difesa acconsentiva alla modifica dell'ordine di assunzione delle prove. Il 17.12.2021 si concludeva l'esame dei testi del p.m. con l'escussione di De.Ni., persona offesa costituito parte civile, e della di lui madre Co.Ma..


La parte civile dimetteva la registrazione privata effettuata il giorno dei fatti da Co.Ma. e alla quale la stessa aveva fatto riferimento in corso di deposizione.


Veniva quindi esaminato il primo teste della difesa, dott. Ro.Ma., componente la commissione medica che aveva esaminato la vicenda sotto il profilo disciplinare.


La difesa dell'imputato, in chiusura di udienza, chiedeva di modificare l'ordinanza di ammissione delle prove, ampliando il numero dei testi della difesa. Il tribunale confermava la sufficienza dei due testi ancora previsti che venivano quindi convocati ed esaminati il 15.2.2022.


Si tratta di Ca.Ma. e Ca.Pa. presenti nello studio del dott. Sa. quando si svolsero i fatti di cui è processo.


La difesa dell'imputato chiedeva altresì di riprodurre in aula il file audio contenuto nella chiavetta (che veniva quindi ascoltato in aula) e, all'esito, di procedere a trascrizione del relativo contenuto.


La trascrizione, condividendo l'opposizione del p.m. e della parte civile, non veniva disposta; l'art. 242 c.p.p. prevede, infatti, solo "se necessario" la trascrizione mediante perizia di una registrazione privata acquisita in atti. Sebbene la conversazione sia in larga parte in lingua friulana, si tratta di scambi di battute con terminologia basilare e di immediata comprensione che non giustificano un'attività di traduzione (Sez. 1, Sentenza n. 4888 del 26/10/2012 Ce. (dep. 31/01/2013 )Rv. 254566-01).


Le parti hanno, quindi, formulato e illustrato le rispettive conclusioni e il collegio ha deliberato come da dispositivo riprodotto in calce.


Il 13.9.2018 De.Ni., assieme alla madre, si recò dal suo medico di base, l'odierno imputato.


Tale accesso era giustificato dalle indicazioni del dott. Lu. del centro specializzato di Verona cui il De.Ni. voleva rivolgersi per affrontare i suoi problemi di tossicodipendenza.


Il dott. Lu. per prenderlo in carico aveva "bisogno" di un'impegnativa del medico di base.


Come chiarito a dibattimento in realtà il dato burocratico era superabile con una "autoimpegnativa" del centro di Verona che avrebbe disposto la visita presso il centro stesso anche senza l'intervento del medico di base (esame Lu., udienza 16.11.2021 p. 9); e questa fu la strada seguita dopo che il De. non ottenne la prescrizione del dott. Sa..


Inoltre il dott. Lu. aveva consigliato di munirsi di farmaci per mantenere, in attesa del ricovero nel suo centro, il livello di assunzione in atto evitando pericolose situazioni di astinenza.


Era a conoscenza del conflitto fra il De.Ni. e il suo medico di base e il responsabile del CSM competente su una prescrizione continuativa e non controllata e per questo fornì il suo numero diretto per un eventuale colloquio diretto con il collega (cfr s.i.t. Lu. acquisite all'udienza 16.11.2021 e la scheda di accettazione allegata).


Il 13.9.2018, all'esito dell'accesso all'ambulatorio, il De.Ni. non ottenne dall'imputato neppure la ricetta per i farmaci; anche a questa carenza del medico di base sopperì il dott. Lu. con cui il De.Ni. si vide il giorno dopo (cfr esame De.Ni., udienza 17.12.2021 p. 5 e 9).


Il capo di imputazione ascrive al dott. Sa. un rifiuto di atti d'ufficio in relazione alla m